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Pubblicità online per gli avvocati: ora è possibile

E’ stato pubblicato oggi in Gazzetta Ufficiale il Comunicato Stampa del Consiglio Nazionale Forense con il quale l’organismo rende pubblica la modifica dell’art. 35 del Nuovo Codice Deontologico Forense. Il CNF aveva già deliberato le modifiche nelle sedute?amministrative del 23 ottobre 2015 e 22 gennaio 2016.

La pubblicazione del nuovo testo arriva dopo la condanna da parte dell’ANF che aveva definito le posizioni del CNF in materia di limitazione della concorrenza insistenti e pervicaci. Con la soppressione dei punti 9 e 10 dell’articolo finalmente il CNF mostra di andare incontro a quelle che sono le novità che la società impone anche agli avvocati in quelle che sono le modalità di esercizio della loro professione.

D’ora in avanti anche per gli avvocati sarà possibile pubblicizzare la propria attività anche su siti con domini che non gli appartengono, con reindirizzamento o comunque non direttamente riconducibili alla sua persona o allo Studio Legale presso il quale esercita. Tradotto: gli avvocati potranno utilizzare banner e link su siti terzi e social network al fine di promuovere la loro attività, sempre nel rispetto dell’etica professionale e della veridicità della comunicazione.

 

COMUNICATO

Modifica al codice deontologico forense (16A03304)
(GU n.102 del 3-5-2016)

Il Consiglio nazionale forense,?nella seduta amministrativa del 23 ottobre 2015 ha deliberato:?di modificare l’art.? 35? del? Codice? deontologico? forense?inserendo? nel? comma? primo? l’inciso? “quale? che? siano? i ?mezzi?utilizzati per rendere le stesse,”, onde il nuovo comma? 1? dell’art.?35 recita: ?l’avvocato che da’ informazioni sulla? propria? attivita’?professionale, quali che siano i? mezzi? utilizzati? per? rendere? le?stesse,? deve? rispettare?? i?? doveri?? di?? verit?, ?correttezza,?trasparenza,? segretezza? e? riservatezza,? facendo? in?? ogni?? caso?riferimento alla natura e ai limiti dell’obbligazione professionale?.

I commi 9 e 10 sono soppressi.

Viene dato mandato alla Commissione deontologica? di? predisporre?la stesura definitiva del? testo e agli? Uffici? di? segreteria? di?avviare quanto prima le procedure di consultazione previste dall’art.?35, comma 1, lettera d), della legge n. 247/12,? nella? consolidata?modalit? telematica?.

Il Consiglio nazionale forense,?nella seduta amministrativa del 22? gennaio? 2016,? preso? atto?dell’esito delle procedure di consultazione di cui alla? delibera? 23?ottobre 2015, ha deliberato:??di modificare l’art. 35? del? Codice deontologico? forense,?cos? come proposto, nel seguente testo:

?Art. 35 – Dovere di corretta informazione?.

L’avvocato? che? da’? informazioni? sulla? propria? attivit??professionale, quali che siano i? mezzi? utilizzati? per? rendere? le?stesse,? deve? rispettare?? i?? doveri?? di ??verit?,?? correttezza,?trasparenza,? segretezza? e? riservatezza,? facendo? in?? ogni?? caso?riferimento alla natura e ai limiti dell’obbligazione professionale.

L’avvocato non deve dare informazioni comparative? con? altri?professionisti ne’ equivoche, ingannevoli, denigratorie, suggestive o?che? contengano? riferimenti? a? titoli,? funzioni? o? incarichi? non?inerenti l’attivit? professionale.

L’avvocato, nel? fornire? informazioni,? deve? in ogni caso?indicare il titolo professionale, la? denominazione? dello? studio? e?l’Ordine di appartenenza.

L’avvocato pu? utilizzare il titolo accademico di professore?solo se sia o sia stato docente universitario di materie? giuridiche;?specificando in ogni caso la qualifica e la materia di insegnamento.

L’iscritto?? nel?? registro?? dei?? praticanti?? pu? ?usare?esclusivamente e per esteso il titolo di ?praticante? avvocato?,? con?l’eventuale indicazione di ?abilitato al? patrocinio? qualora? abbia?conseguito tale abilitazione.

Non?? e’?? consentita?? l’indicazione di nominativi di?professionisti e di terzi non organicamente o direttamente? collegati?con lo studio dell’avvocato.

L’avvocato non puo’ utilizzare nell’informazione il? nome di?professionista defunto, che abbia fatto parte dello studio, se a? suo?tempo lo stesso non lo abbia espressamente previsto o disposto per?testamento, ovvero non vi sia il consenso unanime degli eredi.

Nelle informazioni al pubblico l’avvocato non deve indicare il?nominativo dei propri clienti o parti assistite, ancorch??questi? vi?consentano.

Le forme e le modalit? delle? informazioni? devono? comunque?rispettare i principi di dignit? e decoro della professione.

La violazione dei doveri di cui ai precedenti commi comporta?l’applicazione della sanzione disciplinare della censura.?

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Redazione interna sito web giuridica.net

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