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Per risarcire il danno esistenziale e il danno morale non basta la tabella
La Terza Sezione della Cassazione, con Sent. 22 settembre 2015, n. 18611 chiarisce che il danno esistenziale e il danno morale meritano una valutazione autonoma rispetto al danno biologico, e ribadisce l’incongruità di una mera valutazione tabellare ai fini del calcolo delle somme dovute a ristoro del pregiudizio subito dalla vittima. Appesantire soltanto il punto di base indicato nelle tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione alla integrità psico-fisica non permette, infatti, di considerare la perdita delle qualità della vita del soggetto gravemente leso e tutte le componenti psichiche e spirituali del dolore umano.
(Cass. Civ., Sez. III, 22 settembre 2015, n. 18611)