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Professionista dipendente della PA? L’iscrizione all’Albo non è un costo

Se un professionista svolge attività lavorativa in esclusiva per la Pubblica Amministrazione, sarà quest’ultima a doversi fare carico dei costi legati all’iscrizione all’Albo professionale.

La sentenza n. 116/2019 del Tribunale di Pordenone – occupandosi di un gruppo di infermieri professionali – conferma il principio, in quanto l’iscrizione all’Albo è un requisito essenziale per poter svolgere l’attività lavorativa.

Giunti fin qui, serve operare una distinzione tra titoli acquisiti per accedere a una data posizione lavorativa e quelli che possono essere visti come una “dote” che il lavoratore porta con sé: mentre l’iscrizione a un Albo professionale è un titolo necessario e quindi i costi possono essere addebitati alla PA, la stessa cosa non vale per la laurea – il cui costo di conseguimento, quindi, non può essere girato al datore di lavoro – e tutti i titoli di qualificazione non indispensabili alla carriera.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PORDENONE
SEZIONE LAVORO

Il Tribunale di Pordenone, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. Angelo Riccio Cobucci pronuncia la seguente

SENTENZA

Nella causa in materia di lavoro e di previdenza iscritta a ruolo il 13/10/2017 Altavilla G. C., A. M., A. E., A. M., A. D., B. E., B. M., B. L., B. L., B. T., B. N., B. S., B. D., B. I., B. N., B. D., B. R., B. P., B. R., B. G., B. N., B. C. K., B. M., B. A., B. K., B. M., B. M., B. S., B. P., B. S., B. S., B. S., B. L., B. G., B. N., B. L., C. D., C. C., C. M., C. L., C. D., C. M., C. T., C. I., C. A., C. V., C. M., C. C., C. M. C., C. L., C. S., C. F., C. M., C. V., C. N. F., C. C., C. N., C. A., C. R., C. A. S., C. R. C., C. M., C. M., C. E., C. S., C. A., C. D., C. M., C. V., C. L., Da F. C., D. E., D. S., D. A., D. R., D. M., D. A. A., D. M., Dei N. M., Del P. M., D. M. T., D. D., D. M., Della D. E., Del P. X, D. G., D. F., D. R., Di B. S., Di D. D., Di F. S., D. M., Di V. R., D. I., F. K., F. F., F. S., F. A., F. S., F. A., F. P., F. R., F. M., F. M. R., F. M., F. E., F. F., F. M., F. C., G. A., G. D., G. B., G. A., G. C., G. C., G. R., G. M., G. S., G. V., G. G., G. L., G. A., G. M., G. A., I. N. G., I. A., I. G., I. B., J. M. K., L. G., L. R., L. P., L. E., M. D., M. I. C., M. M. G., M. C. M. G., M. B., XX M., M. P., M. M. C., M. T., M. S., M. I., M. R., M. M., N. S., N. S., N. D., O. C., O. D., P. S., P. C., P. P., P. R., P. P., P. N., P. K., P. R., P. N., P. A., P. P., P. S., P. A., C. B., P. A., P. B., P. B., P. N., R. P., R. L., R. M., R. F., R. M., R. Z. C., R. C., R. M. V., R. S., R. M., R. M., S. G., S. M., S. M. L., S. A., S. D., S. P., S. L., S. D., S. M., S. S., S. L., S. M., S. F., S. L., T. C., T. R., T. G., T. R., T. L., T. E., T. E., T. E., V. S., V. R. M., V. D., V. V., Z. M., Z. M., Z. M., Z. L., Z. L., Z. V., Z. M. G.
Tutti rappresentati e difesi dall’avv. A. D.

RICORRENTI

CONTRO

A.A.S. n 5 F. Rappresentata e difesa dall’avv. to V. C.

RESISTENTE

Causa discussa e decisa all’udienza del 11/07/2019 sulle seguenti

CONCLUSIONI

PER I RICORRENTI Nel merito: Voglia l’Ill. mo Tribunale: 1 ) accertare e dichiarare la sussistenza per i ricorrenti, infermieri professionali dipendenti dell’A.S.S. n. 5 F., dell’obbligo di iscrizione all’albo professionale, tenuto dal Collegio IPASVI; 2) accertare e dichiarare, in tal caso, che la relativa tassa di iscrizione gravi in capo al datore di lavoro A. S. S n. 5 F..
Spese e compenso di lite rifusi oltre spese generali ed accessori di legge.

