Sentenze

Tribunale di Verona, Sez. II Civile – Sentenza 2196/2015 del 31.07.2015 (Dott. Platania)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA
SEZIONE II CIVILE

in composizione collegiale in persona di
Dott. Fernando Platania – Presidente
Dott. Silvia Rizzato – Giudice
Dott. Pier Paolo Lanni – Giudice Est.
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. ??? del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell’anno 2011 del Tribunale di Verona, posta in decisione all’udienza del 12.3.15 e vertente

TRA

M. T. rappresentato e difeso dall’Avv. Paolo Malizia con domicilio eletto presso lo studio in Verona

– attore –

E

CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI VESTENANOVA CREDITO COOPERATIVO in persona del legale rappresentante rappresentato e difeso dall’Avv. G. B. con domicilio eletto presso il suo studio in Verona

– convenuta-

Conclusioni dell’attore: “accertarsi e dichiararsi la nullità e/o l’illegittimità della delibera di esclusione 14/4/11, comunicata in data 15/4/11, nonché del provvedimento datato ?/6/11, comunicato al socio con raccomandata inoltrata il 4/7/11 e per l’effetto reintegrarsi il sig. M. T. nella qualità di socio in via istruttoria come da memoria ex art. 183, comma 6 n. 2 c.p.c.”

Conclusioni della convenuta: “…accertata la decorrenza dei termini di legge, dichiararsi la tardività dell’opposizione alla delibera di esclusione… rigettarsi perché infondate in fatto e in diritto le domande di parte attrice…in via istruttoria come da memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c.”

ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato il 5/9/11, M. T. ha impugnato la delibera del 1*14/4/11 del Consiglio di Amministrazione della Cassa Rurale ed Artigiana di Vestenanova, che aveva disposto l’esclusione dell’attore dalla società convenuta.

In particolare l’attore ha chiesto l’accertamento dell’invalidità della delibera, in quanto adottata sulla base di una clausola statutaria (quella contenuta nell’art. 14, c. 2, lett. d), nulla per indeterminatezza dell’oggetto, e comunque sulla base della contestazione di una condotta inimputabile (l’omessa tenuta di rapporti con la convenuta). L’attore ha anche impugnato il provvedimento del ?/6/11 del collegio dei probiviri della società, adito in relazione al provvedimento di esclusione ai sensi dell’art. 45 dello statuto sociale.

La convenuta si è costituita in giudizio con comparsa depositata il 30/12/11 e ha contestato nel merito la fondatezza dell’impugnazione, eccependone in via preliminare la tardività, in quanto proposta oltre il termine previsto dall’art. 2533 c.c.

Orbene, quest’eccezione pregiudiziale è infondata, atteso che: a) l’art. 45 dello statuto della convenuta prevede la possibilità di ricorrere, nel termine di 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento che si intende contestare, ad un collegio di probiviri, incaricato di una tutela non arbitrale, finalizzata a prevenire il contenzioso giudiziale; b) come chiarito anche dalla giurisprudenza di legittimità, “in tema di esclusione del socio dalla società cooperativa, qualora lo statuto preveda la facoltà del socio escluso di ricorrere a un collegio di probiviri nell’ambito di un sistema di tutela non arbitrale, ma endosocietario, cioè diretto non a decidere la controversia, ma a prevenirla, l’esercizio di tale facoltà comporta che il procedimento di esclusione si perfezioni solo con la determinazione del collegio dei probiviri, sicché il socio escluso può attendere tale determinazione per impugnare la delibera di esclusione davanti l’autorità giudiziaria, sino a tale momento restando sospesa la decorrenza del termine ex art. 2527 (ora 2533) cod. civ.” (v. Cass. n. 8429/12); c) in particolare, tenuto conto della facoltatività del rimedio endosocietario in esame e della sua finalità di prevenzione del contenzioso, si ritiene condivisibile la tesi secondo cui il ricorso al collegio dei probiviri sospende il termine di impugnazione della delibera societaria dinanzi il Tribunale: d) nel caso di specie il termine di 60 previsto dall’art. 2533 c.c. ha iniziato a decorrere dal 27/4/11 (giorno successivo alla ricezione da parte dell’attore della comunicazione della delibera di esclusione: v. allegato n. 1 del fascicolo di parte attrice) ed è stato sospeso dalla presentazione del ricorso al collegio dei probiviri il 23/5/11 (allegato n. 8 del fascicolo di parte attrice), fino alla comunicazione del provvedimento del collegio stesso avvenuta il 4/7/11 (allegato n. 10 del fascicolo di parte attrice), per poi rimanere nuovamente sospeso dal ?/8/11, per la sospensione feriale (applicabile anche ai termini di impugnazione dei termini processuali); e) la notificazione dell’atto di citazione, avvenuta il 5/9/11, deve quindi ritenersi tempestiva.

