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Maltrattamenti in famiglia. Si esprime la Cassazione

L’art. 572 c.p. stabilisce che «chiunque maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l’esercizio di una professione o di un’arte, è punito con la reclusione da due a sei anni».
Nella sentenza n. 30809/2004 della Cassazione il marito contesta la condanna ex art. 572 c.p. per avere impedito alla moglie di truccarsi.
Già nei giudizi precedenti era stato riscontrato il comportamento vessatorio dell’uomo, il quale si poneva da vero e proprio padrone nei confronti della moglie, imponendogli non solo di vestirsi e truccarsi a suo piacimento ma anche di cucinare e pulire il pavimento a comando.
Che si ricada nell’alveo dei maltrattamenti in famiglia non è contestabile; non solo vi sono comportamenti ripetuti nel tempo, che presi singolarmente potrebbero astrattamente non configurare l’antigiuridicità del fatto.
Ciò che davvero cristallizza il reato è quanto stabilito dalla sentenza 8396/1996 della Cassazione secondo cui anche gli atti volti a offendere e a disprezzare la vittima possono integrare l’antigiuridicità ex art 572 c.p.
Impedire assiduamente alla moglie di truccarsi integra quindi il reato di maltrattamenti in famiglia, a nulla potendo la bizzarra difesa del ricorrente basata sull’involontarietà delle condotte e sulla sua coercizione al volere della suocera.

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Michel Simion

Dottore in Giurisprudenza, Università degli Studi di Verona. Tesi in diritto costituzionale giapponese, appassionato di letteratura asiatica.

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