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Contratto di lavorazione vino – Tribunale di Verona, sentenza n. 2677/2018, giudice Attanasio

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
SEZIONE II CIVILE

Il Giudice di Verona, nella persona della dott.ssa Monica Attanasio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa portante il n. 372 R.G., anno 2017, riservata per la decisione all’udienza del giorno 28 novembre 2018 promossa con atto di citazione di data 13 gennaio 2017

AZIENDA AGRICOLA L. di Z. L. rappresentata e difesa, in forza di procura a margine dell’atto di citazione in appello, dall’avv. L. M. del Foro di Verona, domiciliato presso la Cancelleria, presso il cui studio in Verona, XX, elegge domicilio

– APPELLANTE –

CONTRO

B. V. S.r.l. rappresentata e difesa, per procura in calce alla comparsa di costituzione in grado di appello, dall’avv. M. B. del Foro di Verona, presso il cui studio in Verona, V. n. 16, elegge domicilio

– APPELLATA –

IN PUNTO: appello avverso la sentenza n. 2598/2016 del Giudice di Pace di Verona

Conclusioni per l’appellante:
In totale riforma dell’impugnata decisione del Giudice di Pace di Verona n. 2598/2016 in data 02/12/2016, depositata in data 07/12/2016: respingersi, siccome del tutto infondata in fatto e in diritto, ogni eccezione, richiesta e pretesa della società B. V. s.r.l.; confermarsi integralmente il decreto ingiuntivo n. 265/2016 ing. e n. 798/2016 R.G. del 01/02/2016 dell’intestato Ufficio, e conseguentemente condannarsi la opponente appellata società B. V. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, ad immediatamente pagare all’Azienda Agricola “L. “a saldo della fattura n. 1/2015 di quest’ultima la capital somma di 3.660,00 oltre interessi moratori all’effettivo soddisfò e oltre al compenso e alle spese del procedimento monitorio; revocarsi e annullarsi la impugnata sentenza n. 2598/2016 del 02/12/2016 del Giudice di Pace di Verona e conseguentemente dichiararsi tenuta la società B. V. s.r.l. ad immediatamente restituire all’appellante tutte le somme a vario titolo corrispostele sulla base di tale decisione; con vittoria di compenso professionale e spese, oltre accessori fiscali di legge e rimborso spese generali, di entrambi i gradi di giudizio.

Conclusioni per l’appellata:
In via pregiudiziale, dichiarare, per i motivi esposti in atti, l’inammissibilità dell’appello promosso nei confronti di B. V. S.r.l. unipersonale ai sensi dell’art. 342 c.p.c. o, in subordine, ai sensi dell’art. 348 bis c.p.c., e per l’effetto confermare la sentenza n. 2598/2016 del Giudice di Pace di Verona, oggetto della presente impugnazione.

In via principale, rigettare, per i motivi esposti in atti, l’appello in quanto infondato in fatto e in diritto, e per l’effetto confermare integralmente la sentenza impugnata.

In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento dell’appello, accogliersi le eccezioni e domande proposte in primo grado, che nuovamente si trascrivono: – nel merito, rigettarsi ogni domanda avversaria in quanto infondata in fatto ed in diritto e dichiararsi l’insussistenza del credito azionato dalla controparte; – in ogni caso, dichiararsi nullo e di nessun effetto giuridico e comunque revocarsi il decreto ingiuntivo n. 365/2016, n. 798/2916 R.G., emesso dal Giudice di Pace di Verona in data 1 febbraio 2016, e notificato alla B. V. S.r.l. in data 18 febbraio 2016; – con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre a rimborso forfettario 15% ed accessori di legge.

In via Istruttoria, si insiste per l’audizione di un ulteriore testimone, così come richiesto all’udienza del 12 ottobre 2016. In ogni caso, con vittoria di spese e competenza di entrambi i gradi di giudizio, oltre a rimborso forfettario 15% ed accessoria di legge.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione del 13 gennaio 2017 l’Azienda Agricola L. di Z. L. proponeva appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Verona n. 2598/2016, depositata il 7 dicembre 2016 e non notificata, con la quale, a definizione del giudizio proposto da B. V. S.r.l. a mente dell’art. 645 c.p.c., in accoglimento dell’opposizione, veniva revocato il decreto ingiuntivo emesso in favore dell’appellante in data 1 febbraio 2016, con conseguente condanna dell’Azienda Agricola L. alla refusione delle spese di lite in favore della controparte.

A sostegno dell’impugnazione lamentava la carenza, insufficienza, illogicità e contraddittorietà della motivazione, in quanto il Giudice di Pace non aveva affatto considerato che la fattura da essa azionata in via monitoria (la n. 1/2015) non era mai stata contestata prima dell’opposizione dalla società B., che ne aveva al contrario promesso il pagamento ad agosto 2015, con ciò riconoscendo il proprio debito; che la decisione era fondata su dichiarazione del teste S. B., non pertinente, circa il pagamento della precedente fattura n. 7/2014 nell’ottobre 2014 e non nel dicembre dello stesso anno; che l’affermazione del Giudice di Pace dell’inesistenza delle prestazioni oggetto della fattura n. 1/2015 non teneva conto del fatto che essa riguardava l’acconto dell’annata vinicola 2015/2015, relativa alle prestazioni rese fino al 31 dicembre 2014 e da pagarsi per contratto entro tale data. Lamentava, inoltre e conseguentemente, l’erroneità della decisione sulle spese di causa.

