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Danni da vaccinazione non obbligatoria: c’è diritto a un indennizzo?

Corte di Cassazione – ordinanza interlocutoria n. 17441/2022, sez. Lavoro

Corte di Cassazione – Ordinanza interlocutoria n. 17441 del 30/05/2022, sez. Lavoro
Presidente: R. Mancino
Relatore: L. Solaini
Materia: Assistenza pubblica

VACCINAZIONE NON OBBLIGATORIA, MA RACCOMANDATA, ANTIMENINGOCOCCICA – INDENNIZZO EX ART. 1, COMMA 1, DELLA L. N. 210 DEL 1992 – MANCATA PREVISIONE – QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE PER CONTRARIETÀ AGLI ARTT. 2, 3 E 32 COST. – NON MANIFESTA INFONDATEZZA

«La Sezione lavoro ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, della l. n. 210 del 1992, in riferimento agli artt. 2, 3 e 32 Cost., nella parte in cui non prevede che il diritto all’indennizzo, istituito e regolato dalla stessa legge e alle condizioni ivi previste, spetti anche ai soggetti che abbiano subito lesioni e/o infermità, da cui siano derivati danni irreversibili all’integrità psico-fisica, per essere stati sottoposti a vaccinazione non obbligatoria, ma raccomandata, antimeningococcica.»

Art. 1, comma I, L. n. 201/1992

Chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria italiana, lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, ha diritto ad un indennizzo da parte dello Stato, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla presente legge.

Art. 2, Costituzione

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

Art. 3, Costituzione

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Art. 32, Costituzione

La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.

Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

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