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Corte Costituzionale: incostituzionale la legge campana su conservazione immobili abusivi

Con la sentenza n. 140/2018, la Corte di Cassazione si è espressa riguardo i dubbi di legittimità sorti a proposito della legge n. 19/2017 della Regione Campania sulla conservazione degli immobili abusivi acquisiti al patrimonio dei Comuni. Tale norma concedeva ai Comuni non solo di non demolire gli immobili requisiti, ma di poterli locare o alienare agli stessi responsabili degli abusi; una pratica che si mette in diretto contrasto con il Testo Unico sull’edilizia.
Per quanto riguarda la demolizione, il giudizio della Corte è che il legislatore statale, «in considerazione della gravità del pregiudizio recato all’interesse pubblico» da immobili simili, ne ha imposto la rimozione con il conseguente ripristino del territorio. Tutto ciò «in modo uniforme in tutte le Regioni».
Passando alla possibilità di locare gli immobili, secondo quanto previsto dall’art. 2 comma 2, della legge Campania n. 19/2017, un esito straordinario si tramutava in consuetudine. Così facendo, però, il legislatore regionale andava a ribaltare quanto previsto dalla norma nazionale. Il mantenimento dell’immobile, infatti, viene previsto solo nel caso in cui vi sia uno specifico interesse pubblico prevalente rispetto al ripristino del territorio alla normativa urbanistico-edilizia; sempre che il tutto non entri in contrasto con specifiche regole urbanistiche, ambientali o, specificatamente, idrogeologiche.
Un tale disallineamento con la norma statale, sempre secondo i giudici, «finisce con intaccare e al tempo stesso sminuire l’efficacia anche deterrente del regime sanzionatorio dettato dallo Stato all’art. 31 del Dpr. n. 380/2001» il quale è incentrato sulla demolizione dell’abuso, «la cui funzione essenzialmente ripristinatoria non ne esclude l’incidenza negativa nella sfera del responsabile». Le sanzioni previste, in questo modo, verrebbero «ancora più sminuite nel caso di specie, in cui l’interesse pubblico alla conservazione dell’immobile abusivo potrebbe consistere nella locazione o nell’alienazione dello stesso all’occupante per necessità responsabile dell’abuso». Il che si tradurrebbe in un vantaggio per il trasgressore.
 

Fonte: Corte Costituzionale
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