Civile

In mediazione, ma perché?

In mediazione civile, ma perché?

?Buongiorno Avvocato, mi ? arrivata questa strana richiesta di CHIAMATA IN MEDAZIONE. Come ci dobbiamo comportare ??.
Sempre pi? frequentemente dei clienti rivolgeranno al proprio avvocato questa domanda ma talvolta proprio per la novit? dello strumento e per le spesso discordanti considerazioni su esso qualche professionista si trover? in difficolt? nel dare una risposta al malcapitato cliente.
E? infatti noto che l?Avvocatura si trova, da tempo, divisa tra fautori e detrattori della mediazione.
In considerazione della reintroduzione della obbligatoriet? della mediazione per alcune specifiche materie, alla luce della innovazione normativa conseguente al decreto? cd. ?del Fare?, anche gli avvocati che ne hanno sempre osteggiato l?utilizzo, si dovranno cimentare con essa e soprattutto dovranno valutarne pro e contro in modo da offrire adeguata assistenza alla propria clientela, se non altro, in ossequio al dovere deontologico espresso dall?articolo 12 del Codice deontologico forense.
Prima di approfondire oltre la questione si ritiene utile ricordare alcuni elementi che di certo possono? illuminare le effettive condizioni in cui l?avvocato si trova ad operare e in cui il suo cliente viene precipitato:
L?Italia si trova oggi al 145? posto nella graduatoria mondiale quanto ad efficienza del sistema Giustizia (su un numero totale di 148 Stati).
Il Bangladesh ha la met? di arretrato processuale rispetto alla Italia pur con una popolazione numericamente che ? oltre il doppio di quella italiana.
Inutile dire che una qualche soluzione bisogna pur trovarla?
Thomas Edison (ai pi? noto per avere inventato la lampadina) afferm? che ??Il tempo ? l?unico capitale che un essere umano ha ed ? l?unico che non pu? permettersi di perdere??.
Un processo civile che dura mediamente oltre mille giorni, in primo grado, (quindi circa tre anni ? stando alle statistiche ministeriali), tempo a cui ovviamente vanno aggiunte le durate degli ulteriori eventuali gradi di giudizio, non pu? certo dirsi che risponde adeguatamente alle esigenze del cittadino medio, alle pretese del creditore medio.
Ecco, quindi, che la mediazione ben pu? essere una occasione di utile risposta, quanto meno a questa esigenza, anche, seppur non solo, come elemento deflattivo del contenzioso processuale.
Il legislatore, nella versione recentemente rivista e corretta, ha, invero, ridotto la durata del procedimento di mediazione da quattro a tre mesi.
Ci? significa che entro tre mesi un eventuale procedimento di mediazione dovrebbe concludersi.
Il condizionale ? d?obbligo perch?, alla luce della effettiva volont? delle parti e della natura, e/o complessit? della questione, nel caso in cui le parti vi acconsentano, nulla osta a proseguire anche oltre detto termine se si ravvisa la possibilit? di pervenire ad un accordo.
Tentare una mediazione non comporta, pertanto, un concreto ritardo nell?eventuale esperimento della via giudiziaria ma, al contrario, apre una parentesi che pu? avere considerevoli margini di successo.
Offre quindi una opportunit? in pi?.
E? proprio cos? che si deve vedere la mediazione : UNA OPPORTUNITA? che riconduce a pieno protagonismo il cittadino.
E? proprio LA PARTE il vero protagonista del procedimento e, per tale motivo, la sua effettiva presenza assume rilievo fondamentale? come potrebbe altrimenti darsi piena esecuzione al primo? comma dell?art. 8 d.lgs 28/2010 che esplicita ??durante il primo incontro il mediatore chiarisce alle parti la funzione e le modalit? di svolgimento della mediazione. Il mediatore, sempre nello stesso primo incontro, invita poi le parti e i loro avvocati a esprimersi sulla possibilit? di iniziare la procedura di mediazione??
 
