Lavoro e previdenzaNews giuridiche

L’unicità del centro di imputazione

Nella sentenza n. 10/2017 del Tribunale di Rovigo la parte ricorrente richiede l’accertamento dell’unicità del centro di imputazione delle due ditte convenute.
A che scopo avviene questa richiesta?
Il centro di imputazione è un’entità, ricomprendente sia persona fisica che giuridica, al quale è possibile attribuire situazioni giuridiche soggettive attive o passive.
Chiarito ciò, va segnalato come una società possa dissimulare un frazionamento societario al fine di eludere le norme giuslavoristiche in materia di licenziamento.
In particolare vi è un forte interesse per le società a fare in modo che in essa risultino più di 15 lavoratori, in quanto:

  • Nel caso di un numero superiore ai quindici lavoratori vi è la possibilità di reintegro non solo nel caso di licenziamento discriminatorio ma anche d’insussistenza della giusta causa o del giustificato motivo soggettivo.
  • Nel caso di un numero inferiore ai quindici lavoratori vi è l’esclusiva possibilità di un indennizzo salvo i casi di licenziamento discriminatorio accertato giudizialmente.

È facile evincere come il tentativo del ricorrente sia dunque quello di vedersi estendere il maggior numero di tutele previsto per le società con più di quindici dipendenti.
Per valutare l’unicità del centro d’imputazione devono quindi valutarsi una pluralità di criteri, tra cui:
a) unicità della struttura organizzativa e produttiva;
b) integrazione tra le attività esercitate dalle varie imprese del gruppo e il correlativo interesse comune;
c) coordinamento tecnico e amministrativo -finanziario tale da individuare un unico soggetto direttivo che faccia confluire le diverse attività delle singole imprese verso uno scopo comune;
d) utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte delle varie società titolari delle distinte imprese, nel senso che la stessa sia svolta in modo indifferenziato e contemporaneamente in favore dei vari imprenditori.
Alla luce di una testimonianza come quella che segue, il giudice non ha potuto che riconoscere la veridicità di quanto affermato dalla parte attrice, accogliendo la domanda: «Adesso sono disoccupato, ho lavorato come autista per A. e per D. per circa due anni e mezzo, dapprima assunto per A. per quattro mesi, poi sono passato a D. per circa un anno e mezzo e poi di nuovo in A. per tre mesi, poi è finito il contratto, a fine luglio 2015.»

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Michel Simion

Dottore in Giurisprudenza, Università degli Studi di Verona. Tesi in diritto costituzionale giapponese, appassionato di letteratura asiatica.

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