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Tar Lazio: un tatuaggio non giustifica l’esclusione automatica dal concorso pubblico

Tar del Lazio – sentenza n. 02063/2022

Può un tatuaggio essere l’unico motivo per escludere un candidato da un concorso?
Con sentenza n. 02063/2022, il Tar del Lazio ha così accolto il ricorso presentato da un candidato per l’accesso al Corpo di polizia penitenziaria.

Il caso

Il candidato ha lamentato il fatto che sulla bocciatura emessa dalla commissione medica del concorso non vi fosse altro motivo se non la mancanza di idoneità per «tatuaggio esimente per sede». Secondo la difesa, il giudizio era stato emesse senza che il tatuaggio fosse esaminato «alla luce delle certificazioni mediche attestanti la rimozione in corso, e della mancata valutazione in ordine della configurabilità di un indice di personalità abnorme»; in questo senso si sarebbe violato l’art. 123 dell’ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria.

Le decisione

Secondo il Tar, il ricorso è legittimo: «Dall’esame della normativa citata si evince che non è sufficiente la mera visibilità del tatuaggio per giustificare l’esclusione di un candidato dal concorso, indipendentemente dal fatto che il tatuaggio risulti deturpante dell’immagine del militare o possa risultare indicativo di personalità abnorme». I giudici, quindi, continuano sostenendo che «si deve escludere l’automatismo tra la visibilità del tatuaggio e l’esclusione dal concorso per l’accesso al Corpo di polizia penitenziaria, essendo necessario che la Commissione di concorso, esercitando la propria discrezionalità tecnica, valuti se il tatuaggio, oltre che visibile, costituisca causa di non idoneità in quanto deturpante o contrario al decoro per le istituzioni ovvero in quanto indicatore di personalità abnorme».

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