ProceduraProcesso Civile Telematico

Processo Civile Telematico

Processo Civile Telematico

Quando, il 30 giugno 2014, Renzo Tramaglino si rec? dall?azzeccagarbugli.
?Giunto al borgo, domand? dell’abitazione del dottore; gli fu indicata, e v’and?.
All’entrare, si sent? preso da quella suggezione che i poverelli illetterati provano in vicinanza d’un signore e d’un dotto, e dimentic? tutti i discorsi che aveva preparati; ma diede un’occhiata ai capponi, e si rincor?.
Entrato in cucina, domand? alla serva se si poteva parlare al signor dottore.
Adocchi? essa le bestie, e, come avvezza a somiglianti doni, mise loro le mani addosso, quantunque Renzo andasse tirando indietro, perch? voleva che il dottore vedesse e sapesse ch’egli portava qualche cosa.
Capit? appunto mentre la donna diceva: – date qui, e andate innanzi -.
Renzo fece un grande inchino: il dottore, registrato al Punto di Accesso del Consiglio dell?Ordine degli Avvocati di Lecco, l’accolse umanamente, con un – venite, figliuolo, – e lo fece entrar con s? nello studio.
Era questo uno stanzone, su tre pareti del quale eran distribuiti i ritratti de’ dodici Cesari; la quarta, coperta da un grande scaffale di libri vecchi e polverosi: nel mezzo, una tavola sguarnita, con su un monitor, una tastiera e un mouse, con uno scanner all’intorno, e da una parte un token usb per la firma digitale e un modem Wi-Fi per la connessione ad internet, terminato agli angoli da due antennine che s’alzavano a foggia di corna, e un seggiolone a braccioli, con una spalliera alta e quadrata coperta di vacchetta, con grosse borchie, alcune delle quali, cadute da gran tempo, lasciavano in libert? gli angoli della copertura, che s’accartocciava qua e l??[1].
 
Non se la prenda il Poeta, ma questa potrebbe essere la descrizione dello studio dell?azzeccagarbugli dopo la fatidica data del 30 giugno 2014, quando nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi ai Tribunali italiani, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite avr? luogo esclusivamente con modalit? telematiche[2].
 
Non si ha la pretesa, in questa sede, di fornire esaurienti indicazioni sul Processo Civile Telematico (PCT).
La rete pullula di linee-guida e gli Ordini sono attivi nella formazione dei propri iscritti.
Si cercher? solo di dipingere, con un po? di ironia, lo studio di un avvocato (o di un praticante abilitato) nel giugno del 2014.
 
Due sono, infatti, le sfide che le ?Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese? del 2012 hanno posto innanzi all?avvocatura e che si possono sintetizzare proprio nelle dizioni adottate dal legislatore: ?esclusivamente? e ?modalit? telematiche?.
 
E se, quanto alla prima, l?obbligatoriet? del deposito telematico degli atti viene mitigata dai commi 8 e 9 della disposizione citata, che conferiscono al Giudice la facolt? di autorizzare il deposito con modalit? non telematiche quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti oppure per ragioni specifiche, la seconda, invece, non conosce (almeno per ora) deroghe, per cui ogni avvocato dovr? necessariamente essere registrato ad un PdA e fornito degli strumenti che arredano lo stanzone del nostro giureconsulto manzoniano.
 
Il computer, per la verit?, ? oramai da anni dotazione standard dell?avvocato o, quantomeno, di un suo collaboratore o collaboratrice.
Lo usa principalmente per la redazione degli atti e per la consultazione delle banche dati (su supporto ottico ma anche in cloud, come si usa dire oggi), per la navigazione su internet e per la posta elettronica (al pi?, facendo stampare il testo delle e-mail ricevute, perch? l?avvocato ? sempre restio ad abbandonare la fisicit? della carta).
 
La stampante non c??, per?, nello studio dell?azzeccagarbugli, perch? non gli serve per il deposito telematico.
 
Gli atti e i documenti che deposita in giudizio esistono solo in forma digitale e sa che la stampa degli stessi non ha valore legale, ma rappresenta la mera copia dell?atto o del documento informatico.
 
Proprio per la stessa ragione, lo scanner ? per lui lo strumento insostituibile con cui rendere digitale tutto ci? che ? di carta. E sul punto vale la pena notare due cose.
 
