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Pubblicazione web di contenuti tv: concorrenza sleale quando avviene utilizzo economico

Corte di Cassazione – sentenza n. 8270/2022, sez. Prima Civile

Incorre in concorrenza sleale l’editore che pubblica sulle proprie pagine web i video prodotti per la tv. Tale riproduzione, quando non funzionale all’esercizio del diritto di critica, è lesiva per il diritto d’autore.

È quanto pronunciato dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 8270/2022, con la quale si è respinto il ricorso di Gedi Gruppo Editoriale contro Rti; confermato, così, il risarcimento danni per violazione del diritto d’autore deciso dalla corte d’appello.

Il caso

Per un periodo di cinque anni, il Gruppo Gedi aveva pubblicato nella sezione video dei propri siti web un totale di 125 spezzoni di programmi prodotti da Rti. Fino a qui tutto bene, in quanto potrebbero scattare le scriminanti previste dagli artt. 65 e 70 della legge sul Diritto d’autore in termini di divulgazione a scopo informativo e di diritto di critica giornalistica.

La concorrenza sleale

La prima scriminante non trova applicazione perché «il lasso di tempo trascorso tra la prima pubblicazione delle notizie da parte di Rti e la data delle singole pubblicazioni effettuate da Gedi escludeva qualsiasi interesse pubblico alla conoscenza dei relativi contenuti, ponendosi ancora una volta sul piano dell’illecita concorrenza».

Non vale nemmeno l’esercizio di critica giornalistica, in quanto la pubblicazione avveniva «sistematicamente e illegittimamente lucrando i relativi proventi pubblicitari».

Come se non bastasse, la Corte ha giudicato il comportamento come concorrenza sleale in base alla nozione di comunanza della clientela: il target a cui i due produttori si riferiscono è praticamente lo stesso dal punto di vista degli spettatori e degli inserzionisti.

In base a queste considerazioni, quindi, si è confermato il risarcimento danni.

Legge Diritto d’autore

Art. 65.

1. Gli articoli di attualità di carattere economico, politico o religioso, pubblicati nelle riviste o nei giornali, oppure radiodiffusi o messi a disposizione del pubblico, e gli altri materiali dello stesso carattere possono essere liberamente riprodotti o comunicati al pubblico in altre riviste o giornali, anche radiotelevisivi, se la riproduzione o l’utilizzazione non e’ stata espressamente riservata, purché si indichino la fonte da cui sono tratti, la data e il nome dell’autore, se riportato.
2. La riproduzione o comunicazione al pubblico di opere o materiali protetti utilizzati in occasione di avvenimenti di attualità è consentita ai fini dell’esercizio del diritto di cronaca e nei limiti dello scopo informativo, sempre che si indichi, salvo caso di impossibilita’, la fonte, incluso il nome dell’autore, se riportato.

Art. 70

1. Il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi se effettuati per uso di critica o di discussione, nei limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera; se effettuati a fini di insegnamento o di ricerca scientifica l’utilizzo deve inoltre avvenire per finalità illustrative e per fini non commerciali.

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