PER LA RESISTENTE Nel merito: respingersi il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto.
Spese diritti ed onorari rifusi.

IN FATTO E IN DIRITTO

Nel presente contenzioso, promosso con ricorso iscritto a ruolo in data 13/10/2017, gli odierni attori – tutti infermieri dipendenti a tempo pieno ed indeterminato dell’A.A.S. n 5 F. ED ISCRITTI AL Collegio IPASVI (infermieri professionali, assistenti sanitari e vigilatrici d’infanzia) che cura la tenuta dell’Albo – hanno inteso evocare in giudizio quest’ultima onde sentir accertare e dichiarare la sussistenza dell’obbligo da parte loro di iscrizione all’albo professionale tenuto dal Collegio IPASVI nonché riconoscere che in tal caso la relativa tassa gravi in capo allo stesso soggetto datoriale.

Ciò premesso, ritiene l’adito Tribunale che le azionate domande siano meritevoli di accoglimento per il seguente ordine di considerazioni.

A) L’art. 2 co 2 legge n 43/2006 (Disposizioni in materia di professioni sanitarie e infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico sanitarie e della prevenzione) non lascia spazio a dubbi con lo stabilire che “L’ISCRIZIONE ALL’ALBO PROFESSIONALE OBBLIGATORIA ANCHE PER I PUBBLICI DIPENDENTI ED SUBORDINATA AL CONSEGUIMENTO DEL TITOLO UNIVERSITARIO ABILITANTE DI CUI AL COMMA 1, SALVAGUARDANDO COMUNQUE IL VALORE ABILITANTE DEI TITOLI G. RICONOSCIUTI COME TALI ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA PRESENTE LEGGE”. (normativa che tuttavia per lungo tempo non ha trovato piena attuazione in assenza dei decreti legislativi pur previsti al fine di istituire per le professioni sanitarie contemplate, e quindi anche per gli infermieri, i relativi ordini professionali).

B) La Suprema Corte, sulla scorta del parere del Consiglio di Stato 15/3/2011 nell’affare n 678/2010, ha statuito con sentenza n 7776/2015 – riferita nello specifico al pagamento della tassa annuale d’iscrizione all’Elenco Speciale annesso all’Albo degli Avvocati per l’esercizio della professione forense nell’interesse esclusivo dell’Ente datore di lavoro – che “QUANDO SUSSISTA IL VINCOLO DI ESCLUSIVITÀ, L’ISCRIZIONE ALL’ALBO FUNZIONALE ALLO SVOLGIMENTO DI UN’ATTIVITÀ PROFESSIONALE SVOLTA NELL’AMBITO DI UNA PRESTAZIONE DI LAVORO DIPENDENTE, PERTANTO LA RELATIVA TASSA RIENTRA TRA I COSTI PER LO SVOLGIMENTO DI DETTA ATTIVITÀ CHE DOVREBBERO, IN VIA NORMALE, AL DI FUORI DEI CASI IN CUI PERMESSO SVOLGERE ALTRE ATTIVITÀ LAVORATIVE, GRAVARE SULL’ENTE CHE BENEFICIA IN VIA ESCLUSIVA DEI RISULTATI DI DETTA ATTIVITÀ”.

C) Orbene ad avviso del decidente, contrariamente all’assunto sostenuto dalla convenuta Azienda, l’infermiere dipendente di azienda pubblica riveste una posizione del tutto analoga a quella dell’avvocato al servizio di ente pubblico, in quanto TENUTO A PRESTARE LA PROPRIA ATTIVITÀ LAVORATIVA ALLE DIPENDENZE DELLA P.A. CON OBBLIGO DI ESCLUSIVITÀ NEI CONFRONTI DI QUEST’ULTIMA NON POTENDO ESERCITARE IN ALTRI CONTESTI LIBERO PROFESSIONALI. Nel caso di specie non è in contestazione il fatto che GLI ODIERNI RICORRENTI SVOLGONO TUTTI ATTIVITÀ PROFESSIONALE INFERMIERISTICA A TEMPO PIENO IN REGIME DI ESCLUSIVITÀ PER L’AZIENDA CONVENUTA.

