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Menomazione del feto e mancata informazione: quale risarcimento spetta?

Cosa può succede nel caso in cui due genitori non siano stati informati dalla struttura medica sulle malformazioni della neonata? La Corte di Cassazione, con sentenza n. 16892/2019, stabilisce che può sì configurarsi il danno da nascita indesiderata, ma anche quello che deriva da un’invalidità permanente della persona. In questo senso, la struttura ospedaliera e i medici colpevoli della mancata informazione dovranno risarcire il pregiudizio patrimoniale, quello morale e una liquidazione prevista per la nascita indesiderata. Viene così accolto il ricorso presentato da una coppia la quale non era stata avvertita del fatto che la figlia sarebbe nata con una malformazione che impediva lo sviluppo del braccio sinistro (nonostante le otto ecografie eseguite).

Nel precedente grado di giudizio, la Corte d’Appello aveva ammesso il solo risarcimento per quanto riguarda la nascita indesiderata, respingendo quanto sostenuto dai neogenitori in termini di invalidità permanente. La Cassazione, però, ha motivato il risarcimento in toto in quanto il consenso informato è un diritto fondamentale della persona. Mancando la notizia della malformazione, i genitori non solo non hanno avuto modo di scegliere se proseguire o no con la gravidanza, ma nemmeno il tempo per «prepararsi psicologicamente e, se del caso, anche materialmente all’arrivo di un figlio menomato». Per questo motivo, il diritto al risarcimento in toto scatta in automatico.

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Redazione interna sito web giuridica.net

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