Tribunale di Busto Arsizio, Sez. Civile II – Sentenza n.xx/2014 (Dott. Leotta)

TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
Seconda Sezione Civile

Il Tribunale in composizione monocratica in persona del Presidente di Sezione dott. Carmelo Leotta
ha pronunciato il seguente

DECRETO

Nel procedimento per Composizione della Crisi da Sovraindebitamento numero 1/2014 del Registro Generale

Con ricorso depositato il 15 aprile 2014 XXX ha proposto un piano per la composizione della sua posizione debitoria, ai sensi degli articoli 6 comma 1 e 7 comma 1 bis della legge 27 gennaio 2012 numero 3.

Trattasi, in particolare, del cosiddetto ?Piano del Consumatore? normativamente disciplinato, quanto al procedimento di omologazione, dall?art. 12 bis della Legge appena indicata.

Questo Tribunale ? territorialmente competente ai sensi dell?articolo 9 comma 1 della Legge appena indicata in quanto l?istante ha la residenza in XXX.

Sulla base della documentazione prodotta in ossequio alla norma di cui all?art. 9 e delle relazioni predisposte dal Professionista incaricato in luogo dell?Organismo di Composizione della Crisi, debbono ritenersi sussistenti, nel caso in specie, i requisiti di ammissibilit? della Procedura previsti dall?articolo 6 comma 2 della Legge gi? indicata.

La Proposta di Piano, inoltre, soddisfa i requisiti indicati dagli articoli 7- 8 e 9, cos? come richiesto dall?articolo 12 bis comma 1 della Legge: in particolare, nella ?relazione integrativa? depositata il 10 giugno, il Professionista incaricato ha motivatamente espresso il giudizio di convenienza del piano rispetto all?attivit? liquidatoria.

Unico creditore dell?istante ? l?Agente della riscossione, ?Equitalia Nord s.p.a.?, per la somma di 86.994,83 Euro relativa a tributi dovuti per gli anni 1996 e 1997.

All?udienza del 22 luglio, fissata ai sensi dell?articolo 12 bis della Legge 3/2012, il Professionista incaricato ha depositato una nota, inviatagli da ?Equitalia Nord?, nella quale si ipotizza che ?la proposta non pu? essere accolta? in quanto la debitrice ha gi? proceduto alla vendita dell?immobile indicato nella proposta.

Il complesso ed articolato meccanismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento mediante la presentazione di un ?Piano del Consumatore?, prevede, per quanto di rilievo in questa sede, che alla ?proposta? (corredata dalla documentazione di cui all?articolo 9 comma 2, avente i requisiti di ammissibilit? indicati all?articolo 6 comma 2 ed accompagnata dalla relazione di cui all?articolo 9 comma 3 bis) segua l?omologazione (articolo 12 ter) e quindi l?esecuzione (disciplinata dall?articolo 13).

Nel caso di specie l?unico bene dell?istante era la quota di 1/6 dell?immobile sito in Via XXX di XXX e nella ?integrazione della proposta? depositata il 10 giugno 2014 in ossequio al provvedimento di questo giudice del 3 giugno, era espressamente indicato che la quota in questione sarebbe stata venduta ai comproprietari al prezzo 11.166,67 Euro entro il 30 giugno 2014.

?Equitalia Nord? non ha contestato n? l?effettivo ammontare del suo credito (articolo 12 bis comma 3) n? la convenienza del Piano (art. 12 bis comma 4) ma ha solo dedotto che l?avvenuta vendita dell?immobile sarebbe ostativa all?accoglimento dell?istanza del debitore e quindi all?omologazione del Piano.

In realt?, come gi? accertato, la vendita della quota dell?immobile di propriet? dell?istante ? stata effettuata nei termini temporali ed economici espressamente indicati nella proposta, per cui il piano deve ritenersi omologabile.

La circostanza appena indicata, unitamente all?altra, relativa alla sussistenza di un unico creditore, comporta che l?attivit? di ?esecuzione del piano? prevista dall?articolo 13 della Legge si svuoti di contenuto e si riduca al mero versamento, da parte del Professionista incaricato, della somma ricavata dalla vendita a ?Equitalia Nord?.

La legge non prevede una pronuncia espressa relativa all?esdebitazione, che ?, comunque, un effetto conseguente alla esecuzione del piano e non alla sua semplice omologazione.

Tenuto conto di quanto sin qui esposto ed in particolare della sussistenza di un solo creditore che, pertanto, ha concretamente interloquito con il Professionista incaricato, appare superflua la pubblicit? del Piano prevista dall?articolo 12 bis comma 3 della Legge.

P.Q.M.

Il Tribunale di Busto Arsizio in composizione monocratica, visto l?articolo 12 ter della Legge 27 gennaio 2012 numero 3

Omologa

Il Piano di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento proposto da XXX

Busto Arsizio, 15 settembre 2014

Il Presidente estensore

Dott. Carmelo Leotta

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