Sentenze

Tribunale di Verona, Sez. III Civile – Sentenza n. 2199/2015 del 1.08.2015 (Dott.ssa Tommasi di Vignano)

Questioni di diritto della navigazione (esclusi i contratti di trasporto)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE

nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. ?? /2013
promossa da

L. S. (C.F.), in qualità di titolare della ditta unipersonale L. S. CONSULENZE AZIENDALI (P.IVA); elettivamente domiciliato in VERONA, presso lo studio dell’Avv. Giovanni Rossini che unitamente all’Avv. G. S. lo rappresenta e difende come da procura speciale a margine del ricorso ex art. 205 C.d.S.;

-parte appellante-

contro

PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERONA U.T.C. (C.F.), con sede in VERONA;

-parte appellante contumace-

OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 2132/2012 emessa dal Giudice di Pace di Verona in data 14/5/12 e depositata in data 6/7/2012 a definizione del procedimento n. /12 R.G..

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr. Cass. 3636/07; Cass. Sez. Lav. 8053 del 22/5/12 e, da ultimo, Cass. 11199 del 4/7/12) ed evidenziato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all’art. 118 disp.att.c.p.c., non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto – che risultano “…rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata (Cass. civ., n. 17145/06), osserva:

l’appello è fondato e va accolto.

L’appellante, tempestivamente impugnata la sentenza del Giudice di Pace di Verona n. 2132/12, ne ha chiesto la riforma e l’annullamento contestando: 1) l’illegittimità dell’ordinanza ingiunzione opposta per violazione dell’art. 203, comma 2, C.d.S. per mancato rispetto da parte dell’Organo accertatore del termine di sessanta giorni per la trasmissione del ricorso al Prefetto competente; 2) la nullità e/o inesistenza della notificazione dell’ordinanza ingiunzione; 3) la nullità dell’accertamento per la violazione dell’art. 4 Legge n. 168/2002; 4) la genericità del verbale di accertamento; 5) la violazione del diritto di difesa ex art. 24 Cost.; 6) la mancata prova della taratura dell’apparecchio di rilevazione della velocità.

Ciò premesso in fatto, va evidenziata la fondatezza della pretesa attorea con riferimento alla contestata assenza di prova della taratura dell’apparecchio SICVe utilizzato per la rilevazione dell’eccesso di velocità contestato all’appellante.

A tal proposito, invero, va osservato che nella giurisprudenza di legittimità e di merito si è sostenuta la tesi secondo la quale, in ipotesi di utilizzo di apparecchi di rilevazione di tipo tutor o autovelox, non deve procedersi alla taratura prevista per gli strumenti di misurazione, di talché, una volta perfezionata e provata l’omologazione ministeriale, il controllo pubblico eseguito sugli apparecchi in questione dovrebbe legittimamente esaurire le attività in capo all’utilizzatore che ne faccia impiego. Ed infatti, secondo questo indirizzo, “…le apparecchiature elettroniche regolarmente omologate ed utilizzate per rilevare il superamento di velocità di cui all’art. 142 C.d.S., non devono essere sottoposte ai controlli previsti dalla L. n. 273 del 1991 istitutiva del sistema nazionale relativo alla verifica della taratura, poiché esso attiene alla materia cd. metrologica che è diversa da quella della misurazione elettronica della velocità ed appartiene alla competenza di autorità amministrative diverse da quelle legittimate alla rilevazione delle infrazioni al C.d.S…” (cfr. tra le molte, Cass. civ., ord. n. 249/14).

Tale orientamento, tuttavia, è stato recentemente smentito dalla Corte Costituzionale, che investita della questione ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 45, comma 6, del C.d.S. in riferimento all’art. 3 Cost., nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura.

Tale declaratoria di incostituzionalità, afferma il Giudice delle Leggi,

“…deriva dal fatto che, in ordine alla predetta norma si è venuto a creare un costante orientamento giurisprudenziale, divenuto diritto vivente, secondo cui non si ravvisano ragioni per ritenere che la mancata previsione di controlli periodici della funzionalità delle apparecchiature in questione nella disciplina dell’accertamento delle violazioni ai limiti di velocità comporti vizi di legittimità costituzionale della pertinente normativa. Invero, una siffatta interpretazione collide con il principio di razionalità, sia nel senso di razionalità formale, ovvero del principio logico di non contraddizione, sia nel senso di razionalità pratica, ovvero di ragionevolezza. È, infatti, evidente che l’esonero da verifiche periodiche, o successive ad eventi di manutenzione, appare irragionevole, atteso che i fenomeni di obsolescenza e deterioramento, cui le apparecchiature in parola sono soggette, possono pregiudicare non solo l’affidabilità delle stesse, ma anche la fede pubblica che si ripone in un settore di significativa rilevanza sociale, quale quello della sicurezza stradale. Del resto, solo la custodia e la conservazione dell’affidabilità dell’omologazione e della taratura di tali strumentazioni consente di non ritenere pregiudicata oltre un limite ragionevole la certezza della rilevazione e dei sottesi rapporti giuridici…” (cfr. Corte Cost., n. 113/2015).

Ciò premesso, va evidenziato che nel caso di specie la Prefettura di Verona, contumace nel presente grado di giudizio, non ha depositato od esibito nel giudizio di primo grado alcuna documentazione attestante la taratura e le verifiche di funzionamento eseguite sull’apparecchio SICVe utilizzato ed identificato mediante il numero di matricola riportato sul verbale medesimo, essendosi limitata ad affermare la (ormai non più sufficiente) omologazione dello strumento medesimo.

Non avendo la convenuta fornito la prova dei fatti a fondamento della violazione contestata, l’appello va pertanto accolto con riforma della sentenza impugnata e conseguente annullamento dell’opposta ordinanza ingiunzione Prot. n. 4187/2011 Area III del 27/9/2011, emessa dalla Prefettura di Verona e notificata in data 28/2/2012.

Resta assorbita dalla statuizione che precede ogni altra questione di merito.

Le spese di lite per entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in base al D.M. 55/14.

P.Q.M.

Il Tribunale di Verona, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda ed eccezione respinta, così provvede:

accoglie l’appello e in riforma della sentenza impugnata annulla l’ordinanza ingiunzione Prot. n. 4187/2011 Area III del 27/9/2011.

Condanna la Prefettura di Verona a rifondere all’appellante le spese di lite del doppio grado di giudizio, liquidate in € 800,00 per compenso e € 100,00 per spese, oltre spese generali 15%, IVA come per legge e CPA.

Verona, 31/7/15

Il Giudice

Dr. Eugenia Tommasi di Vignano

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