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MASSIMA – Corte d'Appello Torino: riconoscimento assegno natalità a titolari permesso unico di lavoro

Normativa europea contro normativa nazionale.
È il caso dell’art. 12 direttiva europea 2011/98, il quale sempre più trova applicabilità a scapito delle singole norme nazionali, le quali impediscono che il lavoratore titolare di permesso unico possa ricevere prestazioni di sicurezza sociale e, soprattutto, l’assegno di natalità (previsto dall’art. 1 comma 125 L. 190/2014).
Quanto emerge dalla sentenza n. 792/2017 della Corte di Appello di Torino va solo a confermare le decisioni prese da altri tribunali. Il caso è quello di un ricorso fatto dall’INPS contro l’ordinanza del Tribunale di Biella favorevole al richiedente.

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«Il bonus bebè di cui all’art. 1, comma 125, L. 190/2014, in quanto prestazione destinata a compensare i carichi familiari riconosciuta in base a determinati criteri obiettivi prescindendo da ogni valutazione individuale e discrezionale delle esigenze personali, rientra, indipendentemente dalla qualificazione della sua natura assistenziale o previdenziale, tra le prestazioni familiari di cui all’art. 3, lett. j) del regolamento CE 883/2004 e pertanto il cittadino extra UE titolare di un permesso unico lavoro ha diritto a tale beneficio in applicazione del principio di parità di trattamento di cui all’art. 12 della direttiva 2011/98 che rinvia a detto regolamento. Tale principio, che è chiaro, preciso e incondizionato deve essere applicato direttamente dalle pubbliche amministrazioni e la sua violazione costituisce discriminazione.»

Come già specificato, la decisione della Corte di Appello di Torino è solo una tra le tante. Vista, quindi, la giurisprudenza che va sempre più consolidandosi, sarebbe utile l’attivazione di una procedura di infrazione nei confronti della direttiva 2011/98/UE.
 

Fonte: Asgi
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