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Insegnanti di religione e contratti a termine: è abuso protrarli per più di 3 anni

Corte di Cassazione – sentenza n. 19044/2022, sez. Quarta Lavoro

Corte di Cassazione – sentenza n. 19044 del 13/06/2022, sez. Quarta Lavoro
Presidente: A. Manna
Relatore: R. Bellé
Materia: Impiego pubblico

INSEGNANTI DI RELIGIONE – CONTRATTI A TERMINE – ABUSO – CONDIZIONI – CONSEGUENZE – RISARCIMENTO DANNO CD. EUROUNITARIO – SPETTANZA

La Sezione Lavoro, in riferimento al regime speciale di assunzione a tempo determinato dei docenti di religione cattolica nella scuola pubblica, di cui alla l. n. 186 del 2003, ha affermato che costituisce abuso nell’utilizzazione della contrattazione a termine sia il protrarsi di rapporti annuali a rinnovo automatico o comunque senza soluzione di continuità per un periodo superiore a tre annualità scolastiche, in mancanza di indizione del concorso triennale, sia l’utilizzazione discontinua del docente, in talune annualità, per ragioni di eccedenza rispetto al fabbisogno, a condizione, in quest’ultimo caso, che si determini una durata complessiva di rapporti a termine superiore alle tre annualità, e che, in tutte le menzionate ipotesi di abuso, sorge il diritto dei docenti al risarcimento del danno c.d. eurounitario, con applicazione, anche in ragione della gravità del pregiudizio, dei parametri di cui all’art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010 (poi, art. 28, comma 2, del d.lgs. n. 81 del 2015) oltre al ristoro, se provato, del maggior danno sofferto, non essendo invece riconoscibile la trasformazione di diritto in rapporti a tempo indeterminato.

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