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Responsabilità medica: il ritardo nella diagnosi non è scriminato neanche se la malattia è incurabile

Il ritardo del medico nella corretta diagnosi di una malattia non può essere in alcun caso scriminato, nemmeno se il male che affligge il paziente è incurabile.
Questa la decisione della Corte di Cassazione maturata nella sentenza n. 50975/2017 dell’8 novembre, la quale stabilisce che nella valutazione di responsabilità del sanitario (civile o penale che sia) non si può fare a meno di prendere in considerazione il mancato prolungamento della vita di settimane o addirittura anni derivante dall’errore contestato. Questo senza tenere conto dell’esito inevitabile della patologia.
Una ragione sufficiente per annullare con rinvio ai soli effetti civili (intanto il reato è caduto in prescrizione) la sentenza tramite la quale la Corte d’appello di Bari aveva assolto dal reato di omicidio colposo un medico che aveva diagnosticato come ernia iatale un tumore al pancreas, giungendo alla corretta diagnosi quando ormai ogni intervento sul paziente era inutile.
A nulla è valsa la circostanza sulla quale la Corte d’appello ha fondato l’assoluzione del merito, nella quale si riportava che essendo l’«esito infausto e inevitabile» l’azione del medico non poteva in alcun modo evitarla. Inoltre, sempre citando i giudici di appello, «se una diagnostica, più tempestiva, avrebbe potuto ritardare o meno l’esito infausto resta al di fuori della tipicità penale». Posizione che, secondo la Cassazione, «è errata in punto di diritto – e anche di difficile comprensione».
Il principio su cui la Cassazione si fonda è che, in campo oncologico, la diagnosi precoce è di assoluto rilievo per sottoporre il paziente a terapie salvifiche o per apprestare un intervento chirurgico insieme a terapie che potrebbero portare a un allungamento quanto meno significativo della vita residua del paziente. Quindi, posto che se la morte deriva da un errore di diagnosi la sua causa è sempre la patologia, non è possibile evitare gli opportuni accertamenti diagnostici né può essere esclusa la responsabilità del medico colpevole di aver permesso che il paziente versasse in condizione di inconsapevolezza della malattia tumorale, soprattutto laddove il ricorso ad altri rimedi (terapie o interventi chirurgici) avrebbe potuto determinare l’allungamento della vita del paziente. E quest’ultimo è un bene rilevante dal punto di vista giuridico.
 

Fonte: Studio Cataldi
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