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Tra Tribunale dei Minorenni e Ordinario – Tribunale di Belluno, sentenza n. 165/2018 del 05.04.2018

SEPARAZIONE DEI CONIUGI – RIPARTIZIONE COMPETENZE TRA TRIBUNALE PER I MINORENNI E TRIBUNALE ORDINARIO – SOPRAVVENUTA CARENZA DEI PRESUPPOSTI PER AFFIDO AI SERVIZI SOCIALI – ASCOLTO DEL MINORE – AFFIDAMENTO CONDIVISO – SUSSISTE
(artt. 315 bis, 316, 330, 333 c.c.)

Nell’ambito di un giudizio di separazione, il Tribunale Ordinario può disporre l’affidamento condiviso ai genitori del minore sottoposto alla responsabilità dei Servizi Sociali in forza di un precedente provvedimento del Tribunale per i Minorenni, qualora siano nel frattempo venuti meno i presupposti che giustificavano detta decisione. In tema di affidamento dei minori, infatti, rientrano nella competenza del Tribunale per i Minorenni soltanto le domande finalizzate ad ottenere provvedimenti di decadenza della responsabilità genitoriale, mentre invece permane la competenza del Tribunale Ordinario sulle questioni di affidamento dei minori sorte in sede di separazione dei coniugi.
Nel caso di specie, essendo emerso che il minore aveva instaurato una relazione di affetto e confidenza con entrambi i genitori, risultati idonei a lavorare sul recupero delle proprie capacità genitoriali e stante il desiderio manifestato dal figlio in sede di audizione, il Tribunale Ordinario ha ritenuto di disporre l’affido condiviso, nonostante il precedente provvedimento del Tribunale per i Minorenni che disponeva l’affido ai Servizi.

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