Sentenze

Tribunale di Verona – Sentenza n. 2137/2015 del 23.07.2015 (Dott.ssa Rizzuto)

Opposizione a precetto (art. 615, I comma c.p.c.)

Successivamente oggi 23.7.2015 sono presenti l’avv. V. V.per l’opponente e l’avv. F. B. per l’opposta i quali chiedono di precisare le conclusioni. L’avv. V. V. conclude come da atto di opposizione e l’avv. F. B. si riporta alle conclusioni della comparsa di costituzione e risposta
Il Giudice
visto l’art. 281 sexies c.p.c., secondo cui nel nuovo rito ordinario il giudice, chiusa l’istruttoria ove necessaria e precisate le conclusioni, può ordinare l’immediata discussione orale della causa e quindi pronunciare sentenza “dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione….”, esaurita la discussione si ritira in camera di consiglio e pronuncia la sentenza

REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE DI VERONA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

in persona della dott. Silvia Rizzuto,
Nella causa iscritta al n. 8622/14 promossa da:
B. N. rappresentata e difesa dall’avv. Riccardo Vallin Vaccari

opponente

contro: CASSA RAIFFEISEN OLTRADIGE SCRL in persona del legale rappresentante rappresentata e difesa dall’avv. F. B.

opposta

* * * * *

premesso che la sig.ra B. N. ha proposto tempestiva opposizione avverso il precetto 16.6.2014 deducendo che il precetto era stato intimato per una somma superiore a quella risultante dal titolo, che le spese relative a due precedenti precetti non doveva ritenersi dovute ed ha evidenziato, nel contempo, che la fideiussione può essere escussa solo dopo l’infruttuosa escussione del debitore principale;

che con comparsa di costituzione l’opposta ha eccepito che il titolo azionato prevedeva la debenza dell’importo massimo della fideiussione oltre gli interessi e le spese; ha rinunciato espressamente alle spese dei precedenti

precetti e ha precisato che la cassa aveva precedentemente escusso il patrimonio immobiliare della debitrice principale; che l’opposizione è fondata quanto all’importo precettata; che l’indicazione “oltre gli interessi … spese e competenze” contenuta nel decreto ingiuntivo costituente il titolo va riferita all’ingiunzione nei confronti della debitrice principale mentre il decreto ingiuntivo limita chiaramente l’ingiunzione, per quel che concerne l’odierna opponente, alla somma di € 164 000,00;

che ciò tra l’altro trova conforma nella fideiussione prestata che espressamente include nel limite previsto gli interessi, le commissioni, spese e accessori;

che l’opposta ha rinunciato alle spese di € 2.171,99

che le spese di lite seguono la soccombenza da individuarsi in capo all’opposta in ragione del accoglimento dell’opposizione

PQM

Il Tribunale, definitivamente pronunciando ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa e respinta sull’opposizione promossa da B. N. accerta e dichiara che la banca opposta ha diritto a procedere all’esecuzione forzata sulla base del precetto opposto per la minor somma di € 164.000,00. condanna l’opposta alla rifusione delle spese di lite liquidate in complessivi oltre € 4.500 di cui € 3.971,00 per compenso oltre rimborso forfetario IVA e epa.

Verona 24.7.2015

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