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Violazione del diritto d’autore in uno studio metodologico

Corte di Cassazione – ordinanza n. 4038/2022, sez. Prima Civile

Inserire la raccolta completa delle opere di un artista in uno studio metodologico è una violazione del diritto d’autore. Il punto della questione è proprio la raccolta integrale e lo sfruttamento economico in concorrenza a quello che spetta ai titolari dei diritti.

È ciò che si evince dall’ordinanza di Cassazione n. 4038/2022, con la quale si è accolto il ricorso fatto dagli eredi del pittore Mario Schifano nei confronti della fondazione che porta il suo nome.

Il pregresso

Questa non è la prima volta che gli eredi dell’artista citano la Fondazione. Infatti, già in passato si erano avviati procedimenti con i quali si era confermato come non potesse né utilizzare il nome dell’artista né presentarsi come unico soggetto autorizzato a certificarne le opere.

L’ordinanza

Con l’ordinanza, la Cassazione ha ribaltato la decisione presa dalla Corte d’Appello. Quest’ultima aveva ritenuto che la pubblicazione in uno studio metodologico di 24mila lavori di Schifano non aveva scopo commerciale e non riguardava l’opera complessiva dell’autore; due caratteristiche che fanno rientrare la duplicazione nella deroga prevista dall’art. 70 della legge sul diritto d’autore, la quale permette la riproduzione integrale di opere in funzione illustrativa, didattica e di ricerca; il tutto senza porsi in concorrenza con l’utilizzo economico delle opere.

Tuttavia, La Cassazione ha rilevato che questo studio metodologico non aveva solo scopo illustrativo: «La riproduzione di opere d’arte, allorché sia integrale e non limitata a particolari delle opere medesime non costituisce alcuna delle ipotesi di utilizzazione libera».

Il caso viene così rimandato in Corte d’Appello, la quale dovrà tenere conto di quanto riportato dai giudici di legittimità.

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