Lavoro e previdenza

Incompatibilità professionale

Incompatibilità professionale, non può essere iscritto nel registro dei praticanti un appartenente alle Forze di Polizia

Nella newsletter del 20 novembre il Consiglio nazionale forense ha reso nota la decisione con la quale ha ritenuto legittimo il rifiuto del consiglio dell’ordine di iscrivere nel registro dei praticanti un Sovraintendente delle Forze di Polizia che ne aveva fatto richiesta. Nella sentenza si afferma che la qualifica di pubblico ufficiale ed il connesso dovere, ex art. 361 c.p., di denunciare ai superiori e all’autorità giudiziaria competente la notitia criminis si pone agli antipodi con i doveri di segretezza e riservatezza e di fedeltà cui sono invece sottoposti, come gli avvocati, i praticanti. E ciò vale anche alla luce dell’art. 41, co. 4, L. n.247/2012, nuova legge professionale, secondo cui il tirocinio può essere svolto contestualmente ad attività di lavoro subordinato pubblico e privato, purché con modalità e orari idonei a consentirne l’effettivo e puntuale svolgimento e in assenza di specifiche ragioni di conflitto di interesse
Nel caso di appartenente alle forze dell’ordine, ad essere incompatibile con l’esercizio delle funzioni di praticante avvocato non è tanto la condizione di pubblico dipendente, quanto piuttosto lo status particolare cui è sottoposto l’agente e l’ufficiale di pubblica sicurezza, su cui grava un dovere di intervento ed un obbligo di denuncia di fatti comunque appresi che non può ritenersi conciliabile con i doveri cui è tenuto il praticante avvocato e ciò, nonostante l’eventuale adozione di accorgimenti di fatto quale l’individuazione di determinati settori o di casi preventivamente valutati dall’affidatario attorno ai quali circoscrivere la pratica.

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