Tribunale di Parma, Sez. Lavoro – Sentenza 2.04.2015 (Dott. G. Coscioni)

Retribuzione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di PARMA

SEZIONE LAVORO

 

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Coscioni ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 83/2014 promossa da:

XX (C.F. ***), con il patrocinio dell’avv. M. A., elettivamente domiciliato in? PARMA presso il difensore avv. M. A.

RICORRENTE

contro

A.O. SRL (C.F. ***), con il patrocinio dell’avv. A. C., elettivamente domiciliato in? PARMA presso il difensore avv. A. C.

RESISTENTE

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato il 22.1., il ricorrente XX chiedeva l’accoglimento delle seguenti conclusioni:

“1) accertare l’illegittimit? della sottrazione arbitraria della somma di Euro 2.589,27 decurtata dalla voce retributiva ferie – effettuata dalla A.O. s.r.l. – in quanto inconferente alla voce predetta, per avere il ricorrente percepito fin dall’inizio della attivit? lavorativa, quali permessi, come risulta dalla stessa busta paga e fino alla data di cessazione del rapporto di lavoro. Sempre nel merito accertare che la somma erogata sia da considerarsi acquisita dal ricorrente sia in quanto uso aziendale, per essere stata erogata fin dall’inizio del rapporto di lavoro, sia perch? non ripetibile per assenza di errore essenziale e riconoscibile, sia per il cosiddetto principio di irriducibilit? della retribuzione. 2) Per l’effetto condannare la resistente al pagamento della somma lorda di Euro 2.589,27 oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo. 3) Con vittoria di spese, diritti e onorari. Con distrazione delle spese a favore del legale distrattario ex art. 93 c.p.c.”

Premetteva che da un confronto dell’ultima busta paga a lui consegnata e quella del mese precedente emergeva una decurtazione delle ferie compiuta arbitrariamente dalla societ? A.O. s.r.l., presso la quale aveva lavorato da ottobre 2001 a luglio 2003.

Con memoria costitutiva depositata in data 29.4.2014 si costituiva in giudizio A.O. s.r.l., contestando le deduzioni avversarie e chiedendo il rigetto del ricorso.

Il Giudice, dopo l’udienza di comparizione delle parti e il tentativo di conciliazione, ammetteva le prove per testi chiesta dalla resistente.

Terminata l’assunzione della prova, in seguito alla discussione, all’udienza del 26 marzo 2015, il giudice decideva la causa come da sentenza con contestuale motivazione della quale dava immediata lettura in udienza.

Motivi della decisione

La domanda del ricorrente ? infondata e, pertanto, deve essere respinta.

Il ricorrente invoca, a sostegno delle proprie domande, l’esistenza di una prassi aziendale migliorativa rispetto a quanto previsto dal contratto collettivo; in particolare sostiene che sussiste la possibilit? che il trattamento retributivo di cui al C.C.N.L. sia derogato unilateralmente dal datore di lavoro, a patto che si tratti di una deroga in melius; ai sensi dell’art. 2077 c.c., il contratto individuale pu? contenere clausole difformi rispetto a quanto previsto dalla contrattazione collettiva, a patto che queste contengano condizioni pi? favorevoli per i dipendenti.

A tale proposito si deve precisare che la prassi aziendale si forma in base alla diffusione a favore di una categoria o gruppo di lavoratori di benefici fondati sulla spontaneit? datoriale (cio? a dire al di fuori di obblighi di sorta), e dietro reiterazione nel tempo in maniera tale da determinare nei lavoratori beneficiari la ragionevole aspettativa della loro continuit? al sussistere delle condizioni (e dell’assetto normativo positivo in cui il beneficio ? stato concesso e che ne ha costituito la premessa).

La continuit? dei benefici addizionali fondati sull’ “uso aziendale” presuppone quindi le seguenti condizioni: la spontaneit? del comportamento datoriale (anche in adesione a sollecitazioni del personale o del sindacato che lo rappresenta); la reiterazione del comportamento nel tempo tale da soddisfare l’affidamento della continuit? in capo al personale (o alla categoria o gruppo) cui il beneficio ? concesso; la persistenza o invarianza dell’assetto normativo positivo (legale o contrattuale) o delle condizioni organizzative aziendali, che hanno determinato originariamente la concessione liberale e che ne sono state il presupposto determinante.

Nel caso in esame, deve essere escluso il requisito della spontaneit? del comportamento datoriale, posto che dall’istruttoria esperita ? risultato che il rag. B., nuovo consulente della societ? resistente, si era avveduto che nell’elaborazione delle buste paga dei dipendenti A.O. veniva, erroneamente, imputata una maturazione di 104 ore annue di permesso, prevista per i datori di lavoro con pi? di quindici dipendenti, anzich? di 88 ore, prevista per i datori di lavoro con meno di quindici dipendenti: “La A., a memoria, mi sembra avesse sette dipendenti, quindi ho segnalato io il problema alla ditta delle ore di permesso” (ud. 23.9.2014).

Quanto al periodo precedente all’aprile 2013, il rag. G.D.P. ha dichiarato di ricordare che A.O. avesse meno di quindici dipendenti: “Seguivo la ditta A. per quanto riguardava il calcolo delle retribuzioni tramite una impiegata, ***. Non ricordo se la ditta A. avesse pi? o meno di quindici dipendenti, qualche volta forse ci ? arrivata, ma per quello che ricordo io ne aveva meno” (ud. 23.9.2014).

Poich?, peraltro, era una impiegata del rag. D.P., *** ad occuparsi, pi? specificamente, di A.O., ? stata sentita anche la predetta teste, la quale ha riferito:

“Ricordo che tra i clienti avevamo la ditta A.O., se non ricordo male la ditta A. aveva sei dipendenti” (ud. 29.10.2014).

La teste *** ha confermato che non vi ? mai stata la volont?, da parte della societ?, di operare qualsivoglia deroga in melius rispetto alla contrattazione collettiva, ma che si ? verificato solo un “errore materiale”, di cui A.O. ? sempre stata all’oscuro; infatti la teste G., rispondendo “a domanda (…) relativa se vi era stato un ordine per quanto riguardava i permessi”, ha risposto: “io predisponevo le buste paga, sulla questione permessi ? stato un errore materiale che ? risultato per tutti i dipendenti della ditta” (ud. 29.10.2014).

Pertanto, le domande del ricorrente non possono essere accolte.

Stante la particolarit? della questione, le spese di lite devono essere compensate

P.Q.M.

il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ha cos? deciso:

Respinge le domande del ricorrente

Dichiara compensate le spese di lite

Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.

Cos? deciso in Parma, il 26 marzo 2015.

Depositata in Cancelleria il 26 marzo 2015.

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