Contratti e obbligazioniSentenze

Tribunale di Verona – sentenza n. 1289/2020 (Dott.ssa Attanasio)

Ripetizione di indebito

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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Giudice di Verona, nella persona della dott. ssa Monica Attanasio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa portante il n. 3187 R.G., anno 2019, riservata per la decisione all’udienza del giorno 22 maggio 2020 promossa con atto di citazione del 1 aprile 2019

B. S. rappresento e difeso dall’avv. V. P. del Foro di Vicenza

ATTORE

CONTRO

B. avv. R. rappresentato e difeso dall’avv. F. Z. del Foro di Verona

CONVENUTO

IN PUNTO: ripetizione di indebito

CONCLUSIONI PER L’ATTRICE

In via principale e di merito:
– accertare i fatti meglio descritti in narrativa e dichiarare che la somma percepita dall’avv. R. B. risulta eccessiva, non trovando piena giustificazione nelle tabelle dei compensi per l’attività professionale di avvocato;
– accertato dagli atti e dalla documentazione prodotta che la somma percepita dall’avv. R. B. risulta eccessiva, condannarsi l’avv. R. B. a restituire al sig. S. B. la somma di 34.716, 61 o la maggiore somma che dovesse risultare di giustizia, entro 52.000,00, oltre agli interessi ex art. 1284 co. 4 c.c. dalla data del pagamento al saldo.

Spese ed onorari di lire rifusi con rimborso spese generali al 15%. In via Istruttoria, si insiste per le prove già formulate in memoria autorizzata ex art. 183 VI co. N. 2) c.p.c.

CONCLUSIONI PER LA CONVENUTA

Respingersi ogni domanda attorea perché infondata in fatto e in diritto per le ragioni esposte nella comparsa di risposta e nelle successive memorie ex art. 183 cpc, oltre che prescritta con riguardo agli interessi; Con vittoria di onorari professionali e rifusione delle spese di lite del presente giudizio, oltre ad IVA e CPA come per legge, anche ai sensi dell’art. 91 terzo comma cpc. In via subordinata istruttoria, si insiste per l’ammissione di prova per testimoni e per interrogatorio formale dell’attore B. S., sulle circostanze di fatto capitolate in atti, nella seconda memoria ex art. 183 cpc, datata 15.11.2019 con i testi ivi indicati.

In via ulteriormente subordinata si chiede abilitazione alla prova contraria, con i testi già indicati, nella denegata ipotesi di ammissione di prove ed averso dedotte, richiamate tutte le contestazioni, anche in via Istruttoria, già svolte nella terza memoria di replica ex art. 183 cpc. Si dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove, comunque inammissibili ed irrituali.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione del 1 aprile 2019 B. S. ha convenuto in giudizio l’avv. B. R., esponendo quanto segue: – l’avv. B. ha svolto attività defensionale in favore dell’esponente nei procedimenti penali avanti il Tribunale di Trento nn. 4861/07 e 10569/05 R.G.N.R., chiedendo per l’attività prestata il versamento di acconti per un totale di 63.000,00, che l’attore ha provveduto a saldare in data 24 febbraio e 16 giugno 2010;

– l’esponente, dopo aver inutilmente richiesto l’emissione di fattura ed il rendiconto dell’attività svolta, in data 24 giugno 2011 ha depositato al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Verona un esposto nei confronti dell’avv. B., censurandone il comportamento e chiedendo parere di congruità sulla somma richiesta a titolo di acconto;
– dopo la notifica dell’esposto, l’avv. B. ha provveduto ad emettere la fattura n. 2/2011 del 27/07/2011 per una somma di 50.000,00 per competenze (sotto la generica definizione di “consulenza legale”), oltre IVA e Cpa, per un totale di 63.000,00;
– a conclusione del procedimento disciplinare, nel quale l’avv. B. si è difeso evidenziando di aver triplicato gli onorari ex art. 1, comma 2, l.p. in considerazione dell’estrema delicatezza del procedimento, il Consiglio dell’Ordine, ritenuti fondati gli addebiti contestati, ha comminato all’avv. B. la sanzione della censura;
– l’esponente ha quindi invitato l’avv. B. a concludere una convenzione di negoziazione assistita, conclusasi negativamente.

