Sentenze

Tribunale di Verona, Sez. Lavoro – Sentenza n. 346/2015 del 20.07.2015 (Dott. Cucchetto)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Verona
Sezione Lavoro

nella persona del Giudice dott. Marco Cucchetto, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di lavoro promossa con ricorso depositato in data 14.6.2011

DA

H.D., comparsa in causa a mezzo degli avv.ti D. Z. ed E. Z. per mandato a margine del ricorso ed elettivamente domiciliata presso lo studio della prima in Verona,

CONTRO

STUDIO BORGO VENEZIA DI L. L., in persona del legale rappresentante pro tempore, comparso in causa a mezzo degli avv.ti C. D. e L. P. per mandato a margine della memoria di costituzione ed elettivamente domiciliato presso lo studio degli stessi in Verona,

OGGETTO: accertamento rapporto di lavoro subordinato – nullità licenziamento – differenze retributive – risarcimento danni
UDIENZA DI DISCUSSIONE: 19.5.2015
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE:

Accertarsi e dichiararsi che fra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a far data dal 28.9.2009 e per l’effetto condannarsi parte resistente, nella persona dell’omonimo titolare, a regolarizzare la sig.ra H.D., previa, se del caso, chiamata in causa degli Istituti Previdenziali ed a corrispondere alla ricorrente la somma lorda in linea capitale di € 26.424,41 o quella maggior o minor somma che verrà ritenuta di giustizia per le retribuzioni arretrate, mensilità differite, TFR e ogni altra indennità, nonchè l’ulteriore somma di € 1.770,00 a titolo di provvigioni per gli affari conclusi in costanza di rapporto e/o per effetto della sua attività, oltre a quelle per gli affari trattati dalla ricorrente di cui non si ha notizia all’esito nonché agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria dalla maturazione dei crediti al saldo;

accertata e dichiarata l’inefficacia e/o inesistenza e/o nullità del licenziamento verbale comminato in data 26.7.10 con la conseguente sopravvivenza del rapporto, condannarsi parte resistente nella persona dell’omonimo titolare al pagamento di tutte le retribuzioni dalla data del licenziamento fino all’effettiva ricostituzione del rapporto e/o alla legittima risoluzione del rapporto stesso e/o alla sentenza resa nel presente giudizio.

In via subordinata rispetto al punto 2 che precede:
stante l’illegittimità del licenziamento, condannarsi parte resistente al pagamento del risarcimento previsto dall’alt 8 L. n. 604/66 della misura massima di sei mensilità della retribuzione globale di fatto pari ad € 3.015,19, oltre all’indennità di mancato preavviso di 60 giorni.

In via subordinata:
condannarsi parte resistente a corrispondere alla ricorrente quelle diverse somme, maggiori o minori, che si riterranno dovute sulla base di diverso criterio di quantificazione, ex art. 36 Cost. ovvero in via equitativa.

In ogni caso:
con rivalutazione ed interessi a far data dalla maturazione di ogni singolo credito al saldo.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa e rimborso spese generali + 12,5%, IVA e CPA.

CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA:

Nel merito e in via principale: respingersi integralmente, per le ragioni di fatto e di diritto esposte in memoria, le domande tutte proposte nel ricorso introduttivo del giudizio dalla sig.ra Deborah H.D., in quanto infondate sia in fatto che in diritto.
In via subordinata: nella negata ipotesi in cui nel presente giudizio venisse accertata la natura subordinata del rapporto intercorso tra le parti, dichiararsi, per le ragioni esposte, la decadenza della ricorrente dall’impugnazione del licenziamento per il mancato rispetto del termine di 60 giorni previsto dall’art. 6 della Legge 604/1966 così come modificato dall’art. 32 della Legge 183/2010 e conseguentemente dichiararsi inammissibili le domande sub 2) e 3) del ricorso.

