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Molestie sul lavoro? Tutelata la donna che denuncia

Sarà forse per effetto del caso Harvey Weinstein comunque la legge di bilancio 2018 dal 1 gennaio ha modificato il Codice delle pari opportunità tra uomo e donna rafforzando le tutele a favore dei lavoratori vittime di molestie sessuali.
Chi agisce in giudizio per la dichiarazione delle discriminazioni per molestia sessuale non può essere licenziato, né subire una qualsiasi modificazione in peggio del rapporto di lavoro. Ciò a meno che venga «accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del denunciante per i reati di calunnia o diffamazione ovvero l’infondatezza della denuncia».
Insomma, salvo il caso limite del lavoratore che accusa in mala fede ben sapendo dell’innocenza altrui e come tale viene scoperto all’esito del decorrere dei tempi di un giudizio penale di primo grado, chi denuncia la molestia sessuale è ora di fatto intoccabile.
Infatti la totale infondatezza della denuncia quando mai potrà aversi? Basti pensare che:

  1. come il lavoratore fornisce elementi di fatto idonei a fondare la presunzione dell’esistenza di comportamenti discriminatori – per esempio un serrato turn over di giovani dipendenti che, dopo breve tempo dall’assunzione, si dimettono senza apparente ragione –, ecco che il datore di lavoro dovrà dimostrare l’inesistenza di qualsiasi discriminazione;
  2. la sola deposizione della persona offesa può essere sufficiente a provare la colpevolezza altrui nell’accertamento di reati sessuali;
  3. il risarcimento del danno non patrimoniale viene sempre più usato nella pratica non solo per riparare gli effetti reali subiti dalla vittima a seguito della discriminazione sessuale, ma anche per dissuadere e prevenire con funzione deterrente analoga alla sanzione penale.

Non resta così che confidare nei giudici e nella loro capacità di indagare e accertare il difetto del consenso della vittima, l’inaccettabilità del comportamento, la percezione di questo come lesivo della dignità personale in relazione a modelli di comportamento condivisi dai più.
All’incertezza di situazioni di confusione tra comportamenti di normale interazione sociale, quindi leciti, e comportamenti sessualmente molesti, quindi vietati dalla legge, si aggiunge oggi a mio avviso con questa riforma un ulteriore rischio. Dalla volontà meritevole di assicurare uno strumento processuale idoneo ad aggredire giudizialmente un fenomeno odioso e solitamente commesso in assenza di testimoni, temo si sia elevata la molestia sessuale da scudo di difesa ad arma impropria di offesa per colpire comunque il datore di lavoro.

Via Giotto n.44, Porto San Giorgio (FM)
Tel: 0734 671554

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