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Ruota dell’abbondanza e sistema piramidale – Tribunale di Pordenone, sentenza n. 5/2019, giudice Leanza

Cos’è la ruota dell’abbondanza?

Conosciuto anche come ruota della solidarietà, è una truffa basata sul sistema di vendita piramidale (anche conosciuto come schema di Ponzi). Lo scopo del “gioco” è guadagnare sempre più denaro garantendosi un continuo ingresso di nuovi giocatori, così da conquistare sempre più contribuzioni. Il tutto a breve termine e assolutamente non tracciabile.

Il Tribunale di Pordenone, con sentenza n. 5/2019, ha esaminato la domanda di risarcimento presentata da D.A., la quale pretende dai promotori del “gioco” la restituzione della somma investita (15.000,00 €) più 5.000,00 € come quantificazione dei danni morali subiti. Secondo l’attrice, l’importo investito dovrebbe essere restituito ai sensi dell’art. 2043 cod. civ. in tema di risarcimento per fatto illecito.

La partecipazione al gioco non è nulla di complicato. Come spiegato dall’attrice, la ruota della solidarietà prevede «l’esistenza di una ruota all’interno della quale ogni partecipante occupava una posizione, variabile a seconda della progressione nel gioco verso posizioni più avanzate, precisando che il giocatore doveva versare somme di denaro che variavano da 2.500,00 € a multipli di tale somma. I partecipanti al gioco, a loro volta, avrebbero dovuto coinvolgere altre persone le quali, per poter partecipare, dovevano versare a loro volta la somma in contanti di 2.500,00 €»; il gioco, poi, « permettere di moltiplicare per 8 il capitale investito, precisando che il guadagno cresceva col progredire del numero dei partecipanti. La Ruota, quindi, avrebbe permesso a chi aveva iniziato la catena ed ai primi soggetti partecipanti di ottenere alti guadagni, a patto che venissero reperiti nuovi partecipanti e, quindi, nuovi versamenti in danaro». Il sistema piramidale in tutte le sue caratteristiche.

A essere preso in causa è l’art. 5, legge 173/2005 (Disciplina della vendita diretta a domicilio e tutela del consumatore dalle forme di vendita piramidali), il quale vieta:

  • «la promozione e la realizzazione di attività e di strutture di vendita nelle quali l’incentivo economico primario dei componenti si fonda sul mero reclutamento di nuovi soggetti piuttosto che sulla loro capacità di vendere o promuovere la vendita di beni o servizi determinati, direttamente o attraverso altri componenti la struttura;
  • la promozione e l’organizzazione di tutte quelle operazioni, quali giochi, piani di sviluppo, “catene di Sant’Antonio”, che configurano la possibilità di guadagno attraverso il puro e semplice reclutamento di altre persone, in cui il diritto a reclutare si trasferisce all’infinito previo pagamento di un corrispettivo.»

Peccato che, durante il dibattimento, non sia mancato l’intervento dell’unico teste presente, il quale ha dichiarato di aver «assistito al gioco della “ruota della Solidarietà” senza però conferire denaro». I partecipanti e i nuovi “adepti” si trovavano sempre in una casa diversa (di solito appartenente a coloro i quali erano nelle caselle centrali del gioco), e il pagamento delle partecipazioni avveniva sempre in forma di dono e solo tra i diretti interessati.

Cade, così, quanto sostenuto dalla parte attrice: si esclude la configurabilità di una responsabilità ex art. 2043 c.c. e non sono ravvisabili raggiri o artifizi ma solo una consegna spontanea del denaro; senza contare la mancanza di prove riguardo la consegna del denaro da parte dell’attrice ai convenuti. Oltretutto, «non si reputano sussistenti i presupposti per la richiesta responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., non essendo emersa mala fede o colpa grave nella proposizione dell’azione». Viene respinta la domanda di risarcimento, condannando l’attrice alla liquidazione delle spese di lite in favore dei contenuti.

Per conoscere tutti i dettagli, leggi la sentenza integrale.


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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PORDENONE

In persona del Giudice dr. Piero Leanza ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 937/2015 di Ruolo Generale vertente tra