In via di ulteriore subordine: nella negata ipotesi in cui nel presente giudizio venisse accertata la natura subordinata del rapporto, non si ritenesse che parte ricorrente sia incorsa nella decadenza di cui sopra e nella altrettanto negata ipotesi in cui sia accertata l’esistenza di un licenziamento verbale, dichiararsi che, per le ragioni tutte esposte nella presente memoria difensiva, nulla è dovuto alla ricorrente a titolo di risarcimento del danno in relazione alle retribuzioni asseritamente maturate successivamente alla data di cessazione del rapporto e/o, in ogni caso, che l’ammontare del danno richiesto venga diminuito in funzione dell’aliunde perceptum, nella misura da accertarsi nel presente giudizio, da parte della ricorrente.

In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 14.6.11 H.D. esponeva di aver lavorato a favore dello studio di parte convenuta dal 28.9.2009 alla data del licenziamento orale 26.7.10, svolgendo mansioni di monitoraggio del mercato, contatti con la clientela, assistenza alla vendita e – dopo tre settimane dall’avvio del rapporto – anche di Responsabile di Agenzia per conto della resistente che svolgeva attività di intermediazione immobiliare, in assenza di assunzione come dipendente nella posizione di lavoro; esponeva altresì di aver partecipato alle riunioni settimanali con i collaboratori della filiale; di aver ricevuto un compenso fisso di € 1.000 al mese oltre a provvigioni al 15% e di essere stata licenziata oralmente dal datore di lavoro in data 26.7.10 su “richiesta della lavoratrice dipendente S. S., in quanto a lei sgradita”. Agiva, quindi, affinchè, previo accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti, venisse accertata e dichiarata l’illegittimità del licenziamento intimato oralmente con conseguente condanna della convenuta alla ricostituzione del rapporto di lavoro e al pagamento delle retribuzioni, mensilità differite, TFR e ogni altra indennità dalla data del licenziamento alla data della effettiva “reintegra nella somma lorda in linea capitale di € 26.424,41 o quella maggior o minor somma ritenuta di giustizia per le retribuzioni arretrate, oltre provvigioni non corrisposte per affari conclusi nell’importo di euro 1.770.

Si costituiva la convenuta, contestando la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato, affermando che la ricorrente aveva svolto l’attività di agente immobiliare in autonomia essendo peraltro iscritta presso il ruolo degli agenti di affari in mediazione, collaborando in modo del tutto libero e discrezionale circa gli incarichi da assumere, le attività e gli appuntamenti da intrattenere nella veste di agente senza soggiacere al potere direttivo ed ai controlli (essendo stata la riunione settimanale introdotta proprio dalla stessa ricorrente); che per tale collaborazione la ricorrente avrebbe percepito un compenso pari al 10% del fatturato oltre ad un fisso di euro 1.000 per i primi tre mesi per compensare il verosimile mancato introito di provvigioni per detto periodo iniziale; che era libera da vincoli di orario essendo l’apertura dell’agenzia garantita dalla dipendente S.; che nell’appuntamento che si erano dati per discutere della prosecuzione della collaborazione era stata la ricorrente che se ne era andata dichiarando interrotta la collaborazione; che le provvigioni per gli affari indicati in ricorso erano state corrisposte solamente per gli affari andati a buon fine (Castellani e Carpene; ed erroneamente anche per l’affare Savoia, in realtà non andato a buon fine); già nel settembre 2010 la ricorrente aveva intrapreso nuova collaborazione con altra agenzia immobiliare Tecnocasa di Verona. La resistente concludeva per il rigetto del ricorso.

La causa è stata istruita mediante l’escussione dei testimoni all’udienza del 6.2.13 all’esito della quale il giudice, ritenuta matura la causa per la decisione, aveva rinviato per la discussione all’udienza 6.12.13, udienza che non veniva chiamata per trasferimento del precedente magistrato assegnatario del procedimento; il ruolo veniva “congelato in attesa dell’arrivo del nuovo giudice, che prendeva possesso in data 18.8.14.