Le critiche pi? comuni mosse da una parte della Avvocatura alla mediazione sono:
a) ?impedisce e rallenta la tutela dei diritti;
b) ?comporta oneri aggiuntivi per il cliente;
c) ?? economicamente non conveniente per l?avvocato;
d) non vi ? garanzia di seriet? e professionalit? dei mediatori.
Ma si tratta solo di luoghi comuni dei quali ? agevole dimostrare la infondatezza.
a)????????????????? Se ? vero che non tutte le controversie sono risolvibili in mediazione e che non tutti i clienti potranno essere capaci di concludere positivamente una mediazione (per la tipologia delle pretese, per il carattere delle persone coinvolte, per il vissuto delle stesse che indubbiamente pu? anche compromettere la possibilit? di instaurare un dialogo), al tempo stesso, ? altrettanto vero, che vale, comunque, sempre la pena di provarci.
Ci? ? ampiamente confermato dai dati statistici del Ministero della Giustizia? (1) dai quali si evince che sebbene solo nel 28,7 % dei casi si avesse la comparizione del soggetto chiamato in mediazione (percentuale influenzata dal fatto che, quando si trattava di controversie in materia di sinistri stradali, la assenza delle assicurazioni risulta incidesse sul 95 % dei casi), quando per? le parti si siedono ?intorno ad un tavolo, confrontando i risultati statistici riferiti ai diversi trimestri del 2012, nel 44-46 %? dei casi si raggiunge un accordo.
Ci? significa che sedersi in mediazione pu? consentire quasi una volta ogni due di definire un contenzioso in un tempo estremamente breve.
E, infatti, la durata media dei procedimenti di mediazione (con aderenti comparsi) risulta essere stata di 79 giorni nel caso di accordo non raggiunto e di 104 giorni nel caso di accordo raggiunto. Ben lungi dai noti statistici 1066 giorni di durata del giudizio di cognizione ordinaria?
E, ancora, curioso appare scoprire come per controversie di valore inferiore ai 1000 euro la percentuale di accordo si attesti sul 59 % dei casi, percentuale che scende gradualmente al 54 % per le controversie tra i 1.000 e i 5000 euro ed al 45 % per quelle sino ai 10.000 con graduale diminuzione nel caso di controversie di valore ancora superiore (casi in cui l?esito positivo degli accordi comunque si raggiunge sempre e comunque, a prescindere dal valore, circa nel 25/30 % dei casi).
Ad ogni professionista ?, peraltro, chiaro che questi dati significano che circa la met? delle questioni di basso valore o circa un terzo di quelle di maggior rilievo possono trovare soluzione senza le lungaggini, le fatiche e soprattutto l?alea del giudizio. E?, invero, noto che sempre pi? spesso le sentenze che definiscono i giudizi si occupano di questioni procedurali prima che di questioni di diritti sostanziali. Ma al nostro cliente ci? difficilmente interessa.
E allora perch? non considerare che a norma del nuovo articolo 12 del d.lgs. 28/2010 (come modificato dal decreto del fare) l’accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, l’esecuzione per consegna e rilascio, l’esecuzione degli obblighi di fare e non fare, ed addirittura per l’iscrizione di ipoteca giudiziale quando gli avvocati ne attestino e certifichino la conformit? alle norme imperative e all’ordine pubblico.
Ci? indubbiamente comporta una profonda assunzione di responsabilit? da parte dell?avvocato a cui viene attribuito un potere certificativo che, se svolto con leggerezza, pu? comportare gravi conseguenze.
Ancora una volta, quindi, competenza, seriet? e correttezza dell?avvocato saranno strumenti preziosi e irrinunciabili cos? come, peraltro, sottolineati nel vigente testo dell?impegno solenne, cos? come previsto dall?art. 8 della Legge 247/2012 (di riforma della professione forense), che viene declamato dall?avvocato prima dell?inizio della propria attivit? professionale e che, espressamente, fa sempre bene ricordarlo, recita ??consapevole della dignit? della professione forense e della sua funzione sociale, mi impegno ad osservare con lealt?, onore e diligenza i doveri della professione di avvocato per i fini della giustizia ed a tutela dell’assistito nelle forme e secondo i principi del nostro ordinamento??.