Tanto premesso in punto di fatto, ed eccepita in diritto l’illegittimità della triplicazione degli onorari per mancanza dei relativi presupposti, il B. ha domandato la condanna della controparte alla restituzione della somma di 34.716, 61, percepita in eccesso rispetto a quella di 28.283, 39, al lordo degli accessori di legge, che sarebbe stata dovuta secondo i massimi dei parametri al tempo vigenti, a titolo di ripetizione di indebito o, in subordine, di ingiustificato arricchimento.

Il convenuto, ritualmente costituitosi, ha insistito per la reiezione delle domande avversarie, facendo presente che:

– nel febbraio 2010 il sig. B. aveva richiesto di essere da lui assistito, in sostituzione del precedente difensore, in un procedimento penale pendente avanti il Tribunale di Trento che lo vedeva imputato del delitto di cui all’art. 595, commi 1 e 3, c.p., per aver offeso l’onore ed il decoro dell’allora Presidente della prima sezione civile del Tribunale di Verona, avendogli attribuito parzialità nella trattazione della causa di separazione di cui era parte, nonché di avere benevolenza nei confronti della sua controparte a motivo della familiarità del Presidente con il difensore della stessa;
– il medesimo B. aveva altresì richiesto la sua assistenza per la redazione di un esposto avanti la Procura della Repubblica del Tribunale di Trento riguardanti le medesime questioni oggetto del processo penale, nonché al fine di studiare ed approfondire la situazione relativa a vari altri procedimenti penali pendenti o archiviati, di verificare l’eventuale esistenza di ipotesi di reato in relazione al contenzioso con l’ex moglie ed alcuni professionisti (cosa per la quale aveva studiato un enorme fascicolo di documenti trasmessi dal collega civilista), e di prestargli assistenza in una vertenza radicata dall’Ispettorato del Lavoro nei confronti della società I. che lo vedeva personalmente coinvolto;
– egli ha evidenziato al cliente quale sarebbe stato l’ammontare delle competenze e degli onorari dovuti per l’espletamento della sua attività professionale, tenuto conto della delicatezza e dell’importanza del caso e della mole di lavoro richiesta, ed il sig. B. nulla aveva opposto a tali richieste, sì che le parti avevano di fatto concluso l’accordo in professionale, in seguito compiutamente eseguito da entrambe;
– che la decisione del Consiglio dell’Ordine non ha tenuto in debita considerazione la mole di lavoro svolto e l’assoluta delicatezza delle questioni affrontate, ed in ogni caso in essa non può rivestire alcun rilievo sotto il profilo civilistico, ove vige il principio, o sancito dall’art. 2233, della preminenza dell’accordo delle parti nella determinazione del compenso spettante al professionista.

Assegnati alle parti i termini di cui all’art. 183, comma 6, c.p.c., e negato ingresso alle prove orali articolate dalle parti, all’udienza del giorno 22 maggio 2020 la causa è stata trattenuta a sentenza sulle conclusioni in epigrafe trascritte.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Fra le parti è controversa la validità o meno di una pattuizione meramente verbale del compenso o spettante all’avvocato per l’attività professionale espletata in favore del cliente.

A fronte della difesa svolta in comparsa di costituzione, secondo la quale il compenso di 50.000,00 oltre accessori era stato concordato tra le parti, l’attore ha eccepito la nullità di tale pattuizione, ai sensi dell’art. 2233, comma 3, c.c., ed il convenuto ha a sua volta replicato sostenendo che tale disposizione non è pertinente alla fattispecie in esame, giacché riguarda il cd. patto di quota lite, e che all’epoca dei fatti non era prescritto, a pena di nullità, l’obbligo del preventivo scritto, né alcuna forma di pattuizione scritta.

