Sentenze

Tribunale Ordinario di Verona – Sentenza n. 1454/2015 del 3.06.2015 (Dott. Aliprandi)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI VERONA

Il Tribunale di Verona, terza sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Vittorio Carlo Aliprandi ha emesso la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4494 del ruolo generale degli affari contenziosi dell’anno 2014 promossa

D A

B. D. (CF) rappresentata e difesa dall’avv. M. M. degli A. ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Verona giusta delega stesa a margine dell’atto di citazione ex art. 616 c.p.c.,

– OPPONENTE

C O N T R O

Ver.Fin s.r.l. con sede in Verona (CF), in persona del legale rappresentante C. D. M., assista e difesa dagli avv. F. S. del foro di Como e avv. V. C. ed elettivamente domiciliata presso quest’ultimo in Verona, giusta delega stesa a margine della comparsa;

– OPPOSTA

OGGETTO: Opposizione all’esecuzione per rilascio. Giudizio di merito.

All’udienza del 3.03.2015 la causa era spedita a sentenza sulle seguenti

CONCLUSIONI

Per parte opponente:

Nel merito: dichiarare l’inesistenza del diritto di procedere in executivis da parte di Ver.fin s.r.l. per le ragioni di cui in narrativa e conseguentemente accogliersi la presente opposizione.

In ogni caso: con vittoria di spese con distrazione a favore dello scrivente patrocinio ex art. 93 c.p.c. sia relativamente alla fase incidentale svoltasi innanzi al g.e. sia alla relativamente al presente giudizio.

Per parte opposta:

In via principale: accertare e dichiarare il diritto di Ver.fin. S.r.l. di agire esecutivamente per il rilascio dell’immobile di cui e comproprietaria e, per l’effetto, rigettare l’opposizione all’esecuzione proposta dal terzo B. D.

In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui il contratto di comodato tra D., Giuseppe, Rino B. e G. B. sia ritenuto opponibile a Ver.Fin. S.r.l. per quanto attiene al subalterno 17, dichiarare il diritto di Ver.Fin. S.r.l. di agire esecutivamente per il rilascio e l’immissione nel possesso dei subalterni 18, 20, 21, 22, 23 e 24, rigettando l’opposizione avversaria.

In via ulteriormente subordinata ed in ogni caso: nella denegata e non creduta ipotesi in cui il contratto di comodato tra D., Giuseppe, Rino B. e G. B. sia, ritenuto opponibile a Ver.Fin. S.r.l. per quanto attiene al subalterno 17, e risultasse legittimo l’utilizzo dei subalterni 18, 21,. 22 e 23, dichiarare il diritto di Ver.Fin. s.r.l. di agire esecutivamente per il rilascio e l’immissione nel possesso dei subalterni 20 e 24, rigettando l’opposizione avversaria.

In via ulteriormente subordinata ed in ogni caso: accertare e dichiarare il diritto di comproprietà di Ver Fin Srl sull’intero compendio indiviso e conseguentemente dichiarare che la società ha diritto di essere immessa nel compossesso dei beni ex art. 608 II comma c.p.c. rigettando l’opposizione avversaria.

In ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione regolarmente notificata, B. D. conveniva in giudizio Ver.Fin s.r.l. per sentir accolte le conclusioni sopra riportate.

Esponeva l’attrice:

– che in data 17.07.2013 Ver.Fin s.r.l. aveva notificato atto di precetto con cui si intimava alla deducente e ai figli F. F. M. e F. F. F. il rilascio di un compendio immobiliare sito in Verona, Cortile Mercato Vecchio identificato al foglio 156 mapp. 530 sub. 17, 18, 20, 21, 22, 23 e 24 in forza di decreto di trasferimento emesso dal Tribunale di Verona a chiusura della procedura esecutiva a carico di B. Rino;

– che avverso detta esecuzione per rilascio era stata proposta opposizione e Ver.Fin aveva rinunciato nei confronti dei figli della comparente;