In altri termini:
D) Non vi è motivo di ritenere una qualche supremazia della professione forense rispetto alle altre che legittimi una diversità di trattamento. Ed invero così come gli avvocati svolgono funzioni riconducibili a principi costituzionali, anche gli infermieri dipendenti del S.S.N. svolgono una funzione posta a presidio di un diritto di rango costituzionale primario quale il diritto alla salute.
Peraltro l’asserito principio di indipendenza dell’avvocato non ha nulla a che vedere con la questione oggetto di disamina, atteso che si tratta di riservare agli infermieri dipendenti le stesse prerogative riconosciute agli avvocati dipendenti, i quali ultimi non sono liberi ed autonomi nell’esercizio dell’attività professionale a favore dell’ente pubblico ma al CONTRARIO VINCOLATI A DIFENDERE LE POSIZIONI DEL MEDESIMO SENZA POTERSI IN QUALCHE MODO SOTTRARRE. Non a caso la loro iscrizione in un “elenco speciale”deriva dal fatto che l’Albo degli Avvocati è costituito per la stragrande maggioranza da libero-professionisti esercitanti la loro attività in autonomia, libertà ed indipendenza come contemplato dalla legge forense.

E) Nella richiamata sentenza della Suprema Corte viene sì fatto riferimento al contratto di mandato (che per altro verso lega l’avvocato all’ente) ma per affermare un principio generale valido per tutti i professionisti dipendenti e non certo solo per i legali, che è il seguente: “nel lavoro dipendente si riscontra l’assunzione, analoga a quella che sussiste nel mandato, a compiere un’attività per conto e nell’interesse altrui, pertanto la soluzione adottata risponde ad un principio generale ravvisabile anche nell’esecuzione del contratto di mandato, ai sensi dell’art. 1719 cc., secondo cui il mandante è obbligato a tenere indenne il mandatario da ogni diminuzione patrimoniale che questi abbia subito in conseguenza dell’incarico, fornendogli i mezzi patrimoniali necessari”. Orbene anche l’infermiere svolge la propria opera professionale per incarico dell’A. la quale, pertanto, è obbligata a tenerlo indenne da ogni spesa necessaria all’espletamento dell’incarico professionale assunto come dipendente in base al principio generale di cui all’art. 1719 cc. Sicché ogni qualvolta venga esercitata da quest’ultima attività professionale in regime di esclusività, va RICONOSCIUTO IN VIA GENERALE IL DOVERE GIURIDICO DEL SOGGETTO DATORIALE DI RIMBORSARE AL LAVORATORE I COSTI PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ, FRA CUI QUELLO DELL’ISCRIZIONE ALL’ALBO.

F) A nulla rileva infine l’assunto della convenuta Azienda secondo cui con l’entrata in vigore della legge 11/1/2018 n 3 – istituente gli ORDINI delle professioni sanitarie, fra cui quella infermieristica – si sarebbe innovata la materia essendo ivi previsto che gli Ordini siano “finanziati esclusivamente con il contributo degli iscritti, senza oneri per la finanza pubblica”. Problematica che a ben vedere nulla ha a che fare con la questione sottoposta al vaglio dell’adito Tribunale, atteso che – muovendo dal presupposto che l’azienda sanitaria è un ente dotato di personalità giuridica pubblica e di autonomia imprenditoriale che opera nel quadro del servizio sanitario nazionale – con il presente contenzioso non viene richiesto di attribuire ai dipendenti un trattamento economico e men che meno un contributo, una sovvenzione o un ausilio finanziario, bensì IL RIMBORSO DI UN COSTO SOSTENUTO DAL LAVORATORE A TEMPO PIENO IN REGIME DI ESCLUSIVITÀ PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ PROFESSIONALE A FAVORE DELL’ENTE DATORIALE. Si ravvisano nondimeno giusti motivi, attesa la natura interpretativa nonché la novità delle questioni trattate a fronte di un quadro giurisprudenziale peraltro non univoco, per dichiarare integralmente compensate fra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

1) Accerta e dichiara la sussistenza per i ricorrenti, tutti infermieri professionali dipendenti dell’A.A.S. n.5 F., dell’obbligo di iscrizione all’albo professionale tenuto dal Collegio IPASVI.
2) Statuisce al contempo che in tal caso la relativa tassa d’iscrizione grava in capo al convenuto datore di lavoro A.A.S. n.5 F..
3 ) Dichiara integralmente compensate fra le parti le spese di lite.

Fissa per il deposito della motivazione il termine di 60 giorni dall’odierna pronuncia.

Così deciso in Pordenone, il 11/07/2019

IL GIUDICE
Dott. ANGELO RICCIO COBUCCI

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