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Truffa su Internet: competente il Tribunale del luogo in cui viene incassato il bonifico

Corte di Cassazione – sentenza n. 27012/2022, sez. Seconda Penale

Per la truffa con bonifico bancario orchestrata via internet, il tribunale competente è quello del luogo in cui il truffatore ha il conto corrente sul quale ha ricevuto il pagamento.

Lo stabilisce la Corte di Cassazione con sentenza n. 27012/2022, con la quale si annullano le precedenti condanne per truffa aggravata in primo e secondo grado.

Il caso

Il Tribunale di Ravenna e la Corte d’Appello di Bologna condannavano il truffatore a un anno e due mesi di reclusione e a una multa di 250 euro.
Nel suo ricorso l’imputato segnala una violazione di legge: i giudici di primo e secondo grado non avevano considerato che la somma era stata ricevuta sotto forma di bonifico su un conto corrente attivo presso un istituto bancario di Pescara, e che quindi doveva essere quel tribunale a giudicarlo.

Differenza tra bonifico e pagamento su carta prepagata

Secondo i precedenti, l’imputato ha ragione: «nell’ipotesi di truffa contrattuale realizzata attraverso la vendita di beni online pagati con bonifico, il reato si consuma nel luogo dove l’agente consegue l’ingiusto profitto con la riscossione della somma e non già in quello in cui viene data la disposizione per il pagamento da parte della persona offesa» (Cassazione nn. 48027/2016 e 54948/2017). Questo perché il reato scatta nel momento in cui il beneficiario del bonifico ritira la somma allo sportello della sede di riferimento; la truffa, quindi, è eludibile finché ciò non avviene.

Discorso che non vale per un pagamento avvenuto su una carta prepagata o ricarica su postepay: «Il tempo e il luogo della consumazione della frode sono quelli in cui la persona offesa ha proceduto al versamento dei soldi sulla carta, atteso che tale operazione, in ragione della sua irrevocabilità, realizza contestualmente sia l’effettivo conseguimento del bene da parte dell’agente – che ottiene l’immediata disponibilità della somma versata – sia la definitiva perdita dello stesso bene da parte della vittima» (Cassazione nn. 25230/2015, 49321/2016 e 52003/2019).

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