– che con riguardo alla posizione personale, il g.e. aveva sospeso l’esecuzione con propria ordinanza, in seguito reclamata;

– che i beni in oggetto in origine erano di proprietà di B. G. per la quota di 1/4, di B. G. per la quota di H e di B. Rino per la restante quota di H, quest’ultimo poi esecutato;

– che le unità di cui era chiesto il rilascio, ad eccezione di una cantina, erano adibite ad attività di bed and breakfast svolta dall’esponente in forza di contratto di comodato in data 1.05.2010, contratto stipulato con i proprietari dell’epoca dell’immobile;

– che pertanto l’intimante non aveva titolo per ottenere lo sloggio ben potendo servirsi della cosa comune.

Si costituiva con comparsa Ver.Fin s.r.l., la quale resisteva ed osservava:

– che la comparente, nell’ambito della procedura esecutiva esattoriale promossa contro B. Rino, aveva acquistato la quota di H di sette unità abitative site in Verona via Mercato Vecchio;

– che la comproprietaria B. G., titolare della quota di 1/2, era deceduta in data 26.06.2012 dopo la notifica dell’atto di pignoramento;

– che in realtà il comodato non era opponibile alla procedura esecutiva poiché privo di data certa;

– che in ogni caso non era neppure determinato l’oggetto del contratto di comodato;

– che lo scopo della presente azione era quella di essere immessa nel compossesso degli immobili di cui era comproprietaria e non quella di escludere i compossessori nel godimento del compendio in oggetto dandosi atto che il sub. 17 era occupato dal comproprietario F. F.F. e dalla di lui madre B. D., il sub. 23 era occupato dall’altra figlia dell’opponente M. F. F., le unità identificate con i subalterni 21, 18 e 22 erano adibite all’attività alberghiera e i subalterni 20 e 24 non erano utilizzati.

I procuratori non chiedevano i termini di cui all’art. 183 sesto comma c.p.c. e quindi la lite era posta in decisione sulle conclusioni trascritte in epigrafe, previa assegnazione dei termini di cui all’art. 190 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In fatto, per quanto interessa in questa sede, è documentato che con decreto di trasferimento n. 241/12 del 17.12.2012 questo giudice, in funzione di G.E., nell’ambito di una procedura esattoriale promossa da Equitalia Nord s.p.a. verso B. Rino nato il 12.04.1927, con pignoramento trascritto in data 2.05.2012 ai nn. 14854/10543, trasferiva a Ver. Fin s.r.l. la piena proprietà della quota di H di sette unità immobiliari site in Verona e già sopra identificate.

In data 18.06.2013, l’aggiudicataria Ver.Fin inoltrava atto di precetto per il rilascio con contestuale notifica del titolo esecutivo, costituito appunto dal citato decreto di trasferimento, nei confronti B. D., M. F. F. e a Caffè Mezz. s.r.l.; in seguito la società precettante rinunciava all’esecuzione verso i comproprietari M. e F. F. F., mentre con riguardo alla posizione dell’odierna opponente il g.e. dott. Massimo Coltro sospendeva la procedura, compensando le spese di lite, osservando che il comodato aveva data certa anteriore al decreto di trasferimento. Il collegio, investito del reclamo avverso la detta ordinanza di sospensione del 18.02.2014, in parziale modifica, confermava la sospensione del rilascio solo per i beni di cui ai mappali 530 sub. 17 e 23 mentre per il resto la revocava con condanna della parte opposta a rifondere le spese della fase liquidate in € 1.000 oltre accessori di legge.

Così riassunti i termini di fatto, ritiene questo giudice che l’opposizione vada disattesa.

A parere di questo giudice, il contratto di comodato intercorso tra B. G. e B. Rino da un lato e B. D. dall’altro avente ad oggetto il mappale 530 sub. 17 (doc. 12 di parte opponente) non è opponibile all’odierna società aggiudicataria Ver.Fin s.r.l. sia perché un contratto di comodato non è mai opponibile alla procedura esecutiva sia perché lo stesso non ha data certa anteriore al pignoramento.

