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Corte Costituzionale: illegittima la legge veneta sugli asili nido

La legge regionale n. 6 del 2017 emanata dalla Regione Veneto, riguardante i requisiti utili al fine di ottenere un titolo di precedenza per l’accesso all’asilo nido, è incostituzionale. Lo ha stabilito la Corte Costituzionale con sentenza n. 107/2018 (relatore Daria de Pretis).
Il requisito previsto consisteva nella residenza ininterrotta – o attività lavorativa anche non continuativa – di 15 anni nella regione. Tale attributo, però, è illegittimo per due motivi:

  1. è in contrasto con il principio di uguaglianza, in quanto si va a introdurre un criterio irragionevole per l’attribuzione del beneficio. Non esiste una correlazione diretta tra residenza prolungata e bisogno/disagio;
  2. è in contrasto con la funzione educativa a vantaggio dei bambini dell’asilo nido e con quella socio-assistenziale a vantaggio dei genitori che non possono permettersi un asilo nido privato.

Inoltre, spiega la Corte, «la configurazione della residenza protratta come titolo di precedenza, anche rispetto alle famiglie economicamente deboli, si pone in frontale contrasto con la vocazione sociale degli asili nido». Questi ultimi, infatti, sono un servizio che «risponde direttamente alla finalità di uguaglianza sostanziale fissata dall’art. 3, secondo comma della Costituzione, in quanto consente ai genitori (in particolare alle madri) privi di adeguati mezzi economici di svolgere un’attività lavorativa».
Per quanto riguarda la funzione educativa, poi, i giudici osservano che è «ovviamente irragionevole ritenere che i figli di genitori radicati in Veneto da lungo tempo presentino un bisogno educativo maggiore degli altri».
L’ultimo appunto fatto, riguarda la libertà di circolazione garantita dai Trattati e dalla giurisprudenza prodotta dalla Corte di giustizia europea riguardo il tema dei requisiti per accedere a servizi e prestazioni sociali all’interno degli Stati membri. Si rimarca l’incoerenza dello scopo perseguito dalla legge impugnata e il carattere a dir poco sproporzionato della durata di residenza richiesta.
 

Fonte: Corte Costituzionale
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