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Legittimo il contratto telefonico che prevede l'aumento delle tariffe a seguito dell'inflazione

L’aumento delle tariffe di tlc in base a un indice dei prezzi al consumo non costituisce una “modifica delle condizioni contrattuali” che, ai sensi della direttiva “servizio universale” (Dir. n. 2002/22/CE), conferisce all’abbonato il diritto di recedere dal contratto senza penali. La Corte Ue dà, quindi, ragione alla società austriaca di tlc il cui adeguamento tariffario (che dunque non è una modifica unilaterale del contratto) fa riferimento a un indice annuale oggettivo dei prezzi al consumo stabilito dall’Istituto austriaco di statistica, disconoscendo così agli abbonati il diritto di recedere dal loro contratto senza incorrere in una penale.

(Corte di Giustizia dell’Unione Europea, 26 novembre 2015, C-326/14)

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