All’udienza “rifissata” per il 19.5.15 le parti, invitate alla discussione, concludevano insistendo nelle rispettive richieste e la causa veniva discussa oralmente e decisa mediante lettura di dispositivo di sentenza con motivazione riservata.

****

In punto impugnativa del licenziamento reputa il giudicante che non sia stata raggiunta la prova, gravante sul ricorrente, del dedotto licenziamento orale.

Era, infatti, onere del lavoratore, a norma dell’alt 2697 c.c., allegare e provare la dichiarazione o il comportamento del datore di lavoro cui attribuire la valenza di licenziamento orale. Specie a fronte della tempestiva e precisa contestazione del datore di lavoro sul punto che ne fornisce una diversa ricostruzione fattuale.

Infatti, il lavoratore che deduca di essere stato licenziato oralmente e faccia valere in giudizio la inefficacia o invalidità di tale licenziamento, chiedendo la condanna del datore di lavoro al pagamento delle retribuzioni fino alla riammissione in servizio o fino alla scadenza del contratto a tempo determinato, deve provare la dedotta ragione della cessazione, sub specie licenziamento orale.

Nel caso di specie, la palese mancanza di evidenze probatorie sul punto, soppesata anzi unitamente alle emergenze testimoniali di segno contrario, fa reputare che la mancata prosecuzione del rapporto di lavoro tra le parti sia invero conseguita alla decisione unilaterale della ricorrente di non proseguire nella collaborazione.

Il teste di parte ricorrente F. M. – che ha collaborato con lo studio da gennaio 2008 e fino a febbraio 2011 e che non è, dunque, aprioristicamente sospettabile di partigianeria per la resistente, non essendo stati offerti elementi in tal senso – ha ricordato che nel luglio del 2010, al ritorno dalla “licenza matrimoniale”, aveva preso che vi era stata “maretta” tra L. e la ricorrente ed all’interno dello studio aveva sentito voci secondo le quali Deborah voleva interrompere la collaborazione con lo studio e non ha in alcun modo confortato l’ipotesi, rimasta tale, del “licenziamento orale”.

Si valorizzano in senso contrario anche le dichiarazioni del teste B. – piuttosto esplicite nel prospettare la determinazione della ricorrente di abbandonare la collaborazione quale agente del L. – dalla teste S. e dal teste L., il quale ha confermato di aver direttamente percepito l’insofferenza della ricorrente per la prosecuzione della collaborazione con il resistente.

Il – quasi imbarazzato – silenzio in punto “licenziamento” che si apprezza nelle note finali autorizzate di parte ricorrente lascia ben comprendere come nessun serio elemento istruttorio deponga in tal senso.

Per le ragioni esposte va, quindi, rigettata la domanda di accertamento dell’inefficacia, nullità/inesistenza del dedotto licenziamento orale.

****

All’esito dell’istruttoria orale svolta ritiene il giudicante che ancor più evanescente, ove possibile, si riveli la prospettazione della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti: onere della prova sempre gravante sulla ricorrente.

Com’è noto, si ha subordinazione qualora l’attività di lavoro venga svolta secondo determinate modalità da cui emerga l’assoggettamento del lavoratore alla etero direzione, al controllo e al potere disciplinare del datore di lavoro. Nel caso in cui l’assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui non sia agevolmente apprezzabile a causa della peculiarità delle mansioni o della modalità di esecuzione, la giurisprudenza ha elaborato una serie di cd. indici sussidiari, da cui desumere il carattere subordinato della prestazione “come quelli della collaborazione, della continuità delle prestazioni, dell’osservanza di un orario predeterminato, del versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, del coordinamento dell’attività lavorativa all’assetto organizzativo dato dal datore di lavoro, dell’assenza in capo al lavoratore di una sia pur minima struttura imprenditoriale – che, privi ciascuno di valore decisivo, possono essere valutati globalmente come indizi probatori della subordinazione” (Cass. 9256/09).