Infatti per consolidata giurisprudenza, il comodato stipulato dal proprietario, anche in epoca anteriore al pignoramento non è mai opponile all’acquirente del bene in quanto con l’acquisto parte acquirente acquista ipso iure il diritto a far cessare il godimento da parte del comodatario e di ottenere la piena disponibilità della cosa. In altri termini, il pignoramento dell’immobile concesso in comodato costituisce un atto idoneo ad obbligare il comodatario alla restituzione assimilabile all’urgente ed imprevisto bisogno indicato dall’ordinamento per la cessazione del rapporto.

Peraltro la differente disciplina con le locazioni, opponibili solo se aventi data certa e a condizione che il corrispettivo non sia vile ex art. 2923 c.c, si giustifica proprio per la previsione di un prezzo che è assente nel contratto di comodato. Solo per completezza va anche detto che il contratto di comodato risulta apparentemente stipulato in data 1.05.2010 ma lo stesso non ha data certa anteriore al pignoramento – a nulla rileva la data del decreto di trasferimento – posto che il pignoramento risulta trascritto in data 2.05.2012 mentre la morte della comodataria B. G.  del 26.06.2012.

Superata la questione del comodato, va osservato che è ammessa la possibilità di emettere sentenza di rilascio pro quota e di eseguibilità della stessa ex art. 608 secondo comma c.p.c., ma la possibilità di rilascio opera quando debba essere eseguita nei confronti del detentore qualificato e non nei confronti del comproprietario; in tale ultima evenienza non può essere ordinato il rilascio di una quota dovendosi il giudice limitarsi ad accertare la titolarità della stessa e, solo dopo la sua concretizzazione, normalmente attraverso un giudizio divisionale, sarà possibile agire esecutivamente per ottenere il rilascio dei beni assegnati in piena proprietà (cfr. Cass. 572/87, Cass. 165/05; Cass. 1816/83, Cass. 17094/06, Cass. 5384/13).

Nel caso concreto, opportunamente Ver.fin s.r.l. ha rinunciato all’esecuzione promossa verso i comproprietari, non essendo ammissibile come sopra detto l’azione esecutiva per il rilascio di una quota (e nulla è stato detto nei confronti della conduttrice Caffè Mezzaparte s.r.l. il cui contratto di locazione aveva data certa anteriore al pignoramento) ma l’azione di rilascio non può essere ritenuta inammissibile nei confronti di un soggetto il cui titolo di detenzione non è in alcun modo opponibile al creditore esecutante.

Ne consegue che B. D. – la quale non è comproprietaria avendo rinunciato all’eredità materna – dovrà rilasciare le porzioni occupate a titolo di comodato alla società esecutante, fermo restando che la stessa ben può dimorare presso uno dei figli comproprietari del compendio sino al momento in cui la comunione non verrà sciolta (peraltro pende innanzi a questo giudice la causa iscritta al n. 12580/14 R.G. avente od oggetto proprio lo scioglimento della comunione).

Le spese di lite seguono la soccombenza, dandosi atto che non vi è stata alcuna fase istruttoria. Le spese di lite della fase camerale innanzi al g.e. e in sede di reclamo sono già state liquidate dai giudici aditi e detto assetto va confermato.

P. Q. M.

Il Tribunale di Verona, terza sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente decidendo nel contraddittorio fra le parti sull’opposizione proposta B. D., disattesa ogni contraria istanza od eccezione, così provvede:

– Rigetta l’opposizione nei sensi indicati in motivazione;

– Condanna l’opponente a rifondere all’opposta le spese di lite liquidate in complessivi € 4.000, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A.

Così deciso in Verona, lì 1.06.2015

IL GIUDICE

dott. Vittorio Carlo Aliprandi

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