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Il pagamento ridotto e il ricorso

L’art. 202 del Codice della Strada stabilisce che: «Per le violazioni per le quali il presente codice stabilisce una sanzione amministrativa pecuniaria, ferma restando l’applicazione delle eventuali sanzioni accessorie, il trasgressore è ammesso a pagare, entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, una somma pari al minimo fissato dalle singole norme. Tale somma è ridotta del 30% se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione».
Naturalmente, oltre al pagamento della multa, esiste la possibilità di ricorrere in giudizio per richiedere l’annullamento ex tunc della sanzione amministrativa.
Nella sentenza n. 82/2018 del Tribunale di Bologna la parte convenuta richiede l’inammissibilità del ricorso dell’attore, avendo quest’ultimo pagato la sanzione in misura ridotta.
Ora è necessario capire se il ricorso e il pagamento siano alternativi o cumulativi.
La sentenza n. 26152/2010 della Cassazione sancisce che il pagamento in misura ridotta della sanzione esclude il ricorso amministrativo.
Sembra quindi che la richiesta attorea sia da respingere, se non fosse che la stessa sentenza aggiunge che «qualora il procedimento giurisdizionale sia stato correttamente avviato, il successivo pagamento del medesimo importo, anche se avvenuto prima della scadenza del termine dei sessanta giorni, non svolge alcuna influenza sul giudizio in corso, a meno che non si accompagni a una formale rinuncia all’ impugnazione».
Essendo una questione meramente temporale e non essendoci alcuna rinuncia, il giudice del caso di specie non può che accogliere la richiesta dell’attore.

Leggi il testo integrale – Tribunale di Bologna, sentenza n. 82/2018

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Michel Simion

Dottore in Giurisprudenza, Università degli Studi di Verona. Tesi in diritto costituzionale giapponese, appassionato di letteratura asiatica.

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