Sentenze

Tribunale di Verona, Sez. III Civile – Sentenza n. 319/2016 del 19.02.2016 (Dott. C. Sigillo)

Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE

IL GIUDICE ISTRUTTORE DOTT. CARMELO SIGILLO
in funzione di giudice unico ha pronunziato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di appello promossa con citazione notificata il 10 novembre 2011 e iscritta al n. XXXXX del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi per l’anno 2011 da
C. G. B. P. C.
col Proc. Avv. dom. R. M. in forza di mandato a margine dell’atto di citazione di primo grado
APPELLANTE
contro
C. G.
col Proc. Avv. dom. P. D. M. in forza di mandato a margine della comparsa di risposta
APPELLATO
all’udienza del 19 marzo 2015 precisate le seguenti
CONCLUSIONI

Parte appellante
In riforma all’appellata sentenza n. 2792/11 del Giudice di Pace di Verona nel merito, per la Signora B., dichiararsi ed accertarsi la fondatezza dell’eccezione di carenza di legittimazione passiva in ordine alla pretesa azionata dal Sig. C. perché del tutto estranea alla trattativa e all’acquisto del mobile e conseguentemente respingersi ogni domanda contro di lei proposta.
Per entrambi gli appellanti revocarsi il decreto ingiuntivo opposto e dichiararsi lo stesso inefficace per tutte le ragioni esposte, perché il pagamento è stato effettuato e in ogni caso perché è maturata la prescrizione ex art. 2955 n. 5 c.c. e per la Signora B. anche per carenza di legittimazione passiva.
In ogni caso respingersi ogni domanda formulata nei confronti degli opponenti convenuti siccome infondata in fatto ed in diritto per tutte le ragioni esposte.
In via istruttoria ammettersi la prova per testi già richesta in primo grado per quanto riguarda la Signora B. P. circostanze da 1 a 14 in citazione e memoria istruttoria ex art. 320 c.p.c.
Parte appellata
Piaccia al Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, anche in via istruttoria e incidentale,
In via pregiudiziale: accertare il difetto di sottoscrizione dell’atto d’appello e, per l’effetto, dichiarare l’inesistenza dell’atto stesso con ogni conseguente statuizione.
In via preliminare: rigettare l’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza appellata;
– accertare che la domanda formulata dagli appellanti in via istruttoria, di ammissione di prova testimoniale della signora B. P. C., costituisce domanda nuova e, per l’effetto, dichiarare tale domanda inammissibile per violazione dell’art. 345 c.p.c.; accertare che gli appellanti hanno prodotto i documenti nn. 8 e 9 in modo irrituale, per le ragioni esposte in narrativa e, per l’effetto, dichiarare tali documenti inammissibili e disporne l’espunzione dal fascicolo.
Nel merito: rigettare le domande tutte formulate dai signori C. G. e B. P. C., e, in accoglimento dell’appello incidentale, rigettare l’opposizione a decreto ingiuntivo proposta da C. G. e B. P. C. nei confronti del signor C. G. in quanto infondata in fatto e in diritto e, confermato il decreto ingiuntivo n. 3269/2010, n. 6450 R.G., n. 17180/10 Cron. emesso dal Giudice di Pace di Verona il 6.9.2010, condannare gli odierni appellanti, anche in solido tra loro, a corrispondere al signor C. G., la somma capitale di € 4.870,00, o la diversa somma ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali dalla domanda all’effettivo soddisfo, oltre a spese, diritti ed onorari, liquidati in decreto, oltre all’imposta di registro ed alle spese segnate a margine ed alle successive occorrende.
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze di primo e secondo grado, oltre al rimborso forfetario del 12,5% per spese generali, 4% Cpa e 21% IVA.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Gli artt. 132 cpc e 118 att cpc nel testo attuale esonerano l’estensore dal riepilogare le rispettive allegazioni delle parti e lo autorizzano alla concisa esposizione delle ragioni della decisione mediante immediata indicazione dei punti rilevanti in fatto e in diritto. Ci è premesso, nella fattispecie può osservarsi quanto segue.
Per quanto le parti nei loro atti illustrativi finali diano atto della cessazione della materia del contendere in forza di accordi stragiudiziali intervenuti nelle more del giudizio di appello, la mancanza di conclusioni conformi preclude al giudice di emettere sentenza in tal senso.
Non è tuttavia precluso al giudice, anche di appello, rilevare la sopraggiunta carenza dell’interesse di cui all’art. 100 cpc, ossia alla prosecuzione della causa e alla decisione della lite sulle originarie domande.
Il fatto storico sopraggiunto durante il giudizio di appello, concordemente indicato dalle parti, consiste nella sottoscrizione di un accordo tra loro che regola definitivamente ed ex novo il rapporto giuridico e il diritto sostanziale azionato nel processo, accordo in base al quale è stato emesso un separato decreto ingiuntivo definitivo per mancata opposizione e portato pure ad esecuzione.
Ne consegue che in tal modo le parti hanno perduto l’oggettivo interesse alla causa, sempre scrutinabile dal giudice anche d’ufficio, ossia rispettivamente ad agire e resistere in giudizio a tutela di una situazione che ha già trovato altro spontaneo assetto concorde.
La domanda del creditore ingiungente, attore in senso sostanziale, deve pertanto essere respinta per carenza. È assorbita ogni altra questione in fatto o in diritto.
L’esito della lite come sopra accertato impone l’integrale compensazione delle spese di ambo i gradi.
P.Q.M.

Il tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunziando quale giudice di appello, in totale riforma dell’impugnata sentenza, respinge la domanda proposta da C. G. per sopraggiunta carenza della condizione richiesta dall’art. 100 cpc; spese processuali di ambo i gradi integralmente compensate.
Verona 13 febbraio 2016
IL GIUDICE
(C. Sigillo)

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