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Corte di Cassazione: sentenza n. 14929 del 08/06/2018, sez. Tributaria
Materia – Impugnazioni Civili
Presidente – B. Virgilio
Relatore – A.M. Perrino
«La Sez. Tributaria ha precisato che l’inammissibilità della revocazione per errore di fatto, qualora lo stesso abbia costituito un punto controverso oggetto della decisione, ricorre solo ove su detto fatto siano emerse posizioni contrapposte tra le parti che abbiano dato luogo ad una discussione in corso di causa, in ragione della quale la pronuncia del giudice non può configurarsi come una mera “svista”, di conseguenza, non costituisce un punto controverso, idoneo a precludere il rimedio revocatorio, quello rispetto al quale una parte si sia limitata a sollecitare l’esercizio di poteri di controllo officiosi da parte del giudice.»