La ricorrente, sulla quale gravava l’onere della prova ai sensi dell’art. 2697 c.c., non ha dimostrato di aver continuativamente prestato attività di lavoro a favore della convenuta, secondo un orario prestabilito, con assoggettamento al potere di direzione e di controllo del datore di lavoro.

Ciò che, invece, è emerso dall’istruttoria – ed in particolare si rivela pregnante sul punto la disinteressata ricostruzione offerta dal teste di parte ricorrente Furia Matteo – è che la ricorrente “era un intermediario” agente immobiliare al pari del Furia, e che svolgeva i tipici compiti usualmente assegnati all’agente (contatti clienti; valutazione e visita degli immobili) prendendo appuntamenti con i potenziali clienti interessati.

Non aveva orari fissi – non era sempre presente in ufficio ed, immagino per accordo delle parti, non era in studio il giovedì mattina; “Deborah arrivava in ufficio sempre dopo di noi” – e le riunioni tra Deborah e L. non erano a cadenza fissa e sostanzialmente nessuno aveva sentito L. esercitare un potere direttivo o disciplinare o anche solo
dare ordini alla H.D. (la quale, anzi, per l’esperienza che vantava era “terminale” delle richieste di consigli da parte dei dipendenti della agenzia).

Né, tanto meno, la prova di un rapporto di lavoro subordinato nei termini indicati in ricorso può trarsi dal fatto che non fosse stato stipulato un contratto tra le parti o dalle dichiarazioni valorizzate nelle note difensive della ricorrente:

1) la mera presenza in ufficio – come visto non assidua come quella dei dipendenti o del Furia né vincolata ad orari fissi – od il fatto che “in caso di assenza” avvisasse la Saggioro, appaiono elementi estremamente labili e scarsamente significativi nel senso voluto ad essi assegnare dalla ricorrente;

2) il fatto che si rivolgessero a lei altri dipendenti/agenti per confronti/consigli o che si occupasse in prima persona della “pianificazione” appare dato armonico con la pluriennale esperienza maturata nel settore;

3) il passaggio di elenchi di nominativi di potenziali venditori dalla H.D. agli altri agenti (Furia; Lestingi) non configura certamente una posizione “subordinata” della ricorrente rispetto al L.;

4) non si vede cosa debbano provate in tal senso i doc. 5-6 indicati dal ricorrente nelle note difensive;

5) l’ipotesi della previsione in favore della ricorrente di un compenso fisso mensile (al di fuori dei primi tre mesi “per incentivare” l’avvio della collaborazione) non ha rinvenuto avallo nella espletata istruttoria ed è anzi smentita dalla deposizione dei testi Lestingi (“mi risulta che Deborah venisse retribuita solo con provvigioni”).

Ciò che, invece, emerge univocamente da tali deposizioni è che non si evidenziano nei riguardi della ricorrente gli indici della subordinazione del rapporto di lavoro come sopra brevemente sunteggiati alla luce dei canoni di riferimento andatisi delineando nella giurisprudenza di “legittimità” e di merito.

Inoltre, non essendo stata raggiunta la prova della mancata corresponsione delle provvigioni per gli affari indicati in ricorso, la relativa domanda va rigettata.

Al rigetto della domanda di accertamento di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti consegue, altresì, ed in ogni caso (a prescindere da quanto sopra ad abundantiam osservato) il rigetto della domanda di accertamento della inefficacia del dedotto licenziamento orale asseritamente intimato alla lavoratrice.

Le spese di lite seguono la totale soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:

1) rigetta il ricorso;
2) condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla parte
resistente che liquida in complessivi euro 2.800,00, oltre rimborso spese 15 % , IVA e
CPA di legge;
3) indica in giorni sessanta il termine per il deposito della motivazione della sentenza.

Verona, 19.5.2015

IL GIUDICE dr. Marco Cucchetto

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