Anzitutto, non usa lo scanner per gli atti giurisdizionali che scrive.
Non stampa, firma e scannerizza (o scansiona, o digitalizza, che dir si voglia) gli atti, ma li crea nell?unico formato ammesso dal PCT, ovvero il .pdf[3].
Come fa? Li scrive con il suo solito word processor e poi li trasforma in .pdf con un qualsiasi software di conversione (che ha scaricato gratuitamente da internet).
 
In secondo luogo, ha ben chiaro il concetto di ?risoluzione?.
Se scannerizza un documento con un risoluzione troppo alta (la si misura in dpi e 150 dpi di solito bastano e avanzano), la sua dimensione sar? elevata. Sarebbe come ingrandire un A4 alla dimensione di un lenzuolo matrimoniale.
E poich? sa che il Ministero della Giustizia non doter? mai i suoi magistrati di monitor cos? grandi da rendere apprezzabile tale dimensione, anche per non appesantire inutilmente la busta telematica sta bene attento alle impostazioni del suo scanner.
 
Sulla sua ?tavola sguarnita? c?? pure un token usb per la firma digitale.
Potrebbero esserci, in alternativa, oggetti diversi dal token (che tutti chiamano semplicemente chiavetta), come il sempre valido lettore di smart-card, ma non potr? mai mancare quello strano chip che sembra la SIM del cellulare e che, rilasciato da gestori accreditati, contiene la firma digitale dell?avvocato.
Con buona pace per l?indimenticata Meisterst?ck, l?atto giurisdizionale non esibisce, in calce, l?aggraziata sigla dell?avvocato, ma ? un file con la fredda e ai pi? sconosciuta ?estensione?[4] .pdf.p7m.
 
Sulla necessit? di una connessione ad internet non serve spendere neanche una parola. L?avvocato ? oramai da anni connesso alla rete ed ? avvezzo alla consultazione del Polis Web. O quantomeno lo ? la sua segretaria.
 
Ci sono altri due strumenti sulla scrivania dell?azzeccagarbugli, che Renzo non vede perch? il monitor non ? girato dalla sua parte.
 
La consolle dell?avvocato o un qualsiasi altro gestionale che contenga un redattore della busta telematica, ovvero un programma informatico con cui il legale raccoglie l?atto giurisdizionale firmato digitalmente e i documenti scansionati, tutti sparsi sul desktop del suo computer, e li collaziona all?interno di un unico contenitore, la busta telematica, per l?appunto.
 
Il secondo strumento, infine, ? la posta elettronica certificata (PEC), che non ? diversa dalla posta elettronica ordinaria se non per le garanzie e protezioni che offre e per il fatto che ogni volta che si manda un?e-mail se ne ricevono sempre due di risposta (il che gratifica il mittente, che ha un riscontro immediato, ma soprattutto attesta l?avvenuto deposito degli atti).
 
Ed ecco che, finalmente, pu? spedire la busta telematica, a mezzo PEC, alla cancelleria di un qualsiasi Tribunale italiano, dove in corridoi pressoch? deserti, tenuemente illuminati dall?eliminacode fermo al numero 00, si odono solamente il tenue ticchettio delle tastiere e i secchi click dei mouse dei cancellieri.
 
Avv. Michele Patuzzo – Verona



[1] Liberamente ispirato a I Promessi Sposi di Alessandro Manzoni.
[2] Art. 16-bis D.l. 18.10.2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17.12.2012, n. 221, inserito dall’art. 1, comma 19, n. 2), L. 24.12.2012, n. 228.
[3] L?art. 12 del D.M. 18.7.2011, Regole tecniche per l’adozione, nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, definisce cos? l’atto del processo in forma di documento informatico:
a) ? in formato PDF;
b) ? privo di elementi attivi;
c) ? ottenuto da una trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti; non e’ pertanto ammessa la scansione di immagini;
d) ? sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata esterna, pertanto il file ha la seguente denominazione:<nome file libero>.pdf.p7m;
e) ? corredato da un file in formato XML, che contiene le informazioni strutturate nonch? tutte le informazioni della nota di iscrizione a ruolo, e che rispetta gli XSD riportati nell’Allegato 5; esso e’ denominato DatiAtto.xml ed ? sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata.
[4] L?estensione di un file ? la parte del nome del file dopo il punto (es. nel file ?nomefile.pdf.p7m? l?estensione ? .pdf.p7m, che identifica un file .pdf firmato digitalmente).
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Avv. Michele Patuzzo - Membro della Commissione informatica del Consiglio dell?Ordine degli Avvocati di Verona michelepatuzzo.wordpress.com

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