Il testo originario dell’art. 2233, comma 3, c.c., ha effettivamente riguardato il cd. patto di quota lite (esso stabiliva, infatti, che “Gli avvocati, i procuratori e i patrocinatori, non possono, neppure per interposta persona, stipulare con i loro clienti alcun patto relativo ai beni che formano oggetto delle controversie affidate al loro patrocinio, sotto pena di nullità e dei danni”). Tale testo è stato però soppresso e sostituito dall’art. 2 del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni nella l. 4 agosto 2006, n. 248, con il seguente: “Sono nulli, se non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra gli avvocati ed i praticanti abilitati con i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali”. Secondo il convenuto, tale disposizione riguarderebbe i “patti”, e cioè gli accordi o convenzioni che stabiliscono i criteri per la determinazione e quantificazione del compenso, e non invece la sua semplice quantificazione, riconducibile al disposto del comma 1 e non soggetta ad alcun onere di forma. Si tratta, però, di interpretazione speciosa e fondata su un presupposto errato: il comma 1 si riferisce al ‘”compenso … convenuto dalle parti”, e dunque, in base al combinato disposto dei commi 1 e 3, la convenzione tra le parti è destinata a prevalere sulle altre modalità di determinazione indicate nel medesimo comma 1 se e nella misura in cui essa sia stata validamente conclusa in forma scritta (cfr., infatti, Cass., 16 novembre 2018, n. 29614, secondo la quale la prescrizione della forma scritta di cui all’art. 2233 c.c., comma 3, riguarda non già l’esistenza del mandato professionale, ma la misura del compenso, da determinarsi, in caso di mancato ricorso alla forma necessaria per la validità della pattuizione, secondo i criteri previsti dall’art. 2233 c.c.). Di nessun supporto alla tesi del convenuto è, poi, l’art. 13 della l. 31 dicembre 2012, n. 247, non applicabile, ratione temporis, alla fattispecie in esame, e che comunque, dopo aver stabilito, al comma 2, che “Il compenso spettante al professionista è pattuito di regola per iscritto all’atto del conferimento dell’incarico professionale”, al comma 6 prevede che la liquidazione del compenso avvenga secondo i parametri indicati nei decreti ministeriali, oltre che nell’ipotesi di mancata determinazione consensuale, anche in quella in cui “all’atto dell’incarico o successivamente il compenso non sia stato determinato in forma scritta”. Quanto all’assunto che fa leva sul contenuto della lettera inviata dal sig. B. all’avv. B. in data 26 gennaio 2011, è sufficiente osservare che il convenuto neppure allega che il compenso venne pattuito per iscritto (in comparsa di costituzione ha al contrario affermato che l’accordo sul compenso venne raggiunto dalle parti in via “di fatto”), ma evidenzia soltanto l’esistenza di prova scritta dell’accordo, del tutto irrilevante al fine che ne occupa (cfr., fra le tante, da ultimo, Cass., 18 gennaio 2019, n. 1452). Acclarato, pertanto, che il compenso professionale spettante all’avv. B. deve essere determinato sulla base delle tariffe professionali all’epoca vigenti, pacifica ed incontestata è l’attività di assistenza svolta dal convenuto nei due procedimenti penali nn. nn. 4861/07 e 10569/05 R.G.N.R. Al riguardo, appaiono pienamente condivisibili le osservazioni svolte dal Consiglio dell’Ordine nella decisione del’11/14 gennaio 2013: contrariamente a quanto sostenuto dall’avv. B., il Consiglio non ha affatto trascurato di considerare la complessità e delicatezza dell’incarico e l’impegno che il suo espletamento ha richiesto (nella decisione si evidenzia, infatti, come l’attività fosse stata intensa, per il numero di colloqui intervenuti con il cliente, e come il procedimento si presentasse, oltre che delicato per il soggetto coinvolto, difficile, per la complessità delle questioni che vi erano implicate, come del resto riconosciuto nella medesima sentenza di condanna); il Consiglio ha però al tempo stesso considerato che, dal momento del subentro dell’avv. B. al precedente difensore, il processo aveva avuto una durata contenuta (n. 5 udienze), che i fatti addebitati erano molto chiari e l’imputazione unica. L’INSIEME di questi elementi conducono ad una determinazione del compenso in misura pari al massimo degli onorari liquidabili in base alla tariffa professionale all’epoca applicabile, così come già ritenuto dallo stesso Consiglio.

