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Responsabilità civile e diritto di famiglia: privazione della figura paterna configura situazione da "illecito endofamiliare"

Lo scorso 6 dicembre il Tribunale di Matera ha accolto la domanda di risarcimento presentata da un figlio il quale aveva denunciato il padre per mancato riconoscimento. La sentenza  ha «acclarato la mancata presenza e partecipazione del padre alla vita del figlio nel corso degli anni» che ha configurato una situazione di ‘illecito endofamiliare’ «e come tale risarcibile ai sensi dell’art. 2059 c.c.».
Scrive il giudice Antonello Vitale: «Indubbiamente possono ravvisarsi ipotesi di “illecito endofamiliare” anche nei rapporti di filiazione; basti pensare, ad esempio, ai comportamenti omissivi di completo disinteresse verso la prole, ai danni arrecati nella sfera patrimoniale del figlio per non aver potuto egli godere del mantenimento, dell’istruzione e dell’educazione che il genitore inadempiente avrebbe dovuto garantirgli, o ancora ai comportamenti volti ad ostacolare gli incontri con l’altro genitore, che integrano una lesione dei diritti del genitore e del figlio».
La decisione del tribunale di Matera si allinea ai recenti orientamenti giurisprudenziali che riconoscono il danno del mancato riconoscimento genitoriale nel fatto in sé, non negli eventuali danni di varia natura che esso talvolta causa: «Secondo anche quanto ritenuto dalle più recenti pronunzie in materia, integra gli estremi dell’Illecito civile, cagionando la lesione di diritti costituzionalmente protetti, e dando luogo ad fattispecie risarcitoria e per danni non patrimoniali ai sensi dell’art. 2059 c.c., la avvenuta deprivazione per i figli della figura genitoriale patema, figura che costituisce un fondamentale punto di riferimento soprattutto nella fase della crescita, tanto essendo idoneo ad integrare un fatto generatore di responsabilità aquiliana, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2043 e 2059 c.c.».
La sentenza si colloca nel dibattito circa la responsabilità civile all’interno del nucleo famigliare che dagli anni Novanta attraversa il mondo del diritto di famiglia. Oggi è possibile affiancare alle tipologie di risarcimento tradizionalmente preposte al difesa dell’istituto familiare, anche il risarcimento del danno ingiusto. Tale orientamento tiene senz’altro conto del mutamento del ruolo che la famiglia assume nella vita dell’individuo; il nucleo familiare infatti è oggi considerato il luogo primariamente preposto allo sviluppo della personalità individuale e alla realizzazione della persona secondo le sue aspirazioni.
Un particolare: il fatto che la domanda risarcitoria sia stata promossa dal figlio ormai quarantenne, non ha assunto «incidenza ai fini della quantificazione del danno».
Leggi la sentenza del Tribunale di Trani

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