Nel merito l’impugnazione deve ritenersi fondata.

Ed infatti, il provvedimento di esclusione si basa sull’espresso richiamo dell’art. 14 comma 2 lettera d) dello statuto, che preveda la possibilità di escludere il socio che “abbia mostrato, nonostante specifico richiamo del consiglio di amministrazione, palese e ripetuto disinteresse per l’attività della società, omettendo di operare in modo significativo con essa”. Ma tale clausola, come dedotto dall’attore, deve ritenersi nulla, poiché i riferimenti al disinteresse per l’attività sociale e alla mancanza di operatività sono eccessivamente generici e tali da rendere del tutto indeterminata le previsione statutaria (in violazione dell’art. 1346 c.c.) e da pregiudicare l’esigenza di certezza dei rapporti sociali, tanto più rilevante con riferimento alla regolamentazione delle ipotesi i esclusione dalla società. Ed invero, tale esigenza (e prima ancora la necessaria determinatezza di qualsiasi previsione negoziale, ai sensi dell’art. 1346 c.c.), impone che l’autonomia negoziale riconosciuta dall’art. 2533 c.c. si traduca nella previsione di ipotesi tassative, sufficientemente determinate e facilmente individuabili. In caso contrario infatti (proprio come nella fattispecie in esame), si finirebbe per attribuire un’eccessiva discrezionalità all’organo sociale incaricato del provvedimento di esclusione e all’autorità giudiziaria dinanzi alla quale quel provvedimento sia impugnato. Questa esigenza di determinatezza, poi, è ancor più rilevante con riferimento a quelle clausole che si pongano l’obiettivo di dare attuazione all’art. 2533 comma 1 n.;2 c.c., attraverso la previsione di ipotesi specifiche di inadempimento di obbligazioni sociali (proprio come la clausola in esame), poiché l’accertamento delle “gravi inadempienze” presuppone evidentemente che le obbligazioni sociali di riferimento sia sufficientemente determinate ed individuabili.

La nullità della previsione statutaria esaminata preclude l’accertamento della rilevanza (negativa) delle condotte addebitate all’attore sulla base della clausola stessa e rende quindi illegittimo il provvedimento adottato in forza di essa.

L’accertamento dell’invalidità del provvedimento di esclusione rende superfluo l’esame del provvedimento del collegio dei probiviri.

Le spese seguono la soccombenza e devono, dunque, essere poste a carico della convenuta (nella misura liquidata in dispositivo, secondo i parametri previsti dal DM n. 55/14).

P.Q.M.

definitivamente pronunciando:

1) accoglie la domanda dell’attore e quindi annulla la delibera del 14/4/11 del Consiglio di Amministrazione della Cassa Rurale ed Artigiana di Vestenanova, che ha disposto l’esclusione dell’attore dalla società convenuta;

2) condanna la Cassa Rurale ed Artigiana di Vestenanova a rimborsare in favore di G. P. le spese di lite che quantifica in € 10.000, di cui € 500 per spese ed il resto per compenso, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15 %, IVA e CPA.

Verona 21/7/15

Il Presidente

Dott. Fernando Platania

Rimani sempre aggiornato sui nostri articoli e prodotti
Mostra altro

staff

Redazione interna sito web giuridica.net

Articoli correlati

Lascia un commento

Back to top button