L’appellata si costituiva ritualmente, e, eccepita in via pregiudiziale l’inammissibilità dell’appello per violazione del disposto dell’art. 342 c.p.c., ovvero in subordine ex art. 348 bis c.p.c., instava nel merito per il rigetto dell’appello e la conferma della sentenza impugnata.

All’udienza del giorno 28 novembre 2018 la causa veniva trattenuta a sentenza sulle conclusioni delle parti trascritte in epigrafe.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va innanzi tutto disattesa l’eccezione pregiudiziale formulata da parte appellata: l’atto di appello è redatto conformemente ai dettami dell’art. 342 c.p.c., nella misura in cui, da un lato, individua chiaramente e puntualmente i capi della sentenza impugnata ed i passaggi argomentativi che la sorreggono, e, dall’altro, espone le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata (cfr. Cass., 14 settembre 2017, n. 21336). Quanto al merito, tra le parti è pacifico che: – in data 23 dicembre 2011 venne stipulato un contratto di lavorazione vino per conto terzi tra l’odierna appellante ed il sig. B. S.; – nel giugno 2012 nel contratto subentrò, in sostituzione del sig. B., l’odierna appellata; – le fatture emesse dall’Azienda Agricola L. nei confronti di B. V. S.r.l. sono state tutte pagate, salvo soltanto quella oggetto di causa; – alla fine del 2014 il rapporto fra le parti si sciolse, ed il 15 gennaio 2015 B. V. trasferì in altra sede le attrezzature ed il vino sfuso già presenti presso l’Azienda Agricola L. .

invece discusso tra le parti se la fattura azionata in via monitoria dall’appellante si riferisca a periodo antecedente ovvero successivo alla data della sua emissione.

La prima tesi è sostenuta da parte appellante, la quale afferma che della fattura sarebbe stata emessa a fronte delle prestazioni rese nella seconda parte dell’anno 2014. La tesi contraria è invece predicata dall’appellata, ed è stata sposata, sostanzialmente sulla base della testimonianza resa dal sig. S. B., ex legale rappresentante della società appellata, dal Giudice di Pace, che ha conseguentemente ritenuto che la fattura oggetto di causa fosse stata emessa per prestazioni inesistenti (posto che, come detto, è pacifico che alcuna prestazione venne più resa in favore dell’appellata dall’Azienda Agricola L. a partire dagli inizi del 2015). Quest’ultima tesi appare invero avvalorata dalla causale riportata nella fattura in questione (“Servizio di conto lavorazione e con mezzi propri. Acconto annata 2015”). Nello stesso senso depone la causale presente nella precedente fattura del 3 Ottobre 2013 (“Servizio di conto lavorazione svolto con mezzi propri. Saldo annata 2013/2014”). Il contenuto di dette causali, a differenza delle dichiarazioni a suo tempo ed in un primo momento rese dalla B. circa il futuro pagamento della fattura n. 1/2015, riguarda direttamente il fatto oggi controverso, e la valenza confessoria che ne deriva non è efficacemente contrastata dall’appellata.

Essa afferma, infatti, che “ogni annualità di contratto di lavorazione vino iniziava ex contracto ad autunno di ogni anno, e terminava dopo 7/8 mesi a maggio dell’anno successivo”, ma tale assunto non può ritenersi confermato dalle risultanze probatorie acquisite.

Ed invero, per quel che concerne il contratto, nulla esso dice circa l’inizio ed il termine della “annualità”; in particolare, se è vero che il pagamento del corrispettivo dovuto all’Azienda Agricola L., ragguagliato a singola annualità, era previsto in due soluzioni, l’una, pari alla metà del pattuito, dovuta al 31 dicembre, e l’altra a saldo da versarsi alla data del 30 maggio, tuttavia l’inciso finale “successivo all’annualità contabilizzata” induce a ritenere che le parti avessero semplicemente inteso pattuire un pagamento posticipato rispetto all’annualità di riferimento.

Non pare allora un caso che nelle prime due fatture, del dicembre 2012 e del maggio 2013, si parli, rispettivamente, di acconto e saldo per l’annata 2012, e non per l’annata del 2012/2013, ne vi è alcuna prova che le lavorazioni avessero inizio (soltanto) nel mese di ottobre, perché al contrario il vino che la ditta B. acquistava da terzi risulta consegnato all’Azienda Agricola L. molto mesi prima (aprile nell’anno 2012, luglio nel 2013, febbraio nel 2014, come risulta dai documenti di trasporto allegati). Il primo motivo di impugnazione proposto dall’Azienda Agricola L. deve pertanto ritenersi infondato, e ciò importa altresì l’infondatezza del secondo motivo, concernente la regolamentazione delle spese, non contestata per motivi diversi dalla pretesa esistenza della Ragione di credito azionata in via monitoria dalla controparte.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice di Verona, dott.ssa Monica Attanasio, nella causa in grado di appello portante il n. 372/2017 R.G., promossa da Azienda Agricola L. di Z. L. avverso B. V. S.r.l., definitivamente decidendo: Rigetta l’appello proposto da Agenzia Agricola L. di Z. L. avverso la sentenza del Giudice di Pace di Verona n. 7/2011 Condanna inoltre A. A. S.p.A., come sopra rappresentata, alla rifusione delle spese del presente grado, liquidate in complessivi Euro 1.620,00 per compenso, oltre IVA e Cpa.

Così deciso in Verona, addì 7 dicembre 2018

Il Giudice
Dott.ssa Monica Attanasio

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