Per quel che poi riguarda l’ulteriore attività che secondo l’avv. B. dovrebbe altresì giustificare la maggiorazione del compenso va osservato:

– l’attività di studio e consultazione riferita ad altri procedimenti penali, già archiviati o in via di archiviazione, è stata da lui stesso definita (nella lettera del 17 novembre 2011, di deduzioni difensive innanzi al Consiglio dell’Ordine) quale “presupposto del mandato principale”, ed in quanto tale inserita nelle parcelle relative ai due procedimenti penali innanzi al Tribunale di Trento sotto le voci “investigazioni difensive” ed “indennità”, per un importo di complessivi 2.800,00 per il primo procedimento ed 840,00 per il secondo; l’importanza e l’impegno implicati dall’attività in parola sono stati dunque già valutati in questi termini dallo stesso avv. B., né d’altro canto la prova documentale offerta, e quella orale, genericamente articolata, consentono di pervenire ad una diversa valutazione;
– in relazione all’accertamento effettuato nei confronti della società I., ammesso che l’incarico sia stato conferito dal sig. B. personalmente e non quale rappresentante di tale società, è dato sapere soltanto che “il sig. S. B. richiese l’assistenza dell’avv. B. nella vertenza radicata dall’Ispettorato del Lavoro” (così il cap. 15 della prova orale articolata dal convenuto), ma non se e quale attività venne in concreto prestata;
– per quel che infine concerne la redazione dell’esposto, il quale riguarda i medesimi fatti già oggetto del procedimento penale per diffamazione, l’attività può ritenersi provata (cfr. infatti la copia che ne è stata prodotta con la seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. In definitiva, pertanto, al compenso spettante all’avv. B. per i due procedimenti penali, da lui stessi quantificati, nel loro massimo tabellare, in 14.640, oltre accessori, per il primo procedimento, ed in 2.973,00, oltre accessori, per il secondo, deve essere aggiunto il compenso relativo alla redazione dell’esposto, che non potrebbe peraltro mai eccedere la somma di 2.201, 62, oltre accessori. dunque corretta la quantificazione delle spettanze del convenuto, operata in atto di citazione, in misura complessivamente pari ad 19.814, 62, oltre accessori, e fondata la domanda attorea intesa alla restituzione dell’importo di 34.716, 61, oltre agli interessi, legali dalla data del pagamento e moratori dalla data della domanda giudiziale, sino al giorno del saldo effettivo.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate, come da dispositivo, secondo valori minimi per la fase istruttoria e media per le altre fasi.

P.Q.M.

Il Giudice di Verona, dott. ssa Monica Attanasio, nella causa portante il n. 3187/2019 R.G., promossa da B. S. avverso B. avv. R., definitivamente decidendo: Condanna il convenuto avv. B. R. al pagamento in favore dell’attore B. S. della somma di 34.716, 61, oltre interessi, legali dalla data del pagamento e moratori dal giorno della domanda giudiziale, sino al giorno del saldo effettivo.

Condanna il convenuto alla rifusione delle spese processuali in favore della controparte, che liquida in complessivi 7.256,00, di cui 518,00 per spese ed 6.738,00 per compenso, oltre al 15% per spese generali, Iva e CPA.

Così deciso in Verona, addì 20 agosto 2020

Il Giudice
Dott.ssa Monica Attanasio


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