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Può Facebook rimuovere contenuti equivalenti o identici a uno già dichiarato illecito?

In seguito alla controversa sentenza sul diritto d’oblio (ce ne siamo occupati QUI), la Corte di giustizia UE si è trovata a esaminare un caso piuttosto simile, ma diverso nelle variabili in gioco.

Nel mirino c’è Facebook, coinvolto da una deputata austriaca che ha chiesto la cancellazione di un commento considerato diffamatorio; compresi nella richiesta anche svariati altri commenti identici o equivalenti.

La Corte suprema austriaca chiede alla Corte di giustizia UE di interpretare la direttiva sul commercio elettronico: è un modo per obbligare la rimuovere del contenuto segnalato?

Con la recente sentenza a causa C-18/18, la Corte di giustizia UE specifica che la direttiva sul commercio elettronico non impedisce a un giudice di chiedere a un provider la rimozione delle informazioni:

  • «da esso memorizzate e il cui contenuto sia identico a quello di un’informazione precedentemente dichiarata illecita o di bloccare l’accesso alle medesime, qualunque sia l’autore della richiesta di memorizzazione di siffatte informazioni»;
  • «da esso memorizzate e il cui contenuto sia equivalente a quello di un’informazione precedentemente dichiarata illecita o di bloccare l’accesso alle medesime, purché la sorveglianza e la ricerca delle informazioni oggetto di tale ingiunzione siano limitate a informazioni che veicolano un messaggio il cui contenuto rimane sostanzialmente invariato rispetto a quello che ha dato luogo alla dichiarazione d’illeceità e che contengono gli elementi specificati nell’ingiunzione e purché le differenze nella formulazione di tale contenuto equivalente rispetto a quella che caratterizza l’informazione precedentemente dichiarata illecita non siano tali da costringere il prestatore di servizi hosting ad effettuare una valutazione autonoma di tale contenuto (il prestatore di servizi hosting può quindi ricorrere a tecniche e mezzi di ricerca automatizzati)»;
  • «oggetto dell’ingiunzione o di bloccare l’accesso alle medesime a livello mondiale, nell’ambito del diritto internazionale pertinente, di cui spetta agli Stati membri tener conto».
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Redazione interna sito web giuridica.net

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