D. A. (X) – rappresentata e difesa, come da mandato in atti, dall’avv. C. B. (X) e dall’avv. C. R. B. (X);

parte attrice

e

B. N., B. S., G. G. e C. G. – rappresentati e difesi, come da mandato in atti, dall’avv. N. E. (X) e dall’avv. M. G. (X);

parte convenuta

Oggetto: Risarcimento danni – responsabilità extracontrattuale

Causa a. in decisione sulle seguenti

CONCLUSIONI

Per parte attrice: Come da foglio di p.c. in atti (e quindi ‘”Ogni contraria istanza, eccezione e richiesta disattesa, condannarsi i convenuti, in solido tra loro, a restituire, per le causali di cui in narrativa, all’attrice, signora D. X. la somma di 15.000,00- oltre interessi maturati dal giorno della consegna al saldo effettivo, oltre al danno morale quantificato in 5.000,00 €, o in quella somma maggiore o minore che sarà provata in corso di causa. – In istruttoria: si chiede ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli: 1) “V. che la signora D. A. ha partecipato al gioco denominato ‘Della Ruota-Casa o dell’Abbondanza’”; 2) “V. che per poter partecipare al gioco sopraindicato era necessario versare una somma minima di 2.500,00 €”; 3) “V. che la sig. ra D. A. ha versato. 5.000,00 in data 21.10.2011, in mani di N. B., presente anche il sig. A. D., e, nel mese di aprile 2012, 10.000,00- in mani d. C., S. B. e G. G. Si indicano a testi i sigg. C. C. di Torre di Mosto; N. A. di Annone Veneto; P. A. di Annone Veneto; M. A. di Annone Veneto; M. M. V. di Annone Veneto; F. O. di Concordia Sagittaria. Si producono i documenti numerati e richiamati nell’atto di citazione, con riserva di ogni altra produzione e richiesta nel corso del giudizio. Spese rifuse oltre CPA ed IVA e Spese Generali nonché come precisato nella 1A memoria ex art. 183, 6 comma c.p.c. del 15/02/2016: “Condannarsi i convenuti in solido a risarcire all’attrice la somma di. 15.000,00 ai sensi dell’art. 2043 cod. civ. per fatto illecito; In subordine, condannare i convenuti in solido a restituire la somma di. 15.000,00 all’attrice per ingiustificato arricchimento ai sensi dell’art. 2041 cod. civ.”). Per parte convenuta: Come da foglio di p.c. in atti (e quindi: “Nel merito Rigettarsi la pretesa attorea, in quanto infondata in fatto ed in diritto. Spese di lite integralmente rifuse, con Cpa e Iva. Condannarsi parte avversa ai sensi e per gli effetti dell’art. 96 c.p.c.”).

MOTIVI DELLA DECISIONE

Si omette l’analitica esposizione dello svolgimento del processo, non più prevista dall’art. 132, n. 4, c.p.c., in seguito alle modifiche apportate dall’art. 45, comma 17, l. 69/2009, e si procede alla concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi degli artt. 132, n. 4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. Con atto di citazione ritualmente notificato la sig. ra D. A. ha evocato in giudizio i convenuti, chiedendone la condanna, per i motivi specificamente indicati in citazione e qui da intendersi richiamati, al risarcimento del danno nella misura di euro 15.000,00, oltre al danno morale quantificato in 5.000,00, con vittoria di spese.

I convenuti si sono costituiti in giudizio, con separate comparse di costituzione e risposta, chiedendo – per i motivi ivi specificamente indicati e qui da intendersi richiamati – il rigetto delle domande attoree, con vittoria di spese.

La causa è stata istruita in via documentale e mediante assunzione di prova testimoniale e, intervenuto nelle more del giudizio il mutamento del Giudice assegnatario, è stata da ultimo trattenuta in decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe, previa assegnazione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e di replica.

L’attrice espone di avere partecipato, nel mese di ottobre 2011, ad un gioco denominato “Della Ruota-Casa o Ruota dell’Abbondanza”, il quale prevedeva l’esistenza di una ruota all’interno della quale ogni partecipante occupava una posizione, variabile a seconda della progressione nel gioco verso posizioni più avanzate, precisando che il giocatore doveva versare somme di denaro che variavano da 2.500,00 € a multipli di tale somma. I partecipanti al gioco, a loro volta, avrebbero dovuto coinvolgere altre persone le quali, per poter partecipare, dovevano versare a loro volta la somma in contanti di 2.500,00 €. Osserva l’attrice che la Ruota le avrebbe dovuto permettere di moltiplicare per 8 il capitale investito, precisando che il guadagno cresceva col progredire del numero dei partecipanti. La Ruota, quindi, avrebbe permesso a chi aveva iniziato la catena ed ai primi soggetti partecipanti di ottenere alti guadagni, a patto che venissero reperiti nuovi partecipanti e, quindi, nuovi versamenti in danaro.

