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Assegno di divorzio: se il coniuge muore, il debito passa agli eredi

Corte di Cassazione – sentenze n. 20494/2022 e 20495/2022, sez. Unite Civile

Una sentenza parziale di divorzio con la quale si è già deciso lo status dei coniugi (stato libero) deve proseguire per attribuire l’assegno al coniuge più debole anche se nel frattempo muore l’ex tenuto al pagamento. In particolare, e su istanza del coniuge a cui spetta l’assegno, il processo proseguirà nei confronti degli eredi per accertare la debenza dell’assegno dovuto fino al momento del decesso.

È quanto si evince dalla sentenza n. 20494/2022 di Cassazione.

Nel caso in esame, l’ex è deceduto prima che venisse accertato il diritto all’assegno di mantenimento. Quest’ultimo, ricorda la Cassazione, è uno dei diritto fondamentali relativi a esigenze primarie del coniuge più debole e dei suoi figli; anche perché così il giudice «traduce nel linguaggio della corrispettività quanto i coniugi abbiano compiuto, durante la vita comune, nello spirito della gratuità».

In questi termini, gli eredi subentrano nel debito che grava sul defunto a partire dalla sentenza sullo status fino al momento del suo decesso. È un debito di natura patrimoniale a tutti gli effetti, quindi il coniuge rimasto può rivalersi contro essi: si tratta, in questo caso, di un debito maturato in vita, quindi trasferibile agli eredi e si può far valere in via esecutiva.

Corte di Cassazione – sentenza n. 20494/2022, sez. Unite Civile
Presidente: A. Spirito
Relatore: L. Nazzicone
Materia: Famiglia

SENTENZA DI DIVORZIO – GIUDICATO SULLO STATUS – PROSECUZIONE DEL GIUDIZIO PER L’ATTRIBUZIONE DELL’ASSEGNO – MORTE DI UNO DEI CONIUGI – CONSEGUENZE – PROSECUZIONE DEL GIUDIZIO – AMMISSIBILITÀ – CONDIZIONI

«Le Sezioni Unite, pronunciando su questione di massima e di particolare importanza, hanno affermato che nel caso di pronuncia parziale di divorzio sullo “status”, con prosecuzione del giudizio al fine dell’attribuzione dell’assegno divorzile, il venir meno di un coniuge nel corso del medesimo non ne comporta la declaratoria di improseguibilità, ma il giudizio può proseguire nei confronti degli eredi, per giungere all’accertamento della debenza dell’assegno dovuto sino al momento del decesso.»

Corte di Cassazione – sentenza n. 20495/2022, sez. Unite Civile
Presidente: A. Spirito
Relatore: L. Nazzicone
Materia: Famiglia

SENTENZA DI DIVORZIO – GIUDIZIO DI REVISIONE PER LA REVOCA DELL’ASSEGNO – MORTE DELL’EX-CONIUGE – CONSEGUENZE – PROSECUZIONE DEL GIUDIZIO – AMMISSIBILITÀ – CONDIZIONI

«Le Sezioni Unite, pronunciando su questione di massima e di particolare importanza, hanno affermato che, nel caso di procedimento per la revisione dell’assegno divorzile, ai sensi dell’art. 9, comma 1, della l. n. 898 del 1970, il venir meno del coniuge ricorrente nel corso del medesimo non comporta la dichiarazione di improseguibilità dello stesso, ma gli eredi subentrano nella posizione del coniuge richiedente la revisione, al fine dell’accertamento della non debenza dell’assegno a decorrere dalla domanda sino al decesso, nonché nell’azione di ripetizione dell’indebito, ex art. 2033 c.c., per la restituzione delle somme non dovute.»

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