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Cancellazione ipoteca iscritta su parcelle professionali non pagate

Motivi della decisione

La società R.XXXXX D.XXXXX & c. ha citato in giudizio M.XXXXX V.XXXXXXX per ottenere la cancellazione di due ipoteche iscritte su alcuni beni. Queste ipoteche erano state iscritte in seguito a decreti ingiuntivi emessi nei confronti della società attrice, ma successivamente annullati per decisione del Tribunale di Verona e confermati in appello. Nonostante la sentenza di annullamento, il convenuto non ha provveduto alla cancellazione delle ipoteche. Nel corso del processo, il convenuto non contesta il diritto della società attrice alla cancellazione delle ipoteche, ma chiede che le spese legali siano compensate tra le parti, sostenendo che la richiesta di cancellazione avrebbe potuto essere avanzata nei successivi gradi di giudizio. Il convenuto propone di presentare un’istanza congiunta al Tribunale per ottenere la cancellazione delle ipoteche a spese compensate, ritenendo che la procedura notarile sarebbe stata più dispendiosa.

La società attrice ha replicato sottolineando che, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, l’obbligo di cancellare un’ipoteca ricade su chi l’ha richiesta, indipendentemente da una specifica richiesta della parte interessata. Anche la parte convenuta avrebbe potuto chiedere la cancellazione delle ipoteche nei gradi di giudizio successivi. La causa è stata trattenuta in decisione per il regolamento delle spese di lite, considerando che la parte convenuta ha accettato la cancellazione delle ipoteche con oneri di trascrizione a suo carico. Non vi è alcun obbligo per la parte attrice di richiedere la cancellazione delle ipoteche, come confermato dalla Suprema Corte in casi simili. Inoltre, la società attrice ha cercato il consenso per la cancellazione delle ipoteche, come richiesto dalla legge, inviando una email al procuratore della controparte. Tuttavia, il convenuto ha prima manifestato l’intenzione di consultare un notaio per la cancellazione e successivamente ha comunicato di non voler aderire a questa soluzione per via dei costi aggiuntivi, proponendo invece un’istanza congiunta al Tribunale per la cancellazione a spese compensate tra le parti. Poiché il consenso del creditore non è stato ottenuto secondo le forme previste dalla legge e non ritenendo di doversi fare carico delle spese, la società attrice ha presentato una domanda di cancellazione a questo Tribunale per tutelare i propri interessi.


In base alle considerazioni esposte, emerge chiaramente che l’obbligo di cancellare le ipoteche, dopo la revoca dei decreti ingiuntivi che ne costituivano la base, ricade sulla parte convenuta. La società attrice ha avviato questo procedimento a causa dell’inadempimento della controparte a tale obbligo, quindi non dovrebbe sopportare nessuna parte delle spese e delle competenze di causa. Inoltre, considerando che l’obbligo di cancellazione grava sulla convenuta, non è giustificato che l’attrice debba sostenere le spese per presentare un’istanza congiunta. Pertanto, le spese legali sono da addebitare alla parte convenuta e sono liquidate in base ai valori minimi previsti per le cause di valore indeterminabile, data la limitata complessità del caso.

P.Q.M.

Il Giudice, pronunciandosi definitivamente sulla controversia, dispone quanto segue: ordina la cancellazione delle seguenti ipoteche, con oneri di trascrizione a carico di V.XXXXXXX M.XXXXX: 1) ipoteca iscritta al n. 11384 reg. gen. e n. 2167 reg. part., presentazione n. 191 del 12.03.2008; 2) ipoteca iscritta al n. 11385 reg. gen. e n. 2168 reg. part., presentazione n. 192 del 12.03.2008. Inoltre, condanna V.XXXXXXX M.XXXXX a rimborsare a R.XXXXX D.XXXXX & C. S. N. C. le spese legali, liquidate in 3.809,00 euro per compensi, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come previsto dalla legge.

Link alla sentenza

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