Deduce, ancora, l’attrice di avere partecipato alle serate organizzate presso l’abitazione di uno dei promotori del gioco, sig. C. G., e di avere versato alla sig. ra B. N., alla presenza di tale sig. D. A., la somma di 5.000,00 €, e ai sig. ri C. G., B. S. e G. G., la somma di 10.000,00 €, per complessivi 15.000,00 €, ed invoca l’applicazione della fattispecie prevista e punita dagli artt. 5 e 7, legge 173/2005 (in particolare, l’ipotesi di cui all’art. 5, comma 2, ai sensi del quale: “È vietata la promozione o l’organizzazione di tutte quelle operazioni, quali giochi, piani di sviluppo, “catene di Sant’Antonio”, che configurano la possibilità di guadagno attraverso il puro e semplice reclutamento di altre persone e in cui il diritto a reclutare si trasferisce all’infinito previo il pagamento di un corrispettivo”). La domanda è infondata e va pertanto respinta, per quanto appresso precisato.

Va innanzitutto esclusa l’applicazione al caso di specie della citata disposizione di cui all’art. 5, legge 173/2005, la quale vieta: a) la promozione e la realizzazione di attività e di strutture di vendita nelle quali l’incentivo economico primario dei componenti si fonda sul mero reclutamento di nuovi soggetti piuttosto che sulla loro capacità di vendere o promuovere la vendita di beni o servizi determinati, direttamente o attraverso altri componenti la struttura; b) la promozione e l’organizzazione di tutte quelle operazioni, quali giochi, piani di sviluppo, “catene di Sant’Antonio”, che configurano la possibilità di guadagno attraverso il puro e semplice reclutamento di altre persone, in cui il diritto reclutare si trasferisce all’infinito previo pagamento di un corrispettivo.

La Legge in questione è intitolata “Disciplina della vendita diretta a domicilio e tutela del consumatore dalle forme di vendita piramidali”ed è relativa pertanto, alla luce di una lettura sistematica delle disposizioni in essa contenute, alla tutela del consumatore in relazione a dette operazioni e non anche alla disciplina di rapporti tra privati, come quelli oggetto di causa, per i quali è piuttosto applicabile, ove ne ricorrano i presupposti, la diversa fattispecie di reato di truffa (art. 640 c.p.). Si consideri, invero, che ai sensi dell’art. 1 della legge in esame (Definizioni e ambito di applicazione della legge): “Al fini della presente legge si intendono: a) per “vendita diretta a domicilio”, la forma speciale di vendita al dettaglio e di offerta di beni e servizi, di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, effettuate tramite la raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio del consumatore finale o nei locali nei quali il consumatore si trova, anche temporaneamente, per motivi personali, di lavoro, di studio, di intrattenimento o di svago; b) per “incaricato alla vendita diretta a domicilio”, colui che, con o senza vincolo di subordinazione, promuove, direttamente o indirettamente, la raccolta di ordinativi di acquisto presso privati consumatori per conto di imprese esercenti la vendita diretta a domicilio; c) per “impresa ” o “imprese”, l’impresa o le imprese esercenti la vendita diretta a domicilio di cui alla lettera a)”. Risulta pertanto condivisibile l’orientamento espresso da questo Tribunale in altra causa con identico oggetto e contro gli stessi convenuti, in cui è stata ritenuta non applicabile la disposizione di cui all’art. 5 cit. e respinte le domande attoree (cfr. Trib. Pordenone, sent. 20.8.2018, n. 718). Ciò premesso, va verificato se sussistono nella specie i presupposti per l’affermazione di una responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. a carico dei convenuti.

Il teste C. C., per quanto qui rileva, ha dichiarato: “Ho assistito al gioco della “ruota della Solidarietà” senza però conferire denaro (…) Ogni lunedì ci si trovava nella casa di qualcuno (non sempre la stessa). A presentarmi fu una mia amica di nome F. O. che a propria volta aveva investito del denaro (credo 2.500 €). Nel corso di uno di questi incontri conobbi anche la X. D., della quale divenni abbastanza amico anche se non ci frequentiamo abitualmente. La stessa mi disse di avere investito 10.000 € nel gioco e la cosa trovava conferma nel fatto che il suo pseudonimo (che al momento non ricordo) compariva effettivamente in una delle caselle della ruota, segno questo che la persona era appunto già entrata nel gioco con un conferimento di soldi”; “Non ho mai visto materialmente la consegna di denaro che avveniva sempre e solo tra i diretti interessati. Il gioco voleva che il denaro venisse consegnato confezionato in forma di dono insieme, ad esempio, a cioccolatini o quant’altro. Per entrare era necessario mettere come minimo 2.500 €; i soldi venivano dati direttamente a coloro che in quel momento si trovavano al centro della ruota”; “La fondatrice è la P. di Portogruaro che (da quanto ci raccontò) apprese di questo gioco in Francia. Non ci si trovava sempre nella stessa abitazione ma, di volta in volta, nelle abitazioni di coloro che trovandosi prossimi al centro avevano tendenzialmente più interesse alla raccolta di ulteriori adesioni. G. avendo una casa più grande e P., quale portatrice del progetto, erano tra coloro che più degli altri ospitavano l’evento settimanale che vedeva il concorso di tante persone. In alcune serate vi era la presenza nella stessa casa di circa una trentina di persone. Altre volte meno”. Alla luce di quanto riferito dall’unico teste escusso, non sono ravvisabili nella specie artifizi o raggiri posti in essere dai convenuti ai danni dell’attrice, la quale avrebbe invero conferito il danaro in maniera del tutto spontanea, nella piena consapevolezza della natura e struttura del gioco, nella speranza di moltiplicare il capitale.

