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Il licenziamento disciplinare è legittimo se è previsto dal CCNL

Il datore di lavoro non può irrogare la sanzione risolutiva quando questa costituisca una sanzione più grave di quella prevista dal contratto collettivo, in relazione ad una determinata infrazione. È quanto si legge nella sentenza 7 giugno 2016, n. 11630 della Corte di cassazione.
La Suprema Corte, nel confermare la sentenza di secondo grado, ha affermato che, in tema di licenziamento disciplinare, le tipizzazioni degli illeciti disciplinari contenute nei contratti collettivi non possono essere disattese dal giudice, perché rappresentano le valutazioni che le parti sociali hanno fatto in ordine alla valutazione della gravità di determinati comportamenti rispondenti, in linea di principio, a canoni di normalità e che il datore di lavoro non può irrogare la sanzione risolutiva quando questa costituisca una sanzione più grave di quella prevista dal contratto collettivo, in relazione ad una determinata infrazione.
Redazione, Pluris
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