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Barriere antirumore ferroviario: sì o no?

Il Piano di Risanamento Acustico di Rete Ferroviaria Italiana prevede per la lunghezza del tracciato ferroviario la realizzazione, su basamenti di altezza variabile, di pannelli in acciaio alti fino a 8 metri.
Quali le ragioni di attualità di un’opera simile? La risposta risiede nell’alta velocità, che con essa porta l’esigenza di tutela dall’inquinamento acustico delle popolazioni interessate.
Del resto chi vorrebbe mai vivere in un ambiente rumoroso? È questione dunque di tutela sia del diritto alla salute, che del diritto di proprietà di chi è prossimo alla ferrovia. Ma al contempo, chi vorrebbe mai un affaccio su un muro di acciaio, quando prima si godeva della vista del mare o della collina? Chi andrebbe mai a fare una passeggiata lungo un viale cittadino, una volta che questo venisse sfregiato da un pannello delle dimensioni di una casa di 3 piani? Vi è, dunque, anche un interesse alla tutela del paesaggio.
Il quadro si complica ulteriormente in considerazione del fatto che siamo in presenza di un servizio di trasporto pubblico essenziale e pertanto porre un veto, specie da parte di una singola comunità locale, rappresenterebbe un anacronistico danno alla crescita economica del Paese.
Come uscirne?
Il riferimento non può che essere alla legislazione in materia: la legge quadro sull’inquinamento acustico, L. 26 ottobre 1995, n. 447; il regolamento esecutivo sull’inquinamento acustico da traffico ferroviario, il DPR 18 novembre 1998, n. 459; i criteri per la predisposizione dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore, il Decreto del Ministero dell’Ambiente 29 novembre 2000.
In breve abbiamo che R.F.I., per abbattere la rumorosità, deve intervenire:

  • innanzitutto «direttamente sulla sorgente rumorosa»;
  • in secondo ordine «lungo la via di propagazione del rumore dalla sorgente al ricettore»;
  • infine «direttamente sul ricettore» interessato dal rumore ossia sugli edifici e le loro pertinenze esterne, sulle aree naturalistiche vincolate, sui parchi pubblici e sulle aree esterne destinate ad attività ricreative e allo svolgimento della vita sociale della collettività.

Quest’ultimo intervento, però, se è vero che è residuale rispetto ai primi due e cioè interviene quando questi non sarebbero sufficienti a contenere le immissioni rumorose entro limiti di tollerabilità, è altrettanto vero che è da preferirsi allorquando «lo impongano valutazioni tecniche, economiche o di carattere ambientale».
R.F.I., dunque, prima di intervenire con barriere antirumore lungo il tracciato ferroviario, misura n.2, dovrebbe dimostrare l’impossibilità di abbattere l’inquinamento acustico intervenendo direttamente sulla sorgente rumorosa, misura n.1, per esempio la tipologia dei convogli e delle rotaie. Alle comunità locali e alla Regione Marche l’onere di chiedere che ai pannelli lungo il tracciato vengano preferiti interventi su singoli edifici e su precise aree di interesse in quanto di minore impatto ambientale. Non è però pensabile che la questione venga affrontata a macchia di leopardo da ciascun Sindaco o dal Presidente della Regione. Trattandosi, infatti, di interesse nazionale, non può che pretendersi uniformità di azione amministrativa a tutela tanto della salute pubblica che dell’ambiente.
Questo è il quadro normativo, la volontà politica? Chissà!

avv. Andrea Agostini


Via Giotto n.44, Porto San Giorgio (FM)
Tel: 0734 671554

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