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I nuovi modelli di separazione e divorzio: una intricata pluralità di protagonisti

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Di Filippo Danovi

La l. 10 novembre 2014, n. 162 ha convertito il d.l. n. 132/2014 (“misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile”) e completato così l’iter della riforma. Rimangono ferme per separazione, divorzio e relative modifiche le due nuove possibili strade offerte ai coniugi, entrambe caratterizzate per la prima volta in assoluto dallo svincolo dall’intervento del Tribunale. La legge di conversione altera tuttavia profondamente l’impianto originario del decreto, estendendo da un lato la nuova figura della negoziazione assistita a tutte le ipotesi di separazione e divorzio (anche con figli minori), ma inserendo un necessario “filtro” (modulato nella forma e nelle conseguenze a seconda proprio della presenza o meno di figli minori) da parte del pubblico ministero. L’innovazione si presenta incongruente dal punto di vista sistematico e dei principi e introduce nelle future prassi un appesantimento in molti casi ridondante e inutile. Parimenti, anche l’ulteriore ipotesi di accordo di separazione o divorzio stipulato direttamente dalle parti avanti all’ufficiale dello stato civile è stata oggetto di interventi correttivi, che tuttavia non si dimostrano idonei a fugare i dubbi che la nuova figura presenta.

Da Famiglia e Diritto 1/2015

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(In oggetto Famiglia e Diritto 1/2015)

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