CivileDiritto medicoNews giuridiche

Quale legislazione sul tema della clonazione?

La clonazione della pecora Dolly, nel 1996, fu un evento che sconvolse l’opinione pubblica.
Quella che sembrava essere fantascienza spiccia, da film di serie Z, era diventata realtà.
L’opinione pubblica, naturalmente, era profondamente scissa: alcuni la bocciavano senza possibilità di appello mentre altri ne esaltavano il pionierismo, fino a giungere alle vette kafkiane del movimento raeliano, il quale ne sottolineava le potenzialità eugenetiche.
La recentissima clonazione delle due scimmie cinesi, Zhong Zhong e Hua Hua, ha riaperto fortemente il dibattito, per la facilmente intuibile implicazione con la sperimentazione umana.
Senza addentrarci in dibattiti etici, urge una distinzione.
Da un lato vi è la clonazione terapeutica, la quale consiste nella creazione di embrioni in laboratorio, dai quale estrarre cellule staminali necessarie per la ricerca scientifica volta a debellare una pluralità di malattie degenerative.
Dall’altro vi è la clonazione riproduttiva, la quale consiste invece nella creazione di una copia di un altro essere vivente, attraverso l’interazione di A con B e la conseguente implementazione dell’uovo fecondato nell’utero di C, che svilupperà un essere identico ad A.
Se nel secondo caso non esistono dubbi, essendo lapidario il protocollo aggiuntivo 168/1998 della Convenzione di Oviedo, sancendo a livello comunitario che «è vietato ogni intervento che ha lo scopo di creare un essere umano geneticamente identico a un altro essere umano, vivo o morto», non si può dire lo stesso nel caso di clonazione terapeutica.
La legge 40/2004, in tema di procreazione assistita, sancisce all’articolo 13 che «è vietata qualsiasi sperimentazione sull’embrione umano».
Tale definizione sembrerebbe mettere una pietra tombale su qualsiasi tipo di clonazione. Sembra.
La Carta Europea di Nizza del 2001, infatti, sancisce il divieto di «clonazione riproduttiva degli esseri umani». In tale proibizione non vi è nemmeno l’ombra della clonazione terapeutica.
Come è ben noto, la legislazione comunitaria prevale su quella nazionale, tanto da sollevare dubbi di costituzionalità su quanto affermato dalla legge 40/2004.
A fortiori, va sottolineato che tale documento comunitario si occupa principalmente della dignità umana, concetto semantico che sicuramente non riguarda l’utilizzo di cellule staminali per curare malattie degenerative.
Alla luce di ciò, in tema di clonazione, sembra che entrambi le fazioni possono dirsi soddisfatte: da un lato sembra indubbia la possibilità di clonazione a uso terapeutico, mentre la riproduttiva sembra possibile solo in romanzi come Non lasciarmi del premio nobel Ishiguro.
Dal punto di vista legislativo, la clonazione delle due scimmiette sembra aver cambiato ben poco. Per ora.

Rimani sempre aggiornato sui nostri articoli e prodotti
Mostra altro

staff

Redazione interna sito web giuridica.net

Articoli correlati

Lascia un commento

Back to top button