b)????????????????? Ma tornando ai vantaggi offerti dalla mediazione non pu? neppure sottacersi come gli accordi di mediazione a norma dell?art. 17, comma terzo, del medesimo decreto legislativo, siano esenti dall’imposta di registro entro il limite di valore di 50.000 euro.
Per non parlare del fatto, ancora, che il cliente pu? fruire di un credito di imposta (che varia tra i 250 euro e i 500 euro a seconda dell?esito negativo o positivo della mediazione) comunque parametrato all?indennit? di mediazione corrisposta all?Organismo incaricato.
Quanto precede destituisce, quindi, di fondamento quella facile obiezione dei costi insostenibili ed inutili che gravano sul cittadino. A titolo esemplificativo basti considerare come, per esempio, una controversia in materia di canoni di locazione (supponiamo riferiti ad una pretesa di ? 8.000) se svolta in mediazione (ammesso che dopo l?incontro preliminare cd. di programmazione le parti accettino di proseguire nel procedimento) avr? un costo di circa 200 euro (al netto di IVA) per ciascuna parte, 40 euro di spese di avvio e 160 euro di indennit? di mediazione (anche se ci? dipende dal tariffario dell?Organismo a cui ci si rivolger?).
Ci? significa che, in sostanza, al cliente non coster? nulla anche nel caso in cui non si dovesse pervenire ad un accordo.
Va, infatti, rammentato che vi ? un credito di imposta sino a 250 euro e che, esso ?, quindi, superiore a quanto ammonteranno in effetti gli esborsi per il tentativo di mediazione .
Per contro se si raggiunge l?accordo si eviteranno i sicuri 103 euro di contributo unificato ed almeno 240 euro di registrazione della sentenza, per non parlare degli ulteriori costi della causa.
c)????????????????? Vista la situazione, dal punto di vista dell?avvocato, per contro, non potr? non esserci un compenso per la assistenza in mediazione (si ? in attesa della approvazione dei nuovi parametri che prenderanno in considerazione anche la attivit? stragiudiziale), compenso che maturer? in un periodo sostanzialmente breve (pochi mesi) e che vista la situazione attuale della crisi economica potrebbe essere, in un raffronto tempi/fatica/risultati raggiunti, anche pi? soddisfacente rispetto a ?quanto non si possa ambire alla fine di una causa.
d)???????????????? Sulla necessit? infine di dare qualit? e seriet? al servizio di mediazione offerto dagli Organismi a ci? autorizzati lo stesso Guardasigilli ha emesso il 29 novembre 2013 una propria direttiva con la quale enuncia tra le priorit? del proprio Ministero “?un rigoroso controllo nell’esercizio del potere di vigilanza attribuito dalla legge?”, anche attraverso l’eventuale ricorso alle competenze dell’Ispettorato Generale, e la garanzia del “?contenimento dei costi per i cittadini?”, affinch? l’attuale difficile momento economico non “?comprometta l’accesso alla tutela giuridica dei diritti??
Lo stesso avvocato nel momento in cui sceglier? a quale Organismo di Mediazione rivolgersi (pubblico o privato che sia) dovr? con cura approfondire lo studio del Regolamento etico ed organizzativo dello stesso e quali siano le modalit? di reclutamento dei mediatori per garantire al proprio cliente il rispetto di un livello minimo di qualit? e professionalit?.
Alla luce di quanto precede quello che l?avvocato potr? e dovr? fare, e che ?, quindi, il suo grande potere, sar? di accompagnare il cliente in questo mondo cos? diverso dalle strade sino ad oggi percorse, scoprendo a propria volta un terreno nuovo, un terreno a molti ignoto? ma, al tempo stesso, denso di possibilit? e foriero, anche, di soddisfazioni professionali.
Una mediazione riuscita offrir?, infatti, bisogna proprio dirselo, l?occasione di lasciare un cliente soddisfatto il quale, non si stancher? di dire ??ho trovato un avvocato che senza tante parole in tre mesi mi ha portato a risolvere il mio problema??.
E quale migliore pubblicit? di un cliente soddisfatto?
Avv. Elisa Fichera – Verona
Presidente di ASSAMEF
Associazione Avvocati Mediatori Forensi
 
(1)?????????????? FONTI : http://webstat.giustizia.it/AreaPubblica/Analisi%20e%20ricerche/Mediazione%20civile%20primo%20trimestre%202013.pdf

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Avv. Elisa Fichera Presidente di ASSAMEF Associazione Avvocati Mediatori Forensi

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