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Nulla la notifica in proprio via PEC effettuata prima del 15 maggio 2014

La concreta applicabilità ed utilizzabilità della norma dell’art. 3-bis L. n. 53 del 1994 si è verificata soltanto a far tempo dal 15 maggio 2014, data di efficacia delle norme regolamentari cui allude il comma 1 della norma. Una notificazione eseguita dall’avvocato ai sensi dell’art. 3-bis anteriormente alla data del 15 maggio 2014 si deve, dunque, reputare nulla e tale da giustificare, in mancanza di costituzione del convenuto, un ordine di rinnovo della notificazione. A stabilirlo è la Corte di Cassazione con Ord. 9 luglio 2015 n. 14368.

(Cass. Civ., Sez. VI, Ord., 9 luglio 2015, n. 14368)

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