Per tale assorbente motivo, va esclusa la configurabilità di una responsabilità ex art. 2043 c.c., mancando il fatto ingiusto, accompagnato da dolo o colpa, che avrebbe cagionato il danno lamentato dall’attrice.

Va in ogni caso osservato che non è stata fornita la prova certa del trasferimento del danaro da parte dell’attrice ai convenuti e, in particolare, dell’ammontare delle somme che la stessa avrebbe corrisposto.

Invero, sulla specifica circostanza relativa alla dazione di danaro di cui oggi l’attrice chiede la restituzione vi è solo la testimonianza de relato ex actore del teste C., il quale avrebbe appreso tale circostanza dalla stessa D..

Va ribadito sul punto il condivisibile insegnamento della giurisprudenza di legittimità, la quale ha precisato che la testimonianza de relato ex parte come tale, in assenza di altri elementi, ha una valenza probatoria “sostanzialmente nulla” (cfr., ex multis, Cass. n. 313/2011, Cass. n. 13263/2009, Cass. n. 8358/2007, Cass. n. 10297/1998, Cass. n. 43/1998). In ogni caso, deve ritenersi che a tale testimonianza, pur in presenza di altri elementi, non possa riconoscersi la stessa pregnanza probatoria delle dichiarazioni rese dai testi per diretta conoscenza ed assurga, al più, ad elemento di prova e solo quando sia suffragata da circostanze oggettive e soggettive ad essa estrinseche o da altre risultanze probatorie acquisite al processo che concorrono a confortarne la credibilità, le quali, quindi, devono avere adeguata consistenza (cfr., ex multis, Cass. 3137/2016). Nessun teste oculare della dazione è stato portato a sostegno delle domande attoree (pur avendo il teste escusso affermato che alle serate partecipavano numerose persone, anche una trentina ), né tantomeno prova documentale della dazione di danaro, la quale sarebbe invero sempre avvenuta in contanti.

In ogni caso, configurando la dazione di danaro in questione quale somma corrisposta, spontaneamente, nell’ambito di uno schema assimilabile al gioco o scommessa, troverebbe applicazione la disciplina di cui agli artt. 2034 e 1933 c.c., con conseguente qualificazione della dazione quale obbligazione naturale e, quindi, impossibilità di ripetizione (art. 2034 c.c.) e mancanza di azione (art. 1933 c.c. ), il che è assorbente anche rispetto alla domanda proposta ex art. 2041 c.c. Quanto pagato in adempimento di un’obbligazione naturale non è invero ripetibile e requisito per la irripetibilità della prestazione è, pacificamente, la mancanza di costrizione ad adempiere subita dal solvens, ciò che è avvenuto nel caso di specie, ove la D. ha spontaneamente versato somme anche rilevanti, nell’ingenua convinzione di vederle moltiplicate ed ottenere un guadagno in termini economici.

Per quanto sopra, assorbente rispetto ad ogni altra deduzione, difesa ed eccezione di parte, le domande attoree vanno respinte.

Non si reputano sussistenti i presupposti per la richiesta responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., non essendo emersa mala fede o colpa grave nella proposizione dell’azione e non potendo gli estremi di tale responsabilità ritenersi integrati dalla mera soccombenza nel merito.

Le spese seguono la soccombenza di parte attrice e sono liquidate come in dispositivo, in base al DM 55/2014 e successive modifiche, tenendo conto del valore di causa, aliquote medie ridotte ex art. 4 in ragione dell’attività svolta e del non particolare grado di complessità della lite, ed avuto riguardo alla circostanza che i convenuti sono rappresentanti dagli stessi difensori (cfr. Cass. 17147/2015).

P.Q.M.

definitivamente pronunciando nella causa n. 937/2015 R.G., ogni diversa domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede: 1. rigetta la domanda; 2. condanna parte attrice al pagamento, in favore dei convenuti, delle spese di lite che liquida in complessivi euro 3.600,00 per compensi, oltre spese forfettarie, i.v.a. e c.p.a. come per legge.

Pordenone, 17/12/2018.

Il Giudice
dr. Piero Leanza

Fonti
iltuoforo.net

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