News giuridicheResponsabilità e risarcimento danni

Il giudice può stabilire un limite agli animali domestici tenuti in giardino?

Corte di Cassazione – ordinanza n. 1823/2023, sez. Seconda Civile

Se l’art. 1138 c.c. dice chiaramente che una norma condominiale non può vietare il possesso di animali domestici di compagnia, è anche vero che tale coabitazione può dare vita a disagi di varia natura su cui può intervenire un giudice.

Con l’ordinanza n. 1823/2023, la Corte di Cassazione ha confermato una sentenza di secondo grado in cui si era obbligato il condannato a risarcire il danno causato ai vicini da rumori e cattivi odori causati dai numerosi cani e gatti posseduti in giardino, nonché a possedere un numero massimo di sei animali.

Il giudice interviene quando si configura attività di custodia

Secondo i giudici «il ricovero di un numero elevato di esemplari di animali genera un’immissione che non è generata da un uso ordinario per civile abitazione, bensì è un’attività di custodia e cura degli animali di competenza del Tribunale e del Giudice di Pace»; nel caso di specie, e sebbene la cura degli animali non avesse scopo di lucro, decade l’uso ordinario ed entra in gioco l’attività di custodia.

Non da meno si devono considerare le dimensioni dell’alloggio e del giardino come anche le misure adottabili per la riduzione di rumori e odori, e una di queste è proprio la riduzione del numero di animali.

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