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Il lavoratore caduto tra le braccia di Morfeo

È possibile che un lavoratore possa non essere licenziato anche quando sia stato trovato a dormire in macchina durante il turno lavorativo notturno? Sì, in parte.
Il tribunale di Napoli aveva giudicato il comportamento del soggetto, il quale alle 2 del mattino aveva avvertito i primi accenni di un mortifero diabete che lo avevano coartato a trovare rifugio nella propria autovettura, meno grave dell’assenza giustificata dal lavoro. Da ciò è derivata la constatazione di licenziamento illegittimo, nonché il consequenziale obbligo di reintegro del lavoratore ammalato.
L’appellante ricorre in giudizio chiedendo il riconoscimento della legittimità del licenziamento, asserendo non solo che la malattia diabetica non era stata dichiarata dal lavoratore in causa, il quale avrebbe comunque dovuto avvertire il responsabile senza allontanarsi deliberatamente, ma anche che l’abbandono del posto di lavoro è più grave rispetto all’assenza, impedendo alla società di farvi adeguatamente fronte.
Il giudice accoglie la doglianza. Preso atto che non solo aveva abbandonato il posto di lavoro per quasi tutto l’intero turno, ma si era già comportato in modo inadempiente in altre tre occasioni e certamente nulla lasciava presagire che non si sarebbe comportato così anche in avvenire, il licenziamento appare legittimo; il fatto che tale possibilità non fosse esplicitamente contemplata nel codice disciplinare è totalmente ininfluente stante l’abnormità della colpevole mancanza del lavoratore in questione.
Per dovere di completezza va detto che il lavoratore, non pago di aver delineato una vicenda di kafkiana memoria, aveva esplicitato un irrefrenabile impulso di recarsi in macchina per curare il diabete, millantando un nesso di causalità tra la malattia e il suo agire.
Né la società né il giudice sono riusciti a cogliere la ratio di questo comportamento, ravvisando la totale assenza di nesso di causalità tra la malattia, comunque non dimostrata, e il fatto causato dal soggetto in questione.
Resta da chiedersi come il lavoratore abbia mai potuto non soccombere, già in primo grado, per una vicenda a tal modo lapalissiana di totale assenza di ogni senso del dovere e del rispetto dei propri obblighi contrattuali scaturiti dalla sua obbligazione lavorativa.

Leggi il testo integrale – Corte d’Appello di Napoli, sentenza, n. 66/2018

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Michel Simion

Dottore in Giurisprudenza, Università degli Studi di Verona. Tesi in diritto costituzionale giapponese, appassionato di letteratura asiatica.

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