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Corte di Cassazione e bonus «prima casa»: i concetti di 'inidoneità' e 'impossidenza'

La proprietà di un immobile non idoneo all’uso abitativo non può essere un ostacolo all’acquisto di un’altra abitazione. È quanto si evince dalla sentenza 2565/2018 della Cassazione, che va a introdurre in questo modo un nuovo modo di intendere l’agevolazione per l’acquisto della prima casa (già introdotto, è giusto specificarlo, dalla sentenza 18129/2009 e dall’ordinanza 100/2010).
Secondo la normativa vigente sull’agevolazione in materia (nota II-bis all’art. 1, Tariffa parte I, all. a Dpr 131/1986) il contribuente non può procedere con l’acquisto della «prima casa» quando si trova in stato di ‘prepossidenza’ di un’altra. Secondo l’interpretazione fornita dalla Cassazione, non viene impedito l’acquisto della prima casa quando: 1) il contribuente abbia già la piena proprietà (o il diritto di uso, usufrutto o abitazione) di un’altra casa non idonea all’uso abitativo nello stesso Comune, 2) la piena o nuda proprietà (o il diritto di uso, usufrutto o abitazione) di un’altra casa acquistata con bonus prima casa in qualunque parte del territorio nazionale.
Tale ragionamento si basa sull”impossidenza’ di altre case prevista dalla legge, la quale però può essere prevista anche nel caso di «possidenza» di altre case non adatte all’uso abitativo.

L’interpretazione fornita dalla Cassazione, però, dà luogo a tre problemi.

1. Non si è mai voluto considerare l’inidoneità abitativa della casa ‘preposseduta’. Il Fisco stesso ha espresso la sua contrarietà con risoluzione 86/E del 2010, nella circolare 1/E del 1994, nella risoluzione n. 311657 del 1989 e nella circolare 29/9/1449 del 1982.
2. Al momento della richiesta del bonus, la legge preveda che il contribuente dichiari di essere ‘impossidente’. Se si dichiara il falso, verrà pretesa l’imposta ordinaria e la pena pecuniaria pari al 30% della differenza tra imposta agevolata e ordinaria.
3. Come si traduce il concetto di ‘non idoneità’ della casa già posseduta? Secondo la Cassazione può trattarsi di una situazione oggettiva (stato dell’immobile) o soggettiva (condizioni personali del contribuente). Un paio di esempi: può essere non idonea la casa diventata troppo piccola per l’aumento dei familiari all’interno o troppo piccola per la loro diminuzione; una casa prima accessibile senza problemi, ma poi inaccessibile (basta anche solo la presenza o meno di un ascensore per i piani più elevati, stando sempre allo stato fisico del contribuente).
Una definizione, quella di ‘inidoneità’, fin troppo variabile.
Rimaniamo in attesa di ulteriori sviluppi.
 

Fonte: IlSole24Ore
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