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Il reato di associazione sovversiva

Condannato a due anni per associazione sovversiva uno dei soggetti che progettava l’occupazione di piazza San Marco, a Venezia, con un carro armato rudimentale. L’accusa, derubricata in seguito dal giudice, era ben più grave, vertendo sul reato di associazione terroristica.
Il reato di associazione sovversiva è regolato dall’art. 270 c.p., secondo cui «chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni dirette a stabilire violentemente la dittatura di una classe sociale sulle altre, ovvero a sopprimere violentemente una classe sociale o, comunque, a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato  è punito con la reclusione da cinque a dieci anni».
Il reato di associazione terroristica è regolato invece dall’art. 270bis c.p., secondo cui «chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni».
È facile evincere come il secondo reato sia ben più gravoso rispetto al primo. Perché?
A ben vedere non è così semplice capire e carpire la differenza tra i due, essendo entrambi imperniati sul concetto di violenza. Parte della dottrina aveva elaborato una teoria secondo cui l’art. 270 bis si poneva come reato progressivo rispetto all’art. 270, in una sorta di escalation che dalla sovversione dell’ordine democratico giunge alla sua attuazione concreta; in realtà tale teoria è da escludersi poiché il diritto di manifestazione della libertà di pensiero, avendo rango costituzionale, può essere compresso solo laddove la sovversione sfoci in un pericolo concreto.
Preso atto che la violenza sia una condicio sine qua non per entrambi i reati, dove sussiste la differenza tra i due?
Preso atto che il terrorismo colpisce chiunque e la sovversione ha un preciso nemico, il legislatore sembra ravvisare un maggior allarme sociale nel primo più che nel secondo; eppure, come testimonia la diversa qualificazione giuridica  rilevata dal pubblico ministero e dal giudice del caso di specie, il confine tra i due reati resta estremamente labile.
Basta avere un obiettivo concreto per avere pene più miti? Così pare.
Argomentando a contrario e considerando lo Stato l’insieme dei cittadini, non dovrebbe considerarsi più grave la sovversione del terrorismo?
Senza perderci in complessi sofismi, sarebbe utile un chiarimento del legislatore volto a rendere più netti i confini dei reati in questione.

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Michel Simion

Dottore in Giurisprudenza, Università degli Studi di Verona. Tesi in diritto costituzionale giapponese, appassionato di letteratura asiatica.

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