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Di omicidio stradale e attenuazione per concausa

La sentenza n. 18/2018 emessa dal Gip di Milano va a esaminare le possibilità per cui può scattare l’attenuante del concorso di colpa del terzo – si tratta di una riduzione a metà della pena – in un caso di omicidio stradale. Tutto ciò, come si conclude, può avvenire solo nel caso in cui la concausa vada a configurare una condotta illecita.
Il caso trattato è quello che ha visto coinvolto il conducente ubriaco alla guida di un furgone che ha investito un auto d’epoca ferma al semaforo, uccidendone il guidatore. La difesa aveva prontamente invocato l’attenuante, tirando in ballo il fatto che l’auto d’epoca era sprovvista di tutti i dispositivi di sicurezza moderni che avrebbero potuto salvarne il proprietario.
Il giudice, però, dà torto alla difesa, ritenendo errato considerare come concausa di un incidente la scelta della vittima, ovvero quella di guidare un’auto storica, quindi meno sicura di un’automobile moderna ma ugualmente autorizzata a circolare su strada dalle autorità competenti. Se così non fosse, specifica il giudice, si rischierebbe di creare un precedente che andrebbe a configurare la possibilità di «muovere un rimprovero» nei confronti di chi guida piccole utilitarie, anche recenti, favorendo chi, invece, guida autovetture più voluminose e sicure.
Una decisione condivisibile, certo, ma che lascia qualche dubbio rispetto l’interpretazione della norma. L’art. 589-bis c.p., comma 7, non preveda che la diminuzione di pena entri in vigore solo le la concausa dell’incidente è dovuta a una condotta illecita, ma ogni volta che «l’evento non sia esclusiva conseguenza dell’azione o dell’omissione del colpevole». Anche nel caso in esame, quindi, non sarebbe sbagliato supporre che la morte della vittima non sia stata pienamente imputabile al colpevole, soprattutto quando entra in gioco un fattore di natura non umana o incolpevole (come, per esempio, l’assenza dei moderni sistemi di sicurezza).
 

Fonte: IlSole24Ore
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