Lavoro e previdenzaNews giuridicheSentenze

Licenziamento disciplinare: è possibile a partire da un video caricato su Whatsapp?

Corte d'Appello di Venezia, sentenza n. 258/2020 del 27.07.2020 (Dott. Perina)

Un video inviato in una chat privata di Whatsapp può essere utilizzato per procedere con il licenziamento disciplinare nei confronti dell’autore del video?

È quanto analizzato dalla Corte d’Appello di Venezia. Oggetto il ricorso presentato da un’azienda, con il quale si chiede la dichiarazione di legittimità del licenziamento intimato a parte reclamata.
Oggetto del provvedimento disciplinare è la ricezione di un video girato da parte reclamata e inizialmente caricato in una chat privata riservata ai dipendenti. Nel filmato, parte reclamata esce dal bagno aziendale in mutande e con in mano una bottiglia piena di supposta urina.

Il punto della questione è il seguente: il video, considerata la sua pubblicazione in una chat privata, è utilizzabile per dare adito a provvedimenti disciplinari?

L’analisi

Secondo il giudice di primo grado, viste le modalità di ricezione, il video rientrerebbe nella legittimità in tema di utilizzabilità delle comunicazioni private (Cass. n. 21895/2018): «Se dunque lo scambio di messaggi nel gruppo whatsapp a cui appartenevano i colleghi della ricorrente costituisce corrispondenza privata, esso è garantito dalla segretezza, diritto inviolabile che può essere limitato solo per atto motivato dell’autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge. Deve dunque escludersi l’utilizzabilità di tali comunicazioni, le quali non potevano né dovevano essere divulgate dai membri del gruppo whatsapp, con la conseguenza che il fatto contestato non sussiste, non potendo una comunicazione privata tra colleghi, la quale in quanto tale è segreta, costituire fatto conoscibile e quindi disciplinarmente rilevante». Tuttavia, l’inutilizzabilità viene ritenuta «del tutto ininfluente in quanto il fatto in sé è pacifico, ammesso dalla lavoratrice», in quanto «i principi espressi, pur in sé condivisibili, ad avviso di questo giudicante non rendono il video oggetto di causa inutilizzabile in quanto l’acquisizione da parte della Società non è avvenuta a seguito di intrusione di un terzo non iscritto al gruppo, con violazione dunque della Libertà e segretezza della corrispondenza, bensì a seguito di consegna da parte di un dipendente iscritto al gruppo, come tale destinatario della corrispondenza in questione».

Come osservato in sede d’appello, «è agevole concludere che la comunicazione all’esterno sia avvenuta ad opera di uno dei partecipanti con l’evidente intento di delegittimare, non uno di essi [i vertici], ma il protagonista del video, ossia il responsabile del negozio». Per questo motivo non trova applicazione la legittimità espressa dalla sentenza di Cassazione n. 28195/2018, ma ci si può rifare a quanto specificato in Cass. pen. V, 40022 del 2014, in quanto «una volta che la comunicazione è stata inoltrata, il destinatario è libero di farne l’uso che ritiene e quindi di divulgarla a terzi».

Cade, quindi, la fondatezza della domanda della reclamata tesa alla declaratoria di inutilizzabilità della comunicazione.

Non hai mai visto la nostra banca dati?

Vai sul sito iltuoforo.net e prova a cercare un argomento di tuo interesse.

iltuoforo.net è la banca dati della Giurisprudenza di Merito.
Al suo interno trovi le sentenze delle sezioni Civile e Lavoro, pubblicate grazie agli accordi stretti con i Tribunali.

Rimani sempre aggiornato sui nostri articoli e prodotti
Mostra altro

staff

Redazione interna sito web giuridica.net

Articoli correlati

Lascia un commento

Back to top button